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Scheda di dati di sicurezza (SDS)

Il documento con cui il fornitore trasmette all’utilizzatore professionale le informazioni su pericoli e uso sicuro di una sostanza o miscela.

Risposta rapida

La scheda di dati di sicurezza (SDS, in passato “scheda di sicurezza”) è il documento previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH che il fornitore deve consegnare all’utilizzatore professionale per le sostanze e miscele classificate pericolose secondo il CLP e negli altri casi dell’art. 31. Ha un formato fisso in 16 sezioni, definito dall’allegato II di REACH come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878, e va fornita gratuitamente nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.

Le 16 sezioni

  1. Identificazione della sostanza o miscela e della società
  2. Identificazione dei pericoli
  3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
  4. Misure di primo soccorso
  5. Misure di lotta antincendio
  6. Misure in caso di rilascio accidentale
  7. Manipolazione e immagazzinamento
  8. Controlli dell’esposizione/protezione individuale
  9. Proprietà fisiche e chimiche
  10. Stabilità e reattività
  11. Informazioni tossicologiche
  12. Informazioni ecologiche
  13. Considerazioni sullo smaltimento
  14. Informazioni sul trasporto
  15. Informazioni sulla regolamentazione
  16. Altre informazioni

Come si usa in azienda

  • Raccogliere la SDS aggiornata di ogni prodotto pericoloso prima del primo utilizzo e renderla accessibile ai lavoratori.
  • Usare le sezioni 2, 8 e 11 per la valutazione del rischio chimico (art. 223 D.Lgs. 81/2008) e per scegliere aspirazioni e DPI.
  • Ricavare dalla sezione 7 le regole di stoccaggio e dalle sezioni 4-6 le istruzioni per le emergenze.
  • Conservare le schede per almeno 10 anni dall’ultimo utilizzo (art. 36 REACH).

Errori frequenti

  • Schede vecchie, non conformi al formato del Reg. 2020/878, o in lingua straniera.
  • Confondere la SDS con la scheda tecnica commerciale.
  • Ritenere che la SDS sostituisca la valutazione del rischio: è un dato di partenza, non la valutazione.

Fonti normative

Voci e pagine collegate

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