L'idoneità tecnico-professionale (ITP) è la verifica che il committentedeve effettuare sui datori di lavoro dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi prima dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08. Comprende il controllo di: iscrizione alla CCIAA, DURC regolare, presenza del DVR, attestati di formazione dei lavoratori, dotazione dei DPI ed eventuali abilitazioni speciali richieste dalla tipologia di lavoro.
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Riferimento normativo: art. 26 D.Lgs. 81/08
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. Il comma 1 impone al datore di lavoro committente di:
- verificare, con le modalità previste dal decreto attuativo di cui all'art. 6 comma 8 lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specificiesistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- promuovere la cooperazione e il coordinamentotra i datori di lavoro, mediante l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Fino all'emanazione del decreto attuativo, la verifica è effettuata attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercioe l'autocertificazione dell'impresa appaltatricedel possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
Documenti da verificare: l'Allegato XVII
L'Allegato XVIIdel D.Lgs. 81/08 elenca la documentazione che il committente deve acquisire e verificare prima dell'affidamento dei lavori. I principali documenti richiesti sono:
- Iscrizione CCIAAcon oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, che attesta la regolarità nei versamenti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, Casse edili).
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioneo interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o autocertificazione nelle imprese fino a 10 lavoratori.
- Documento unico di regolarità fiscale (ove applicabile).
- Attestati di formazionedei lavoratori coinvolti nell'appalto (formazione generale, specifica, abilitazioni per macchine e attrezzature, primo soccorso, antincendio).
- Elenco dei DPIin dotazione ai lavoratori e dichiarazione del loro utilizzo in relazione ai rischi dell'appalto.
- Abilitazioni speciali eventualmente richieste (es. lavori in quota, PES/PAV per lavori elettrici, patentini per carrelli elevatori, idoneità per ambienti confinati).
DUVRI: il documento di coordinamento
Quando sussiste il rischio da interferenzetra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, l'art. 26 c. 3 impone l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Il DUVRI:
- individua le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'interferenza tra le lavorazioni;
- è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va aggiornato in caso di modifica sostanziale delle attività;
- non è richiesto per i lavori di mera fornitura di materiali o attrezzature, né per i lavori di durata non superiore ai due giorni che non presentino rischi particolari.
I costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione delle interferenze devono essere espressamente indicati nel contrattoe non possono essere soggetti a ribasso d'asta.
Obblighi del committente e responsabilità solidale
Il committente che non effettua la verifica dell'ITP è esposto a responsabilità solidale con l'appaltatore per i danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei rischi specifici connessi all'attività dell'appaltatore. In caso di infortuni, la mancata acquisizione della documentazione prevista dall'Allegato XVII costituisce elemento valutabile ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del committente. Le sanzioni per la violazione dell'art. 26 sono previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 e possono consistere in arresto o ammenda.
ITP nei cantieri temporanei e mobili
Nei cantieri temporanei e mobili disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale segue regole aggiuntive e coinvolge la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). In tali contesti, l'Allegato XVII prevede documentazione ulteriore, come il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa esecutrice e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).
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Domande frequentiFAQ
Cosa deve fare concretamente il committente per verificare l'ITP di un'impresa appaltatrice?
Il DUVRI è obbligatorio per qualsiasi contratto d'appalto?
Il DURC scaduto dell'appaltatore blocca automaticamente il cantiere?
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