Risposta rapida
Oltre i 15 lavoratori il datore di lavoro convoca almeno una volta l’anno la riunione periodica con RSPP, medico competente e RLS (art. 35 del D.Lgs. 81/2008). Si esaminano DVR, infortuni, sorveglianza sanitaria, DPI e formazione, e se ne redige un verbale. Fino a 15 lavoratori può chiederla il RLS quando cambiano i rischi.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 35 e 55.
Domande frequenti sulla riunione periodicaFAQ
Chi deve convocare la riunione periodica e ogni quanto?
Nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipano lui stesso o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 35, comma 1, del D.Lgs. 81/2008).
Cosa si discute?
Il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI, i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori (art. 35, comma 2). Possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi e obiettivi di miglioramento della sicurezza (comma 3).
Quando serve una riunione straordinaria?
La riunione ha luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie con riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori (art. 35, comma 4).
E nelle aziende fino a 15 lavoratori?
Non c’è l’obbligo annuale, ma nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di un’apposita riunione (art. 35, comma 4). Organizzarla comunque è una buona prassi per verificare DVR, formazione e sorveglianza sanitaria.
Serve un verbale?
Sì. Della riunione va redatto un verbale, che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione (art. 35, comma 5). Il verbale dovrebbe riportare partecipanti, documenti esaminati, osservazioni, decisioni, responsabili e tempi delle azioni concordate: è anche la prova, in caso di controllo, che la riunione si è svolta con i contenuti richiesti.
Si può fare in videoconferenza?
La norma non lo vieta e la modalità a distanza è ormai diffusa, purché tutti i partecipanti possano esaminare i documenti ed esprimersi effettivamente e il verbale ne dia conto. Resta preferibile la presenza quando si devono esaminare luoghi o attrezzature.
Cosa rischia il datore di lavoro che non la convoca?
La mancata indizione della riunione periodica è sanzionata dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro, con importi rivalutati da ultimo dal 1° luglio 2023.
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