Il DVR non ha una scadenza fissa. Va rielaborato entro 30 giorniquando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l'organizzazione del lavoro, quando l'evoluzione della tecnica lo richiede, dopo un infortunio significativo o quando la sorveglianza sanitaria ne mostra la necessità (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08). Alcune valutazioni specifiche, come rumore e vibrazioni o agenti cancerogeni e biologici, hanno invece una periodicità minima stabilita dalla legge.
La regola: art. 29 comma 3
L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, con le stesse modalità della prima valutazione, in quattro casi. A seguito della rielaborazione vanno aggiornate le misure di prevenzione, e il documento deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive cause.
«Con le stesse modalità» significa che anche l'aggiornamento si fa con la collaborazione dell'RSPP e del medico competente, se nominato (art. 29, comma 1), e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, comma 2, e art. 50). Un aggiornamento firmato dal solo consulente, senza consultazione del RLS, è contestabile.
Gli eventi che obbligano a rielaborare
| Causa (art. 29 c. 3) | Esempi concreti |
|---|---|
| Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione significative per la sicurezza | Nuova macchina o linea, nuova sostanza pericolosa, nuovo reparto o magazzino, trasferimento di sede, introduzione di turni notturni o di lavoro agile, nuove mansioni, lavori in appalto all'interno |
| Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione | Nuove norme tecniche o nuovi valori limite di esposizione, disponibilità di attrezzature o DPI più sicuri, nuove conoscenze su un agente chimico |
| Infortuni significativi | Un infortunio o un mancato infortunio che mostra un rischio non valutato o misure inefficaci |
| Risultati della sorveglianza sanitaria | Giudizi di inidoneità o prescrizioni ricorrenti per la stessa mansione, segnalazioni del medico competente nella relazione annuale |
Va valutato caso per caso cosa sia «significativo»: la sostituzione di un trapano con uno identico non lo è, l'arrivo di un carrello elevatore in un magazzino che non ne aveva sì. In caso di dubbio conviene documentare la verifica con una nota firmata dal datore di lavoro e dall'RSPP, anche se la conclusione è che il documento resta valido.
Esiste una scadenza triennale?
No. È un equivoco molto diffuso, alimentato anche da modelli e software che stampano una «data di scadenza» sul documento. La norma non prevede né un rinnovo triennale né uno annuale del DVR nel suo complesso. Un documento di dieci anni prima può essere ancora valido se nulla è cambiato; al contrario, un documento di sei mesi fa è già inadeguato se nel frattempo è stata introdotta una lavorazione nuova.
Nella pratica è comunque utile un riesame periodico programmato, per esempio in occasione della riunione periodica dell'art. 35 (obbligatoria oltre i 15 lavoratori), per verificare che il documento corrisponda ancora alla realtà. È una buona prassi, non una scadenza di legge.
Valutazioni specifiche con periodicità propria
Per alcuni rischi è la legge a fissare un intervallo massimo tra una valutazione e la successiva:
- Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali): valutazione con cadenza almeno quadriennale (art. 181, comma 2), oltre che quando intervengono mutamenti che la rendano obsoleta.
- Agenti cancerogeni e mutageni: valutazione ripetuta in caso di modifiche e comunque dopo tre anni dall'ultima (art. 236).
- Agenti biologici: valutazione ripetuta in caso di modifiche e comunque dopo tre anni dall'ultima (art. 271).
- Agenti chimici: valutazione da aggiornare periodicamente e in occasione di mutamenti notevoli o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario (art. 223).
Queste scadenze riguardano la specifica valutazione, che poi confluisce nel DVR: quando la si ripete, va aggiornata anche la parte del documento che la richiama.
Come si aggiorna, passo per passo
- Registra l'eventoche fa scattare l'obbligo e la sua data: da lì decorrono i trenta giorni.
- Adotta subito le misurenecessarie (istruzioni, DPI, limitazioni d'uso) senza aspettare il documento.
- Rivaluta i rischi coinvolti con RSPP e medico competente: solo le parti interessate, ma verificando gli effetti a catena (formazione, sorveglianza sanitaria, piano di emergenza, DUVRI).
- Consulta il RLS e verbalizza la consultazione.
- Aggiorna il documento: sezione modificata, programma delle misure di miglioramento con responsabili e tempi, registro delle revisioni con numero, data e motivo.
- Dai data certa alla nuova versione (art. 28, comma 2) e conserva la precedente.
- Informa e forma i lavoratori sui rischi nuovi o modificati (artt. 36 e 37).
Errori frequenti
- Cambiare solo la data in copertina senza rivalutare nulla: per l'organo di vigilanza conta il contenuto.
- Aggiornare il DVR ma non il piano di emergenza o il DUVRI dopo un cambio di layout o di appaltatori.
- Non riportare nel documento gli esiti delle misurazioni (rumore, agenti chimici) ripetute nel frattempo.
- Lasciare nominativi di RSPP, medico competente o addetti alle emergenze non più in carica.
- Dimenticare le valutazioni legate alle persone: gravidanza, minori, lavoratori stranieri o somministrati.
Sanzioni
L'omessa valutazione dei rischi e l'omessa elaborazione del DVR sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55, comma 1, importi rivalutati nel 2023). Un documento che non rispecchia più l'azienda può essere contestato come valutazione mancante per i rischi non considerati.
L'adozione di un documento privo di alcuni contenuti obbligatori o redatto senza rispettare le modalità dell'art. 29, commi 2 e 3 (consultazione del RLS, rielaborazione nei termini) è punita con l'ammenda prevista dall'art. 55, comma 3 (da 2.000 a 4.000 euro nel testo originario, importo soggetto alle rivalutazioni periodiche). Per le contravvenzioni si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: chi regolarizza nei termini indicati è ammesso a pagare un quarto del massimo dell'ammenda. Il dettaglio è nella pagina sulle sanzioni per DVR assente o incompleto.
Domande frequentiFAQ
Il DVR va rifatto ogni tre anni?
Entro quanto tempo va aggiornato il DVR dopo una modifica?
L’assunzione di un nuovo dipendente obbliga ad aggiornare il DVR?
Chi deve firmare il DVR aggiornato?
Se l’azienda è appena nata, entro quando va fatto il DVR?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi (data certa, nuove imprese)
- D.Lgs. 81/2008, art. 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- D.Lgs. 81/2008, art. 181 — Valutazione dei rischi da agenti fisici
- D.Lgs. 81/2008, art. 236 — Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni
- D.Lgs. 81/2008, art. 271 — Valutazione del rischio biologico
- D.Lgs. 81/2008 — Testo vigente
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