Il RLS è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli sugli aspetti di salute e sicurezza. Partecipa alla valutazione dei rischi, viene consultato preventivamente sul DVR, riceve informazione e formazione specifica, accede ai documenti e ai luoghi di lavoro.
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Ambito di applicazione
È obbligatorio in tutte le aziende con almeno un lavoratore. Nelle aziende fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente; oltre tale soglia secondo le RSU o le rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di RLS interno si applica il RLST (territoriale).
Contenuti chiave
- Accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti di sicurezza.
- Consultazione preventiva su DVR, valutazione rischi, piano formativo.
- Partecipazione alla riunione periodica.
- Possibilità di formulare osservazioni in occasione di visite ispettive.
Formazione
È prevista una formazione minima di 32 ore, con aggiornamento annuale di 4 o 8 ore in base al numero di lavoratori, secondo gli Accordi Stato-Regioni vigenti.
Sanzioni
La mancata consultazione del RLS o l’ostacolo all’esercizio delle sue funzioni sono sanzionati dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Il RLS è obbligatorio anche con un solo dipendente?
Quante ore di formazione deve avere il RLS?
Il RLS può accedere al DVR?
Fonti normative
- Artt. 47–50 D.Lgs. 81/08 — RLS
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
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