L’idoneità tecnico-professionale (ITP) è il possesso, da parte di un’impresa appaltatrice o di un lavoratore autonomo, delle capacità organizzative, delle attrezzature, del personale formato e della documentazione di sicurezza necessari per eseguire i lavori affidati. Il datore di lavoro committente deve verificarla prima di affidare lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda (art. 26, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/08); nei cantieri la verifica spetta al committente o al responsabile dei lavori con i criteri dell’Allegato XVII (art. 90, comma 9).
Appalti in azienda (art. 26)
In attesa del decreto che dovrebbe definire un sistema di qualificazione, la verifica si fa acquisendo almeno:
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio (visura);
- l’autocertificazione dell’impresa o del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
È il minimo di legge: per lavori a rischio conviene chiedere anche attestati di formazione degli operatori, idoneità sanitarie, elenco e verifiche delle attrezzature e, per gli spazi confinati, i requisiti del DPR 177/2011.
Cantieri (Allegato XVII)
Le imprese esecutrici devono esibire al committente o al responsabile dei lavori, tra l’altro:
- iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale coerente con l’appalto;
- documento di valutazione dei rischi;
- DURC;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14).
I lavoratori autonomi presentano visura, documentazione su conformità di macchine e attrezzature, elenco dei DPI, attestati di formazione e idoneità sanitaria ove prevista, DURC. Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono anche essere in possesso della patente a crediti (art. 27), salvo le esclusioni previste.
Perché conta
Senza la verifica il committente perde una delle tutele che la legge gli riconosce: in caso di infortunio dovuto a un appaltatore palesemente inadeguato, la mancata verifica è uno degli elementi su cui si valuta la sua responsabilità. La verifica va documentata e ripetuta quando cambiano appaltatore o lavori.
Fonti normative
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