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RLS: cosa prevedono gli articoli 47-50 del D.Lgs. 81/08

L’RLS non si nomina: lo scelgono i lavoratori. All’azienda spetta consentirne l’elezione, consultarlo, consegnargli il DVR, formarlo e comunicarne il nominativo all’INAIL.

Risposta rapida

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori in ogni azienda o unità produttiva (art. 47 D.Lgs. 81/2008). Il minimo è 1 RLS fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1.000, 6 oltre. Se non viene eletto, le funzioni passano al rappresentante territoriale (art. 48). Il datore di lavoro deve consultarlo, consegnargli il DVR su richiesta, formarlo per 32 ore e comunicarne il nome all’INAIL.

Art. 47: chi elegge l’RLS e in che modo

Il comma 2 dell’art. 47 è netto: «In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». La regola vale quindi anche per l’impresa con due dipendenti. La legge però non obbliga i lavoratori a eleggere qualcuno: obbliga l’azienda a rendere possibile la rappresentanza e, se un RLS interno manca, a rapportarsi con quello territoriale.

Il modo in cui l’RLS viene individuato dipende dalla dimensione dell’azienda o dell’unità produttiva, cioè dello stabilimento o della struttura dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Numero, modalità di elezione, tempo di lavoro retribuito e strumenti sono rinviati alla contrattazione collettiva(comma 5): prima di indire un’elezione va letto il CCNL applicato e l’accordo interconfederale del settore.

DimensioneCome si individua l’RLS (art. 47)Numero minimo (comma 7)
Fino a 15 lavoratoriEletto «di norma» direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende a livello territoriale o di comparto (RLST, art. 48).1
Da 16 a 200 lavoratoriEletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in loro assenza, eletto dai lavoratori al loro interno.1
Da 201 a 1.000 lavoratoriCome sopra.3
Oltre 1.000 lavoratoriCome sopra; il numero è aumentato secondo accordi interconfederali o contrattazione collettiva.6

Il comma 8 chiude il sistema: se le elezioni non si svolgono, le funzioni di RLS «sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49». Il datore di lavoro, quindi, non resta mai senza un interlocutore: cambia soltanto chi è.

Art. 48 e 49: RLS territoriale e di sito produttivo

L’RLS territoriale (RLST) esercita le competenze dell’art. 50 in tutte le aziende del territorio o del comparto in cui non è stato eletto o designato un rappresentante. Le modalità di elezione sono fissate dagli accordi collettivi nazionali; il nominativo viene comunicato alle aziende dall’organismo paritetico o, in mancanza, dal Fondo dell’art. 52. L’RLST accede ai luoghi di lavoro con il preavviso stabilito dagli accordi, che però «non opera in caso di infortunio grave».

C’è una conseguenza economica spesso ignorata: le aziende in cui non è stato eletto o designato l’RLS «partecipano al Fondo di cui all’articolo 52» (art. 48, comma 3). Gli accordi interconfederali possono esonerare dal versamento, in settori diversi dall’edilizia, le imprese che aderiscono a sistemi di rappresentanza o di pariteticità adeguati. Se l’azienda impedisce l’accesso all’RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o all’organo di vigilanza (comma 5). L’RLST ha diritto a una formazione di almeno64 ore iniziali, entro 3 mesi dall’elezione, e a 8 ore di aggiornamento annuale (comma 7).

L’art. 49 prevede infine l’RLS di sito produttivo nei contesti con più aziende o cantieri compresenti: porti sede di autorità portuale o marittima, centri intermodali, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e aree con interferenze complesse e oltre 500 addetti mediamente operanti. È scelto, su loro iniziativa, tra gli RLS delle aziende del sito.

Art. 50: le attribuzioni dell’RLS

L’art. 50, comma 1, elenca in quindici lettere cosa fa l’RLS, «fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva». Per l’azienda conviene leggerlo al contrario: ogni diritto dell’RLS corrisponde a un adempimento che va pianificato e, soprattutto, documentato.

Attribuzione dell’RLS (art. 50, c. 1)Cosa deve fare l’aziendaProva da conservare
Lett. a: accede ai luoghi di lavoroConsentire l’accesso ai reparti, nei modi previsti dal CCNLRegole di accesso concordate
Lett. b: è consultato «preventivamente e tempestivamente» sulla valutazione dei rischiCoinvolgerlo prima di elaborare o rielaborare il DVR (art. 29, comma 2)Verbale di consultazione datato
Lett. c: è consultato sulla designazione di RSPP, addetti emergenze e primo soccorso, medico competenteSentirlo prima di ogni nominaVerbale o comunicazione con riscontro
Lett. d: è consultato sull’organizzazione della formazionePresentargli il piano formativoPiano formativo con osservazioni
Lett. e, f: riceve documentazione aziendale e informazioni dei servizi di vigilanzaTrasmettere dati su rischi, infortuni, macchine, sostanze e prescrizioni degli organi di controlloRegistro delle consegne
Lett. g: riceve una formazione non inferiore a quella dell’art. 37Organizzare il corso da 32 ore e gli aggiornamentiAttestati
Lett. i, l: formula osservazioni durante le ispezioni e partecipa alla riunione periodicaAvvisarlo delle visite e convocarlo alla riunione dell’art. 35Verbale della riunione periodica
Lett. h, m, n, o: promuove misure, fa proposte, avverte dei rischi, può ricorrere alle autoritàRispondere per iscritto alle segnalazioniSegnalazioni e risposte

I commi successivi completano il quadro. L’RLS deve disporre «del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione», dei mezzi e degli spazi necessari, e non può subire pregiudizio per la sua attività: gli si applicano le tutele delle rappresentanze sindacali (comma 2). Su richiesta riceve copia del DVR (comma 4) e, negli appalti, del DUVRI (comma 5). È tenuto al rispetto della normativa privacy e del segreto industriale sui contenuti dei documenti (comma 6). Infine il comma 7: la funzione di RLS «è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione».

Obblighi dell’azienda e sanzioni

Gli obblighi verso l’RLS sono collocati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e nell’art. 37, e gravano su datore di lavoro e dirigenti. Le sanzioni sono quelle dell’art. 55, comma 5. Nella tabella gli importi della formazione sono quelli rivalutati per le violazioni dal 6 ottobre 2023; per le altre voci è indicato l’importo base del testo di legge, che le rivalutazioni periodiche hanno aumentato.

ObbligoNormaSanzione (art. 55, c. 5)
Consegnare tempestivamente copia del DVR all’RLS che la richiede (consultazione solo in azienda)Art. 18, c. 1, lett. oLett. a: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda (base 750-4.000 euro)
Consultare l’RLS nei casi dell’art. 50; consentire la verifica delle misure tramite l’RLSArt. 18, c. 1, lett. s e nLett. e: ammenda (base 2.000-4.000 euro)
Formare l’RLS: 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici, con verifica di apprendimentoArt. 37, c. 10 e 11Lett. c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
Comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo, in caso di nuova elezione o designazioneArt. 18, c. 1, lett. aaLett. l: sanzione amministrativa (base 50-300 euro)

Per stimare l’importo di una contestazione concreta si può usare il calcolatore delle sanzioni sicurezza. Va ricordato che l’omessa consultazione si accompagna spesso a un vizio del DVR stesso, perché l’art. 29, comma 2, richiede che la valutazione sia realizzata «previa consultazione» del rappresentante.

Formazione dell’RLS: durata e aggiornamento

La formazione dell’RLS non rientra nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: è disciplinata dall’art. 37, commi 10 e 11, e dalla contrattazione collettiva nazionale. Il minimo di legge è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda. L’aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue oltre 50; sotto i 15 lavoratori la contrattazione disciplina l’aggiornamento secondo un principio di proporzionalità. La formazione si svolge in orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori (comma 12). Durata, modalità e calendario del percorso sono descritti nella pagina del corso RLS da 32 ore.

Conseguenze pratiche: due esempi

Esempio: un’azienda di 12 dipendenti in cui nessuno si candida. Il datore di lavoro può informare i lavoratori del diritto di eleggere un rappresentante, ma non può indicarne uno. Se l’elezione non avviene, l’interlocutore diventa l’RLST del comparto: l’azienda deve consultarlo sul DVR e sulle nomine, verificare la propria posizione rispetto al Fondo dell’art. 52 e conservare traccia delle comunicazioni. Cosa fare passo per passo è descritto nello scenario sulla mancata elezione dell’RLS.

Esempio: una società con due unità produttive, una da 230 lavoratori e una da 40. Il calcolo si fa per unità produttiva: almeno 3 RLS nella prima e 1 nella seconda, salvo numeri più alti fissati dal contratto. Ogni nuova elezione va comunicata all’INAIL e ogni RLS deve completare le 32 ore.

Le verifiche che conviene fare ogni anno, in ordine:

  1. verbale di elezione o designazione presente e coerente con il CCNL, oppure nominativo dell’RLST comunicato dall’organismo paritetico;
  2. comunicazione all’INAIL effettuata dopo l’ultima elezione;
  3. attestato del corso da 32 ore e aggiornamenti dell’anno in corso;
  4. verbali di consultazione sul DVR, sulle nomine e sul piano formativo, con data anteriore agli atti;
  5. convocazione dell’RLS alla riunione periodica e risposte scritte alle sue segnalazioni.

Errori tipici rilevati in ispezione

Il più frequente è l’RLS «nominato» dal datore di lavoro con una lettera di incarico: l’atto non ha valore, perché l’art. 47 riserva la scelta ai lavoratori, e tutte le consultazioni fatte con quella persona sono contestabili. Un secondo errore è confondere la firma dell’RLS sul DVR con la consultazione: l’art. 28, comma 2, prevede la sua sottoscrizione «ai soli fini della prova della data», non come prova di essere stato consultato.

Terzo errore: affidare il ruolo di RLS all’ASPP o all’RSPP interno, situazione vietata dall’art. 50, comma 7. Quarto: non aggiornare la comunicazione INAIL dopo dimissioni o nuova elezione. Per le domande più operative (permessi, mandato, tutele) è disponibile la raccolta di FAQ sull’RLS; ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e a organizzare consultazioni e documenti in modo coerente.

Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro può essere sanzionato se i lavoratori non eleggono l’RLS?
La mancata elezione non è di per sé una violazione del datore di lavoro, purché non l’abbia ostacolata. In quel caso però le funzioni passano all’RLST e l’azienda partecipa al Fondo dell’art. 52, salvo esoneri previsti dagli accordi interconfederali per chi aderisce a sistemi di pariteticità. Resta l’obbligo di consultare l’RLST.
L’RLS può portare a casa una copia del DVR?
Ha diritto a ricevere copia del documento su richiesta, anche su supporto informatico, ma l’art. 18, comma 1, lettera o, precisa che il documento «è consultato esclusivamente in azienda». L’RLS è inoltre tenuto al rispetto della privacy e del segreto industriale sulle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI.
Quanto dura il mandato dell’RLS?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa una durata: la rinvia alla contrattazione collettiva, quindi il riferimento è l’accordo interconfederale o il CCNL applicato, da leggere prima di indire l’elezione. Alla scadenza servono una nuova elezione, una nuova comunicazione all’INAIL e, se cambia la persona, il corso iniziale da 32 ore.
Un preposto può essere eletto RLS?
La legge prevede incompatibilità soltanto con RSPP e ASPP. Un preposto non è quindi escluso per legge, ma il doppio ruolo è delicato: chi vigila sui colleghi per conto dell’azienda deve anche rappresentarli verso di essa. Conviene verificare il CCNL e valutare il conflitto di ruoli prima della candidatura.

Fonti normative

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