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Agenti Biologici

Definizione, classificazione nei 4 gruppi di rischio e obblighi normativi per la tutela dei lavoratori esposti ad agenti biologici secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli agenti biologici sono microrganismi, compresi i microrganismi geneticamente modificati, le colture cellulari e gli endoparassiti umani, che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni nei lavoratori. Secondo l'art. 267 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza), sono classificati in 4 gruppi di rischio in base alla loro pericolosità, alla probabilità di diffusione nella collettività e all'esistenza di efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 267-286) disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

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Definizione normativa

L'art. 267, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Rientrano in questa categoria batteri, virus, funghi, parassiti e prioni.

Il rischio biologico può essere deliberato (utilizzo intenzionale di agenti biologici per scopo lavorativo, come nei laboratori di analisi cliniche o biotecnologie) oppure potenziale (esposizione non intenzionale, come nel settore sanitario, nell'agricoltura, nel trattamento dei rifiuti o nelle fognature).

I 4 gruppi di rischio biologico

L'art. 268 del D.Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in base alla pericolosità per l'uomo, alla trasmissibilità e all'esistenza di trattamenti efficaci:

  • Gruppo 1 — agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani (es. batteri innocui presenti nell'ambiente). Non richiedono misure di contenimento specifiche.
  • Gruppo 2 — agenti biologici che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nella collettività; esistono efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Salmonella spp., Staphylococcus aureus, virus dell'epatite B e C). Richiedono livello di contenimento 2.
  • Gruppo 3 — agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella collettività, ma di norma esistono efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Mycobacterium tuberculosis, HIV, virus dell'epatite D). Richiedono livello di contenimento 3 con misure di protezione collettiva elevate.
  • Gruppo 4 — agenti biologici che causano malattie gravi in soggetti umani, costituiscono un serio rischio per i lavoratori, possono presentare un elevato rischio di propagazione nella collettività e non dispongono di efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. virus Ebola, virus Marburg). Richiedono il massimo livello di contenimento (BSL-4) e sono trattati solo in strutture altamente specializzate.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro che impiega lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti biologici è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 271-278 del D.Lgs. 81/08:

  • Valutazione del rischio biologico (art. 271): effettuata in collaborazione con il medico competente e l'RSPP, tenendo conto della classificazione degli agenti, delle informazioni sulle malattie che possono essere contratte e degli effetti allergici e tossici.
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 272): riduzione del numero di lavoratori esposti, procedure di lavoro sicure, misure di contenimento, utilizzo di agenti di gruppo inferiore ove possibile.
  • Misure igieniche (art. 273): fornitura di indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale, servizi igienici e docce adeguati, divieto di consumare cibi o bevande nelle aree di rischio.
  • Sorveglianza sanitaria (art. 279): obbligatoria per tutti i lavoratori esposti ad agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4, effettuata dal medico competente.
  • Notifica all'autorità competente (art. 269): per le attività che comportano l'uso deliberato di agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4.
  • Registro degli esposti (art. 280): tenuto per i lavoratori esposti ad agenti di gruppo 3 e 4, conservato per almeno quarant'anni.

Valutazione del rischio biologico

La valutazione del rischio biologico è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino cambiamenti significativi nei processi produttivi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario. Deve considerare:

  • la natura dell'agente biologico (classificazione, infettività, virulenza, trasmissibilità);
  • le vie di esposizione e le modalità di trasmissione;
  • il numero e le categorie di lavoratori esposti;
  • la possibilità di effetti sinergici con altri rischi presenti in azienda;
  • l'esistenza di vaccini e la loro disponibilità per i lavoratori.

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Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatoria la valutazione del rischio biologico?
La valutazione del rischio biologico è obbligatoria per qualsiasi attività lavorativa in cui vi sia la possibilità di esposizione ad agenti biologici, anche in modo non deliberato. Sono tipicamente soggetti a tale obbligo i settori sanitario e veterinario, i laboratori di analisi, le industrie alimentari, l'agricoltura, il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti. La valutazione deve essere documentata nel DVR e aggiornata ad ogni modifica significativa dei processi.
Chi deve fare la sorveglianza sanitaria per agenti biologici?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4 è effettuata dal medico competente nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente definisce il protocollo sanitario, effettua le visite preventive e periodiche, e può proporre vaccinazioni specifiche per gli agenti di rischio presenti in azienda.
Quali DPI sono previsti per agenti biologici di gruppo 3?
Per gli agenti biologici di gruppo 3 i DPI da utilizzare sono definiti in base alla via di trasmissione e includono tipicamente: guanti monouso (doppio strato per procedure ad alto rischio), camici o tute di protezione, maschere FFP2 o FFP3 in caso di rischio aerogeno, occhiali o visiere per proteggere le mucose dagli schizzi, e copricapo. I DPI devono essere conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/08 Titolo III e scelti in base alla valutazione del rischio specifica.

Fonti normative

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