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Scheda di Sicurezza (SDS — Safety Data Sheet)

Definizione, struttura in 16 sezioni obbligatorie, riferimenti normativi e utilizzo della Scheda di Sicurezza nella valutazione del rischio chimico.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Scheda di Sicurezza (SDS — Safety Data Sheet, in italiano anche «scheda dati di sicurezza») è il documento tecnico-normativo obbligatorio che accompagna le sostanze e le miscele pericolose lungo tutta la catena di approvvigionamento. Strutturata in 16 sezioni standardizzate, fornisce informazioni sui pericoli del prodotto, sulle misure di prevenzione, sui DPI, sulle azioni di primo soccorso e sullo smaltimento. È disciplinata dall'art. 31 del Reg. CE 1907/2006 (REACH) e dal Reg. UE 2020/878, che ne ha aggiornato il formato a partire dal 1° gennaio 2023. Nel contesto della sicurezza sul lavoro, costituisce il riferimento primario per la valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 81/08.

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Riferimento normativo

Le basi giuridiche della SDS sono:

  • Reg. CE 1907/2006 (REACH), art. 31: stabilisce l'obbligo di fornire una scheda di sicurezza per le sostanze e le miscele classificate come pericolose, per le sostanze PBT/vPvB e per quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate. L'art. 31 definisce chi è obbligato a trasmettere la SDS, in quale lingua e con quale tempistica.
  • Reg. UE 2020/878 (revisione Allegato II REACH): ha aggiornato il formato e i contenuti dell'Allegato II, che specifica i requisiti per la compilazione delle SDS. Le schede conformi al nuovo formato sono obbligatorie dal 1° gennaio 2023; le SDS emesse prima di tale data secondo il vecchio Allegato II (Reg. UE 830/2015) erano accettate fino al 31 dicembre 2022.
  • Reg. CE 1272/2008 (CLP): definisce classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele, determinando quali prodotti rientrano nell'obbligo di SDS.
  • D.Lgs. 81/08, art. 223: prevede che il datore di lavoro utilizzi le informazioni contenute nelle SDS come base per la valutazione del rischio chimico e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione.

Le 16 sezioni obbligatorie della SDS

Il Reg. UE 2020/878 prescrive che ogni SDS sia articolata nelle seguenti 16 sezioni, nell'ordine indicato:

  1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa: nome commerciale, usi pertinenti, usi sconsigliati, dati del fornitore e numero di emergenza.
  2. Identificazione dei pericoli: classificazione CLP, elementi dell'etichetta (pittogrammi, avvertenze, frasi H e P) e pericoli non contemplati dalla classificazione.
  3. Composizione/informazioni sugli ingredienti: identità chimica (nome IUPAC, n. CAS, n. CE), concentrazioni e impurità rilevanti; sostanze classificate presenti nella miscela.
  4. Misure di primo soccorso: istruzioni per inalazione, contatto cutaneo e oculare, ingestione; sintomi e necessità di assistenza medica immediata.
  5. Misure antincendio: mezzi estinguenti idonei e non idonei, pericoli specifici derivanti dalla combustione, DPI per i vigili del fuoco.
  6. Misure in caso di rilascio accidentale: precauzioni individuali, dispositivi di protezione, misure ambientali e metodi di contenimento/pulizia.
  7. Manipolazione e immagazzinamento: precauzioni per la manipolazione sicura, condizioni di stoccaggio, materiali incompatibili.
  8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale: valori limite di esposizione professionale (OEL) e biologica, misure tecniche di controllo, DPI (guanti, occhiali, respiratori).
  9. Proprietà fisiche e chimiche: aspetto, odore, pH, punto di ebollizione e di fusione, infiammabilità, solubilità, densità e altre proprietà rilevanti.
  10. Stabilità e reattività: condizioni da evitare, materiali incompatibili, prodotti di decomposizione pericolosi.
  11. Informazioni tossicologiche: vie di esposizione (inalazione, cute, occhi, ingestione), effetti acuti e cronici, tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), potenziale cancerogeno/mutageno/reprotossico.
  12. Informazioni ecologiche: tossicità acquatica, persistenza, biodegradabilità, bioaccumulo, potenziale di ozonosfera.
  13. Considerazioni sullo smaltimento: metodi di smaltimento del prodotto e degli imballaggi, codici CER applicabili.
  14. Informazioni sul trasporto: classificazione ADR/RID/IMDG/IATA (n. ONU, classe, gruppo di imballaggio, nome di spedizione).
  15. Informazioni sulla regolamentazione: disposizioni specifiche di sicurezza, salute e ambiente, restrizioni REACH, autorizzazioni, classificazioni nazionali.
  16. Altre informazioni: data di emissione, data della revisione precedente, elenco delle frasi H e P per esteso, fonti dei dati.

Chi deve fornire la SDS

L'obbligo di fornire la SDS ricade sul produttore, importatore o distributore di una sostanza o miscela che rientra in uno dei seguenti casi:

  • Sostanza o miscela classificata come pericolosa ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP).
  • Sostanza PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) ai sensi del Reg. CE 1907/2006.
  • Sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione (SVHC) pubblicato dall'ECHA.
  • Miscela non classificata come pericolosa, ma contenente sostanze pericolose in concentrazioni superiori a determinate soglie (su richiesta di un utilizzatore professionale).

La SDS deve essere trasmessa gratuitamente, in forma cartacea o elettronica, nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato.

Aggiornamento della SDS

Il fornitore è obbligato ad aggiornare la SDS senza indugio nelle seguenti circostanze (art. 31, paragrafo 9, Reg. CE 1907/2006):

  • Disponibilità di nuove informazioni che incidono sulle misure di gestione del rischio o sui pericoli.
  • Rilascio o rifiuto di un'autorizzazione ai sensi del titolo VII del REACH.
  • Imposizione di una restrizione ai sensi del titolo VIII del REACH.

La versione aggiornata deve essere inviata gratuitamente, con data di revisione indicata in sezione 16, a tutti i destinatari a cui è stato fornito il prodotto nei 12 mesi precedenti.

Uso nel DVR e nel rischio chimico

L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 richiede al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, in particolare di quelle contenute nelle SDS. In pratica, le SDS costituiscono il punto di partenza obbligato per:

  • Identificare gli agenti chimici presenti (sezioni 1, 2, 3 della SDS): nome, classificazione CLP, frasi di pericolo H.
  • Valutare l'esposizione dei lavoratori (sezione 8): confronto con i valori limite di esposizione professionale (VLEP) nazionali o europei.
  • Definire le misure di prevenzione e protezione (sezioni 6, 7, 8): misure tecniche, procedurali e DPI da indicare nel DVR.
  • Gestire le emergenze (sezioni 4, 5, 6): procedure di primo soccorso e piani di emergenza.
  • Formare e informare i lavoratori (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08): la SDS è strumento di informazione sui pericoli specifici dei prodotti utilizzati.

La mancanza delle SDS aggiornate o la mancata consultazione in fase di valutazione del rischio chimico costituisce una carenza documentale rilevabile in sede di ispezione.

SDS estesa (eSDS)

La Scheda di Sicurezza Estesa (eSDS — Extended Safety Data Sheet) è una SDS cui vengono allegati gli Scenari di Esposizione (SE), documenti tecnici che descrivono le condizioni operative e le misure di gestione del rischio per gli usi identificati della sostanza. L'eSDS è richiesta quando:

  • La sostanza è registrata ai sensi del REACH con quantitativi ≥ 10 tonnellate/anno per registrante e richiede una valutazione della sicurezza chimica (CSA).
  • La sostanza è classificata come pericolosa o è PBT/vPvB.

Gli scenari di esposizione allegati all'eSDS devono essere comunicati agli utilizzatori a valle (downstream users). L'utilizzatore a valle che riceve un'eSDS è tenuto a verificare che il proprio uso rientri in uno degli scenari di esposizione previsti. Se l'uso non è coperto, può comunicarlo al fornitore affinché lo includa, oppure elaborare autonomamente una relazione sulla sicurezza chimica (art. 37 REACH).

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Domande frequentiFAQ

La SDS è obbligatoria per tutti i prodotti chimici?
No. L'obbligo di SDS riguarda le sostanze e le miscele classificate come pericolose ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP), le sostanze PBT/vPvB e quelle incluse nell'elenco SVHC dell'ECHA. Per le miscele non classificate come pericolose la SDS può essere richiesta da utilizzatori professionali, ma non è automaticamente obbligatoria.
Ogni quanto va aggiornata la SDS?
Non esiste una scadenza periodica fissa: l'obbligo di aggiornamento scatta al verificarsi di eventi specifici (nuove informazioni sui pericoli, rilascio o rifiuto di autorizzazioni, nuove restrizioni REACH). Il fornitore deve inviare la versione aggiornata a tutti i clienti che hanno acquistato il prodotto nei 12 mesi precedenti.
Posso usare una SDS in lingua straniera in azienda?
No. L'art. 31, par. 5, del Reg. CE 1907/2006 impone che la SDS sia redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato. Per l'Italia la SDS deve essere in italiano. In caso di ispezione, una SDS in lingua straniera non è considerata conforme.
Cosa fare se l'uso aziendale non è contemplato negli scenari di esposizione dell'eSDS?
L'utilizzatore a valle ha tre opzioni: comunicare l'uso non coperto al fornitore e attendere l'aggiornamento dell'eSDS; notificare l'uso all'ECHA secondo le procedure previste dall'art. 38 REACH; oppure elaborare autonomamente una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) che dimostri il controllo adeguato del rischio per quell'uso specifico.

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