I DPI di prima categoria proteggono esclusivamente dai rischi minimielencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2016/425: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde fino a 50 °C, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce solare (non durante l’osservazione del sole), condizioni atmosferiche non estreme. L’elenco è tassativo: un DPI che protegge da rischi diversi non è di prima categoria.
Esempi
- Guanti da giardinaggio o per lavori leggeri contro abrasioni superficiali.
- Guanti per pulizie domestiche con detergenti diluiti.
- Occhiali da sole per lavori all’aperto.
- Indumenti da pioggia per condizioni atmosferiche ordinarie.
- Guanti per maneggiare oggetti caldi fino a 50 °C.
Certificazione
Il fabbricante valuta la conformità con il controllo interno della produzione (modulo A), senza intervento di un organismo notificato. Il DPI deve comunque avere marcatura CE, dichiarazione UE di conformità (o il suo indirizzo internet) e istruzioni in italiano.
Obblighi del datore di lavoro
Anche per i DPI di prima categoria valgono gli obblighi del Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 81/2008: sceglierli in base alla valutazione dei rischi, fornirli gratuitamente, mantenerli efficienti e informare i lavoratori sul loro uso (artt. 76 e 77). L’addestramento specifico obbligatorio riguarda invece i DPI di terza categoria e gli otoprotettori.
Errori frequenti
- Usare guanti di prima categoria per maneggiare prodotti chimici classificati pericolosi o lame.
- Considerare di prima categoria un DPI solo perché economico.
Fonti normative
Approfondimenti
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