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Idoneità Tecnico-Professionale delle Imprese (ITP)

La verifica che il committente deve effettuare su imprese appaltatrici e lavoratori autonomi prima dell'affidamento dei lavori: iscrizione CCIAA, DURC, DVR, formazione, DPI e abilitazioni speciali. Art. 26 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'idoneità tecnico-professionale (ITP) è la verifica che il committentedeve effettuare sui datori di lavoro dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi prima dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08. Comprende il controllo di: iscrizione alla CCIAA, DURC regolare, presenza del DVR, attestati di formazione dei lavoratori, dotazione dei DPI ed eventuali abilitazioni speciali richieste dalla tipologia di lavoro.

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Riferimento normativo: art. 26 D.Lgs. 81/08

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. Il comma 1 impone al datore di lavoro committente di:

  • verificare, con le modalità previste dal decreto attuativo di cui all'art. 6 comma 8 lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto;
  • fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specificiesistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
  • promuovere la cooperazione e il coordinamentotra i datori di lavoro, mediante l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Fino all'emanazione del decreto attuativo, la verifica è effettuata attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercioe l'autocertificazione dell'impresa appaltatricedel possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

Documenti da verificare: l'Allegato XVII

L'Allegato XVIIdel D.Lgs. 81/08 elenca la documentazione che il committente deve acquisire e verificare prima dell'affidamento dei lavori. I principali documenti richiesti sono:

  • Iscrizione CCIAAcon oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.
  • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, che attesta la regolarità nei versamenti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, Casse edili).
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioneo interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o autocertificazione nelle imprese fino a 10 lavoratori.
  • Documento unico di regolarità fiscale (ove applicabile).
  • Attestati di formazionedei lavoratori coinvolti nell'appalto (formazione generale, specifica, abilitazioni per macchine e attrezzature, primo soccorso, antincendio).
  • Elenco dei DPIin dotazione ai lavoratori e dichiarazione del loro utilizzo in relazione ai rischi dell'appalto.
  • Abilitazioni speciali eventualmente richieste (es. lavori in quota, PES/PAV per lavori elettrici, patentini per carrelli elevatori, idoneità per ambienti confinati).

DUVRI: il documento di coordinamento

Quando sussiste il rischio da interferenzetra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, l'art. 26 c. 3 impone l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Il DUVRI:

  • individua le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'interferenza tra le lavorazioni;
  • è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va aggiornato in caso di modifica sostanziale delle attività;
  • non è richiesto per i lavori di mera fornitura di materiali o attrezzature, né per i lavori di durata non superiore ai due giorni che non presentino rischi particolari.

I costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione delle interferenze devono essere espressamente indicati nel contrattoe non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Obblighi del committente e responsabilità solidale

Il committente che non effettua la verifica dell'ITP è esposto a responsabilità solidale con l'appaltatore per i danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei rischi specifici connessi all'attività dell'appaltatore. In caso di infortuni, la mancata acquisizione della documentazione prevista dall'Allegato XVII costituisce elemento valutabile ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del committente. Le sanzioni per la violazione dell'art. 26 sono previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 e possono consistere in arresto o ammenda.

ITP nei cantieri temporanei e mobili

Nei cantieri temporanei e mobili disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale segue regole aggiuntive e coinvolge la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). In tali contesti, l'Allegato XVII prevede documentazione ulteriore, come il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa esecutrice e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).

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Domande frequentiFAQ

Cosa deve fare concretamente il committente per verificare l'ITP di un'impresa appaltatrice?
Il committente deve acquisire i documenti elencati nell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08: certificato CCIAA, DURC valido, DVR (o autocertificazione), attestati di formazione dei lavoratori impiegati, elenco DPI e abilitazioni speciali. La documentazione va archiviata e aggiornata per tutta la durata del contratto. In assenza del decreto attuativo ex art. 6 c. 8 lett. g), l'impresa appaltatrice può integrare con autocertificazione dei requisiti.
Il DUVRI è obbligatorio per qualsiasi contratto d'appalto?
No. Il DUVRI è obbligatorio solo in presenza di rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. Non è richiesto per forniture di soli materiali e per lavori di breve durata (non superiore a 2 giorni) senza rischi particolari. Anche nei contratti con imprese che operano in spazi fisicamente separati e senza possibilità di interferenza il DUVRI può non essere necessario, ma è comunque opportuno documentare le valutazioni effettuate.
Il DURC scaduto dell'appaltatore blocca automaticamente il cantiere?
Un DURC non in regola non determina la sospensione automatica dei lavori, ma espone il committente a rischio di responsabilità solidale per i crediti previdenziali e assicurativi dei lavoratori ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Dal punto di vista della sicurezza, il mancato aggiornamento del DURC durante l'esecuzione dell'appalto configura una lacuna nella verifica continuativa dell'ITP che può rilevare in sede di ispezione da parte dell'organo di vigilanza.

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