Un agente biologico è qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (art. 267 D.Lgs. 81/2008). Il Titolo X si applica sia a chi li usa deliberatamente (laboratori di microbiologia, produzioni biotecnologiche) sia a chi vi è potenzialmente esposto senza usarli (sanità, veterinaria, raccolta rifiuti, depurazione, agricoltura e zootecnia, servizi alla persona).
I quattro gruppi (art. 268)
| Gruppo | Caratteristiche |
|---|---|
| 1 | Poche probabilità di causare malattie nell’uomo. |
| 2 | Può causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori; poco probabile la propagazione nella comunità; di norma esistono profilassi o terapie efficaci. |
| 3 | Può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio; può propagarsi nella comunità, ma di norma esistono profilassi o terapie efficaci. |
| 4 | Malattie gravi, elevato rischio di propagazione nella comunità, di norma senza profilassi o terapie efficaci. |
L’elenco degli agenti classificati è nell’allegato XLVI, aggiornato nel tempo per recepire le direttive europee: ad esempio il SARS-CoV-2 è stato inserito nel gruppo 3 dalla Direttiva (UE) 2020/739. Il fatto che un agente non compaia nell’elenco non significa che appartenga al gruppo 1; se non può essere attribuito con certezza a uno di due gruppi, va classificato in quello più elevato (art. 268, comma 2).
Obblighi principali
- Valutazione del rischio (art. 271): gruppo di appartenenza, malattie che possono essere contratte, potenziali effetti allergici e tossici, conoscenze sulle patologie riscontrate tra i lavoratori.
- Comunicazione all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per le attività che comportano l’uso di agenti dei gruppi 2 o 3 (art. 269); per il gruppo 4 serve l’autorizzazione del Ministero della salute (art. 270).
- Misure tecniche, organizzative e igieniche (artt. 272 e 273): limitare il numero di esposti, procedure di lavoro, segnale di rischio biologico, servizi igienici, indumenti protettivi da riporre separatamente dagli abiti civili.
- Livelli di contenimento per laboratori e processi industriali (allegati XLVII e XLVIII), crescenti dal livello 2 al livello 4 in base al gruppo dell’agente.
- Sorveglianza sanitaria (art. 279), con la messa a disposizione di vaccini efficaci per chi non è già immunizzato.
- Registro degli esposti per le attività con agenti dei gruppi 3 e 4 (art. 280).
Biosicurezza e contenimento
Nei laboratori si parla di “biosicurezza” per indicare l’insieme di livelli di contenimento, cappe di sicurezza biologica, procedure e formazione che evitano l’esposizione degli operatori e la dispersione degli agenti all’esterno. In Italia questi requisiti derivano dagli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/2008.
Errori frequenti
- Ritenere che il rischio biologico riguardi solo sanità e laboratori, trascurando ad esempio pulizie, verde pubblico e rifiuti.
- Non tenere separati indumenti di lavoro e abiti civili.
- Non offrire le vaccinazioni previste dal protocollo del medico competente.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 267 — Definizioni (agenti biologici)
- D.Lgs. 81/2008, art. 268 — Classificazione degli agenti biologici
- D.Lgs. 81/2008, art. 269 — Comunicazione
- D.Lgs. 81/2008, art. 271 — Valutazione del rischio
- D.Lgs. 81/2008, art. 280 — Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- Direttiva (UE) 2020/739 — SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici
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