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Riunione periodica di prevenzione e protezione: come la organizziamo

Raccolta dei dati, convocazione, conduzione e verbale della riunione art. 35: un incontro che produce decisioni, responsabili e scadenze, non solo una firma.

Risposta rapida

Sopra i 15 lavoratori il datore di lavoro, direttamente o tramite l’RSPP, deve indire almeno una volta l’anno la riunione periodica con RSPP, medico competente (se nominato) e RLS (art. 35 D.Lgs. 81/2008). Si discutono DVR, infortuni, sorveglianza sanitaria, DPI e formazione e si redige un verbale. Noi prepariamo i dati, conduciamo la riunione e scriviamo il verbale.

Chi deve farla e quando

L’obbligo riguarda le aziende e le unità produttive con più di 15 lavoratori: la riunione va indetta almeno una volta l’anno e, in più, ogni volta che cambiano in modo significativo le condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione o l’introduzione di nuove tecnologie (art. 35, comma 4). Nelle realtà fino a 15 lavoratori la riunione non è periodica, ma il RLS può chiederne una nelle stesse situazioni di cambiamento.

Il conteggio segue l’art. 4 del D.Lgs. 81/2008: alcune categorie sono escluse (ad esempio tirocinanti e collaboratori familiari) e i lavoratori a tempo parziale contano in proporzione all’orario. La soglia si verifica per ogni unità produttiva, non solo a livello di società.

Esempio: un’azienda con 14 dipendenti a tempo pieno e 4 part-time al 50% conta 16 lavoratori ai fini della soglia, quindi la riunione annuale è obbligatoria. Se la stessa azienda apre un secondo stabilimento con 6 addetti, l’obbligo va valutato per ciascuna unità produttiva.

Per il quadro normativo completo (partecipanti, argomenti, casi particolari) rimandiamo alle domande frequenti sulla riunione periodica; qui spieghiamo come la organizziamo in pratica.

Partecipanti e ordine del giorno minimo

Partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’assenza del medico è ammessa solo se non è nominato, cioè se la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria. L’ordine del giorno minimo è fissato dal comma 2.

Punto di legge (art. 35, c. 2)Dati che portiamo in riunioneChi li fornisce
Documento di valutazione dei rischiStato del DVR, valutazioni specifiche scadute o da rifare, misure del programma di miglioramento non ancora attuateRSPP
Infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitariaInfortuni e quasi incidenti dell’anno, cause, giorni di assenza; relazione sanitaria anonima e collettiva; giudizi di idoneità con limitazioniDatore di lavoro, medico competente
Dispositivi di protezione individualeCriteri di scelta, caratteristiche tecniche, efficacia, segnalazioni dei lavoratori, registro di consegnaRSPP, preposti, RLS
Informazione e formazioneAttestati in scadenza di lavoratori, preposti, dirigenti e addetti emergenze; piano corsi dell’anno successivoRSPP, ufficio personale

Il comma 3 permette di andare oltre il minimo: la riunione può fissare codici di comportamento, buone prassi e obiettivi di miglioramento, anche sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza. Per chi lavora verso un sistema di gestione è il momento naturale del riesame annuale.

Come lavoriamo: dalla raccolta dati al verbale

  1. Raccolta dati circa un mese prima: registro infortuni, segnalazioni di quasi incidenti, scadenzario della formazione, esiti di sopralluoghi e verifiche periodiche, eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.
  2. Richiesta al medico competente dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, che il medico comunica per iscritto in occasione della riunione.
  3. Convocazione scritta inviata con anticipo ragionevole a tutti i partecipanti, con data, luogo o collegamento, ordine del giorno e documenti da visionare.
  4. Conduzione della riunione da parte dell’RSPP: presentazione dei dati, discussione, raccolta delle osservazioni del RLS e del medico competente.
  5. Redazione del verbale con le decisioni, ciascuna con responsabile e scadenza; invio della bozza ai partecipanti e firma.
  6. Inserimento delle azioni nello scadenzario aziendale e verifica dello stato di avanzamento alla riunione successiva.

Se l’azienda ha già un RSPP esterno con noi, la riunione è compresa nella sua attività annuale; altrimenti la organizziamo come intervento singolo, adattato al numero di sedi e di partecipanti.

Il verbale: cosa deve contenere

La legge chiede che della riunione si rediga un verbale a disposizione dei partecipanti per la consultazione (comma 5). Non prescrive un modello, ma in sede di controllo un verbale generico, uguale da anni, dice poco. Il nostro verbale riporta sempre questi elementi.

  • Data, luogo o modalità di collegamento, elenco dei presenti con ruolo e firma.
  • Ordine del giorno, con richiamo a ciascun punto del comma 2.
  • Dati presentati: numeri degli infortuni, sintesi della relazione sanitaria, stato della formazione.
  • Osservazioni del RLS e del medico competente, riportate anche quando sono critiche.
  • Decisioni con responsabile, scadenza e risorse previste.
  • Elenco degli allegati e luogo di conservazione.

Chi vuole partire da una traccia può usare il nostro modello di verbale della riunione periodica, da adattare al caso specifico.

Dal verbale al piano delle azioni

Una riunione utile si chiude con poche azioni concrete, ciascuna con un responsabile e una data. Le riportiamo in una tabella in fondo al verbale, che diventa la prima cosa da controllare alla riunione successiva. Esempio di tre azioni tipiche per un’azienda manifatturiera:

Azione decisaResponsabileScadenza
Rifare le misure del rumore dopo l’arrivo della nuova pressaRSPPEntro 3 mesi
Sostituire i guanti del reparto verniciatura con un modello resistente ai solventi usatiPreposto di repartoEntro 1 mese
Iscrivere i preposti in scadenza al corso di aggiornamento biennaleUfficio personaleEntro 2 mesi

Lo stato di queste azioni, insieme ai dati del nuovo anno, apre l’ordine del giorno successivo. Così il verbale non si limita a registrare un incontro, ma documenta un miglioramento verificabile nel tempo.

Cosa emerge più spesso nei controlli

Il verbale della riunione è tra i documenti che gli ispettori chiedono insieme al DVR, perché mostra se il sistema di prevenzione funziona davvero. Le criticità tipiche sono ricorrenti.

  • Riunione non tenuta da più di un anno, oppure tenuta solo dopo un infortunio.
  • Verbale fotocopiato dall’anno precedente, con gli stessi dati e le stesse decisioni.
  • Medico competente nominato ma assente e senza contributo scritto sulla sorveglianza sanitaria.
  • RLS non convocato, oppure assente perché mai eletto: in questo caso va coinvolto il RLS territoriale.
  • Decisioni senza responsabile né scadenza, che si ritrovano identiche l’anno dopo.
  • Nessuna riunione straordinaria dopo l’introduzione di nuovi macchinari o nuove lavorazioni.

La mancata convocazione viola l’art. 18, comma 1, lett. v) ed è punita con l’ammenda prevista dall’art. 55, comma 5, a carico di datore di lavoro e dirigenti; sanzioni proprie riguardano anche i commi 2, 4 e 5 dell’art. 35. Gli importi aggiornati si stimano con il calcolatore delle sanzioni. Più del rischio sanzionatorio conta però l’uso della riunione: è il punto in cui si decide se il DVR va aggiornato e quali corsi programmare.

Domande frequentiFAQ

La riunione periodica si può fare in videoconferenza?
La legge non lo vieta. Il collegamento deve però permettere la partecipazione effettiva di tutti, la presentazione dei dati e la discussione. Il verbale deve indicare la modalità usata e va comunque sottoscritto dai partecipanti, anche con firma elettronica o raccogliendo le firme in un secondo momento.
Se il medico competente non è nominato, la riunione si fa lo stesso?
Sì, con datore di lavoro o suo rappresentante, RSPP e RLS. Il medico partecipa solo se è nominato perché la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Nel verbale conviene scrivere che non è nominato e perché, così il punto sulla sorveglianza sanitaria risulta trattato e non dimenticato.
Il datore di lavoro può delegare la partecipazione?
Sì, l’art. 35 prevede che partecipi il datore di lavoro o un suo rappresentante. Conviene che sia una persona con potere di decisione e di spesa, ad esempio un dirigente: altrimenti le misure discusse restano proposte e devono passare da un’altra approvazione prima di diventare azioni.
In azienda non c’è il RLS: chi partecipa per i lavoratori?
Se i lavoratori non hanno eletto o designato un RLS interno, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST) del settore. Conviene convocarlo come gli altri partecipanti e conservare la convocazione, per dimostrare che la consultazione dei lavoratori è stata cercata.

Fonti normative

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