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Agenti biologici

Microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani che possono causare infezioni, allergie o intossicazioni: definizione, classificazione e obblighi (Titolo X D.Lgs. 81/08).

Risposta rapida

Un agente biologico è qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (art. 267 D.Lgs. 81/2008). Il Titolo X si applica sia a chi li usa deliberatamente (laboratori di microbiologia, produzioni biotecnologiche) sia a chi vi è potenzialmente esposto senza usarli (sanità, veterinaria, raccolta rifiuti, depurazione, agricoltura e zootecnia, servizi alla persona).

I quattro gruppi (art. 268)

GruppoCaratteristiche
1Poche probabilità di causare malattie nell’uomo.
2Può causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori; poco probabile la propagazione nella comunità; di norma esistono profilassi o terapie efficaci.
3Può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio; può propagarsi nella comunità, ma di norma esistono profilassi o terapie efficaci.
4Malattie gravi, elevato rischio di propagazione nella comunità, di norma senza profilassi o terapie efficaci.

L’elenco degli agenti classificati è nell’allegato XLVI, aggiornato nel tempo per recepire le direttive europee: ad esempio il SARS-CoV-2 è stato inserito nel gruppo 3 dalla Direttiva (UE) 2020/739. Il fatto che un agente non compaia nell’elenco non significa che appartenga al gruppo 1; se non può essere attribuito con certezza a uno di due gruppi, va classificato in quello più elevato (art. 268, comma 2).

Obblighi principali

  • Valutazione del rischio (art. 271): gruppo di appartenenza, malattie che possono essere contratte, potenziali effetti allergici e tossici, conoscenze sulle patologie riscontrate tra i lavoratori.
  • Comunicazione all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per le attività che comportano l’uso di agenti dei gruppi 2 o 3 (art. 269); per il gruppo 4 serve l’autorizzazione del Ministero della salute (art. 270).
  • Misure tecniche, organizzative e igieniche (artt. 272 e 273): limitare il numero di esposti, procedure di lavoro, segnale di rischio biologico, servizi igienici, indumenti protettivi da riporre separatamente dagli abiti civili.
  • Livelli di contenimento per laboratori e processi industriali (allegati XLVII e XLVIII), crescenti dal livello 2 al livello 4 in base al gruppo dell’agente.
  • Sorveglianza sanitaria (art. 279), con la messa a disposizione di vaccini efficaci per chi non è già immunizzato.
  • Registro degli esposti per le attività con agenti dei gruppi 3 e 4 (art. 280).

Biosicurezza e contenimento

Nei laboratori si parla di “biosicurezza” per indicare l’insieme di livelli di contenimento, cappe di sicurezza biologica, procedure e formazione che evitano l’esposizione degli operatori e la dispersione degli agenti all’esterno. In Italia questi requisiti derivano dagli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/2008.

Errori frequenti

  • Ritenere che il rischio biologico riguardi solo sanità e laboratori, trascurando ad esempio pulizie, verde pubblico e rifiuti.
  • Non tenere separati indumenti di lavoro e abiti civili.
  • Non offrire le vaccinazioni previste dal protocollo del medico competente.

Fonti normative

Approfondimenti

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