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DPI di seconda categoria

La categoria residuale del Regolamento (UE) 2016/425: tutti i DPI che non proteggono solo da rischi minimi né da rischi gravissimi.

Risposta rapida

I DPI di seconda categoria sono, per esclusione, tutti quelli che non rientrano né nella prima categoria (rischi minimi) né nella terza (rischi che possono causare conseguenze molto gravi come la morte o danni irreversibili alla salute), secondo l’allegato I del Regolamento (UE) 2016/425. Sono la maggior parte dei DPI di uso quotidiano in azienda.

Esempi

  • Elmetti di protezione per l’industria (EN 397).
  • Occhiali e visiere contro schegge e proiezioni (EN 166).
  • Calzature di sicurezza (EN ISO 20345).
  • Guanti contro i rischi meccanici (EN 388).
  • Indumenti ad alta visibilità (EN ISO 20471).

Attenzione: gli otoprotettori, che con la vecchia Direttiva 89/686/CEE erano di seconda categoria, con il Regolamento 2016/425 sono di terza categoria perché proteggono dal rumore nocivo.

Certificazione

Il fabbricante deve ottenere l’esame UE del tipo (modulo B) da un organismo notificato e garantire la conformità della produzione al tipo (modulo C). Il certificato ha validità massima di cinque anni. Il DPI riporta la marcatura CE ed è accompagnato da istruzioni in italiano e dalla dichiarazione UE di conformità o dal suo indirizzo internet.

Obblighi del datore di lavoro

  • Scegliere il DPI adatto al rischio valutato, verificando nelle istruzioni livelli e classi di prestazione.
  • Fornirlo gratuitamente, mantenerlo efficiente e sostituirlo quando necessario (art. 77, comma 4).
  • Informare e formare il lavoratore sull’uso corretto (art. 77, commi 4 e 5).

Dal D.L. 159/2025 gli obblighi di manutenzione, igiene e sostituzione si applicano anche agli indumenti di lavoro che la valutazione dei rischi individua come DPI, ad esempio quelli ad alta visibilità (art. 77, comma 4, lett. a).

Fonti normative

Approfondimenti

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