È lavoratore notturno chi lavora almeno 3 ore nel periodo notturno, cioè in un intervallo di almeno 7 ore che comprende la fascia tra mezzanotte e le 5. Se il contratto collettivo non stabilisce altro, servono almeno 80 giorni l’anno. Il suo orario non può superare 8 ore in media nelle 24 ore. Deve essere visitato prima dell’assegnazione al lavoro notturno e poi almeno ogni due anni (art. 14 D.Lgs. 66/2003). Dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino il lavoro dalle 24 alle 6 è vietato.
Il lavoro notturno è regolato dal D.Lgs. 66/2003, che attua la Direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro. Gli aspetti di salute e sicurezza vanno gestiti anche nel DVR, secondo il D.Lgs. 81/08. Le maggiorazioni retributive e la fascia oraria esatta dipendono dal contratto collettivo applicato.
Domande frequenti sul lavoro notturnoFAQ
Cosa si intende per periodo notturno?
Per l’art. 1, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 66/2003 il periodo notturno è un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. La fascia esatta (ad esempio 22-5, 23-6 o 24-7) la fissa il contratto collettivo applicato, ma deve sempre includere l’intervallo 24-5.
Chi è “lavoratore notturno”?
Secondo l’art. 1, comma 2, lett. e, è lavoratore notturno chi svolge durante il periodo notturno almeno 3 ore del suo orario giornaliero in modo normale, oppure chi vi svolge almeno una parte del suo orario normale secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. Se il contratto collettivo non disciplina il punto, è lavoratore notturno chi svolge almeno 3 ore di lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno. Per il part-time la soglia si riproporziona.
Quante ore può lavorare un lavoratore notturno?
L’orario dei lavoratori notturni non può superare 8 ore in media nelle 24 ore. I contratti collettivi, anche aziendali, possono fissare un periodo di riferimento più ampio su cui calcolare la media (art. 13, comma 1, D.Lgs. 66/2003). Per i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali la regola è più rigida: la Direttiva 2003/88/CE (art. 8) richiede che non superino 8 ore in ogni periodo di 24 ore in cui lavorano di notte, quindi non solo come media. L’individuazione di queste lavorazioni spetta alla normativa nazionale e ai contratti collettivi. Restano fermi il riposo giornaliero di 11 ore consecutive (art. 7) e il riposo settimanale (art. 9).
Quali visite mediche servono e con quale frequenza?
L’art. 14 del D.Lgs. 66/2003 impone di valutare lo stato di salute dei lavoratori notturni a cura e a spese del datore di lavoro, tramite il medico competente o le strutture sanitarie pubbliche. La visita va fatta prima di adibire il lavoratore al lavoro notturno e poi periodicamente, almeno ogni due anni. Il medico competente può prevedere controlli più frequenti se lo ritiene necessario per il singolo lavoratore o per i rischi della mansione. La cadenza minima di legge resta biennale. L’obbligo vale anche quando la mansione non presenta altri rischi.
Chi non può essere adibito al lavoro notturno e chi può rifiutarlo?
È sempre vietato adibire le lavoratrici al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino (art. 11, comma 2, D.Lgs. 66/2003, e art. 53 D.Lgs. 151/2001). Non sono obbligati a lavorare di notte, se lo chiedono: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il padre convivente; la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; chi ha a carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992. Non può lavorare di notte nemmeno chi è stato giudicato inidoneo dal medico competente. Per i minori il lavoro notturno è vietato, salvo le deroghe previste dalla Legge 977/1967.
Cosa succede se il lavoratore diventa inidoneo al lavoro notturno?
Se il medico competente o la struttura pubblica accerta che il lavoro notturno è dannoso per la salute del lavoratore, questi va assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti se esistono e se è disponibile (art. 15 D.Lgs. 66/2003). I contratti collettivi definiscono le modalità del trasferimento e le soluzioni da adottare se le mansioni equivalenti non sono disponibili.
Prima di introdurre il lavoro notturno bisogna consultare qualcuno?
Sì. L’art. 12 del D.Lgs. 66/2003 prevede che l’introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda o, in mancanza, delle organizzazioni territoriali dei lavoratori, secondo le modalità dei contratti collettivi. La comunicazione annuale all’Ispettorato prevista in origine dal comma 2 dello stesso articolo è stata abrogata dal D.L. 112/2008: oggi resta l’obbligo di consultazione, da completare entro sette giorni.
Il lavoro notturno va considerato nel DVR?
Sì. L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 chiede di valutare tutti i rischi, anche quelli legati all’organizzazione del lavoro. Per il lavoro notturno bisogna valutare almeno: l’alterazione del ritmo sonno-veglia e la sonnolenza, il rischio di infortunio nelle ore di minore vigilanza, il lavoro in solitudine e le modalità di soccorso, gli effetti sullo stress lavoro-correlato. Il DVR deve indicare le misure adottate (organizzazione dei turni, pause, illuminazione, comunicazioni di emergenza, presenza di addetti al primo soccorso e all’antincendio in ogni turno) e il rinvio al protocollo sanitario.
Quali rischi per la salute sono associati al lavoro notturno?
I turni notturni alterano i ritmi circadiani. Possono causare disturbi del sonno, affaticamento e disturbi gastrointestinali, aumentano il rischio di errori e infortuni e possono aggravare patologie cardiovascolari e metaboliche. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il lavoro a turni notturni come “probabilmente cancerogeno per l’uomo” (gruppo 2A). Per questo il protocollo sanitario del medico competente deve tenere conto della specifica organizzazione dei turni.
Quali sanzioni si rischiano?
L’art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003 punisce l’omessa valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni (art. 14, comma 1) con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro. Adibire al lavoro notturno una lavoratrice in gravidanza o nel primo anno di vita del bambino, oppure un lavoratore che ha esercitato il diritto di non svolgerlo, è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro. La retribuzione aggiuntiva per il lavoro notturno (maggiorazioni o indennità) è regolata dal contratto collettivo.
Riepilogo degli obblighi
Obbligo
Riferimento
Limite medio di 8 ore nelle 24 ore
Art. 13 D.Lgs. 66/2003
Visita preventiva e periodica almeno biennale
Art. 14 D.Lgs. 66/2003
Trasferimento al lavoro diurno in caso di inidoneità
Art. 15 D.Lgs. 66/2003
Divieto in gravidanza e fino a un anno del bambino; esoneri a richiesta