I DPI di seconda categoria proteggono da rischi diversi da quelli minori (categoria I) e diversi da quelli che possono causare danni gravi o morte (categoria III). Sono soggetti a esame UE del tipo da parte di un organismo notificato ai sensi del Regolamento UE 2016/425.
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Definizione tecnica
La categoria II copre i DPI per rischi intermedi: caschi di protezione industriali (EN 397), occhiali contro impatti meccanici, calzature di sicurezza (EN ISO 20345 — categorie S1, S2, S3, ecc. che non rientrano in categoria III), guanti contro rischi meccanici (EN 388 nei livelli non più elevati), indumenti ad alta visibilità (EN ISO 20471). Il fabbricante deve sottoporre il DPI a esame UE del tipo presso organismo notificato e redigere la dichiarazione UE di conformità. La marcatura CE è apposta senza il numero identificativo dell’organismo notificato.
Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2016/425, allegato I, categoria II. D.Lgs. 81/08 artt. 74-79 e allegato VIII. Le scelte di dotazione si fondano sul DVR e sulle norme tecniche armonizzate applicabili.
Esempi pratici
- Scarpe antinfortunistiche S3 in officina meccanica.
- Casco di protezione industriale per movimentazione carichi in magazzino.
- Occhiali di protezione da schegge e polveri per operazioni di smerigliatura leggera.
Cosa non confondere
La categoria II non è “meno seria” della III: la differenza riguarda il livello di rischio coperto. I DPI anticaduta, gli APVR contro agenti gravi e i protettori uditivi rientrano in categoria III. La marcatura CE sui DPI di categoria II non riporta il numero dell’organismo notificato.
Glossario correlato
Domande frequentiFAQ
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Come riconosco un DPI di categoria II?
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2016/425
- D.Lgs. 81/08 artt. 74-79 e allegato VIII
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