Risposta rapida
La scheda di dati di sicurezza (SDS, in passato “scheda di sicurezza”) è il documento previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH che il fornitore deve consegnare all’utilizzatore professionale per le sostanze e miscele classificate pericolose secondo il CLP e negli altri casi dell’art. 31. Ha un formato fisso in 16 sezioni, definito dall’allegato II di REACH come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878, e va fornita gratuitamente nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.
Le 16 sezioni
- Identificazione della sostanza o miscela e della società
- Identificazione dei pericoli
- Composizione/informazioni sugli ingredienti
- Misure di primo soccorso
- Misure di lotta antincendio
- Misure in caso di rilascio accidentale
- Manipolazione e immagazzinamento
- Controlli dell’esposizione/protezione individuale
- Proprietà fisiche e chimiche
- Stabilità e reattività
- Informazioni tossicologiche
- Informazioni ecologiche
- Considerazioni sullo smaltimento
- Informazioni sul trasporto
- Informazioni sulla regolamentazione
- Altre informazioni
Come si usa in azienda
- Raccogliere la SDS aggiornata di ogni prodotto pericoloso prima del primo utilizzo e renderla accessibile ai lavoratori.
- Usare le sezioni 2, 8 e 11 per la valutazione del rischio chimico (art. 223 D.Lgs. 81/2008) e per scegliere aspirazioni e DPI.
- Ricavare dalla sezione 7 le regole di stoccaggio e dalle sezioni 4-6 le istruzioni per le emergenze.
- Conservare le schede per almeno 10 anni dall’ultimo utilizzo (art. 36 REACH).
Errori frequenti
- Schede vecchie, non conformi al formato del Reg. 2020/878, o in lingua straniera.
- Confondere la SDS con la scheda tecnica commerciale.
- Ritenere che la SDS sostituisca la valutazione del rischio: è un dato di partenza, non la valutazione.
Fonti normative
Voci e pagine collegate
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