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DPI di prima categoria

Dispositivi di protezione individuale destinati a salvaguardare da rischi minori: definizione ed esempi.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I DPI di prima categoria sono dispositivi destinati a proteggere da rischi minori: lesioni meccaniche superficiali, contatto con detergenti deboli, urti contro oggetti caldi fino a 50 °C, radiazione solare non estrema, condizioni atmosferiche non estreme. Sono certificati dal fabbricante con autocertificazione ai sensi del Regolamento UE 2016/425.

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Definizione tecnica

Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio. La categoria I include i DPI per rischi minimi: il fabbricante svolge autonomamente il controllo di conformità e redige la dichiarazione UE di conformità senza l’intervento di un organismo notificato. Vi rientrano guanti di pulizia leggeri, occhiali da sole non professionali, ditali, grembiuli da giardinaggio. In azienda il datore di lavoro fornisce i DPI ai lavoratori a titolo gratuito (art. 77 D.Lgs. 81/08) e garantisce informazione e addestramento all’uso, anche per la categoria I quando l’uso è correlato a rischi lavorativi.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2016/425 (allegato I), Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 74-79). Decreto Interministeriale 2 maggio 2001 per criteri di scelta.

Esempi pratici

  • Guanti monouso in cotone per piccoli lavori di manutenzione leggera senza rischi specifici.
  • Occhiali con filtro UV per attività esterne non intense.
  • Grembiuli leggeri di protezione da sporco non chimico.

Errori comuni

La prima categoria non significa “non serve formazione”: l’art. 77 prevede comunque informazione adeguata all’uso. Non si possono utilizzare DPI di categoria I al posto di una categoria superiore quando il rischio lo richiede (es. guanti monouso al posto di guanti antitaglio).

Glossario correlato

Domande frequentiFAQ

Servono organismi notificati per la categoria I?
No, è prevista l’autocertificazione del fabbricante con dichiarazione UE di conformità ai sensi del Regolamento 2016/425.
È obbligatoria la formazione?
L’art. 77 D.Lgs. 81/08 prevede sempre informazione e, dove necessario, addestramento; l’addestramento specifico è obbligatorio per i DPI di terza categoria e per i protettori dell’udito.

Fonti normative

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