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Guida

Aggiornamento del DVR: quando è obbligatorio e in quali tempi

Quali eventi obbligano a rielaborare la valutazione dei rischi, entro quanto tempo, quali valutazioni hanno una periodicità fissata dalla legge e cosa si rischia con un documento non aggiornato.

Risposta rapida

Il DVR non ha una scadenza fissa. Va rielaborato entro 30 giorniquando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l'organizzazione del lavoro, quando l'evoluzione della tecnica lo richiede, dopo un infortunio significativo o quando la sorveglianza sanitaria ne mostra la necessità (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08). Alcune valutazioni specifiche, come rumore e vibrazioni o agenti cancerogeni e biologici, hanno invece una periodicità minima stabilita dalla legge.

La regola: art. 29 comma 3

L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, con le stesse modalità della prima valutazione, in quattro casi. A seguito della rielaborazione vanno aggiornate le misure di prevenzione, e il documento deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive cause.

«Con le stesse modalità» significa che anche l'aggiornamento si fa con la collaborazione dell'RSPP e del medico competente, se nominato (art. 29, comma 1), e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, comma 2, e art. 50). Un aggiornamento firmato dal solo consulente, senza consultazione del RLS, è contestabile.

Gli eventi che obbligano a rielaborare

Causa (art. 29 c. 3)Esempi concreti
Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione significative per la sicurezzaNuova macchina o linea, nuova sostanza pericolosa, nuovo reparto o magazzino, trasferimento di sede, introduzione di turni notturni o di lavoro agile, nuove mansioni, lavori in appalto all'interno
Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezioneNuove norme tecniche o nuovi valori limite di esposizione, disponibilità di attrezzature o DPI più sicuri, nuove conoscenze su un agente chimico
Infortuni significativiUn infortunio o un mancato infortunio che mostra un rischio non valutato o misure inefficaci
Risultati della sorveglianza sanitariaGiudizi di inidoneità o prescrizioni ricorrenti per la stessa mansione, segnalazioni del medico competente nella relazione annuale

Va valutato caso per caso cosa sia «significativo»: la sostituzione di un trapano con uno identico non lo è, l'arrivo di un carrello elevatore in un magazzino che non ne aveva sì. In caso di dubbio conviene documentare la verifica con una nota firmata dal datore di lavoro e dall'RSPP, anche se la conclusione è che il documento resta valido.

Esiste una scadenza triennale?

No. È un equivoco molto diffuso, alimentato anche da modelli e software che stampano una «data di scadenza» sul documento. La norma non prevede né un rinnovo triennale né uno annuale del DVR nel suo complesso. Un documento di dieci anni prima può essere ancora valido se nulla è cambiato; al contrario, un documento di sei mesi fa è già inadeguato se nel frattempo è stata introdotta una lavorazione nuova.

Nella pratica è comunque utile un riesame periodico programmato, per esempio in occasione della riunione periodica dell'art. 35 (obbligatoria oltre i 15 lavoratori), per verificare che il documento corrisponda ancora alla realtà. È una buona prassi, non una scadenza di legge.

Valutazioni specifiche con periodicità propria

Per alcuni rischi è la legge a fissare un intervallo massimo tra una valutazione e la successiva:

Queste scadenze riguardano la specifica valutazione, che poi confluisce nel DVR: quando la si ripete, va aggiornata anche la parte del documento che la richiama.

Come si aggiorna, passo per passo

  1. Registra l'eventoche fa scattare l'obbligo e la sua data: da lì decorrono i trenta giorni.
  2. Adotta subito le misurenecessarie (istruzioni, DPI, limitazioni d'uso) senza aspettare il documento.
  3. Rivaluta i rischi coinvolti con RSPP e medico competente: solo le parti interessate, ma verificando gli effetti a catena (formazione, sorveglianza sanitaria, piano di emergenza, DUVRI).
  4. Consulta il RLS e verbalizza la consultazione.
  5. Aggiorna il documento: sezione modificata, programma delle misure di miglioramento con responsabili e tempi, registro delle revisioni con numero, data e motivo.
  6. Dai data certa alla nuova versione (art. 28, comma 2) e conserva la precedente.
  7. Informa e forma i lavoratori sui rischi nuovi o modificati (artt. 36 e 37).

Errori frequenti

Sanzioni

L'omessa valutazione dei rischi e l'omessa elaborazione del DVR sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55, comma 1, importi rivalutati nel 2023). Un documento che non rispecchia più l'azienda può essere contestato come valutazione mancante per i rischi non considerati.

L'adozione di un documento privo di alcuni contenuti obbligatori o redatto senza rispettare le modalità dell'art. 29, commi 2 e 3 (consultazione del RLS, rielaborazione nei termini) è punita con l'ammenda prevista dall'art. 55, comma 3 (da 2.000 a 4.000 euro nel testo originario, importo soggetto alle rivalutazioni periodiche). Per le contravvenzioni si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: chi regolarizza nei termini indicati è ammesso a pagare un quarto del massimo dell'ammenda. Il dettaglio è nella pagina sulle sanzioni per DVR assente o incompleto.

Domande frequentiFAQ

Il DVR va rifatto ogni tre anni?
No. Il D.Lgs. 81/08 non fissa una scadenza periodica generale per il DVR. L’art. 29, comma 3, impone di rielaborare la valutazione quando si verificano determinati eventi (modifiche significative, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, esiti della sorveglianza sanitaria), entro trenta giorni. Hanno invece una periodicità propria alcune valutazioni specifiche, come quella degli agenti fisici (almeno ogni quattro anni) o degli agenti cancerogeni e biologici (dopo tre anni dall’ultima).
Entro quanto tempo va aggiornato il DVR dopo una modifica?
Le misure di prevenzione vanno adeguate subito, mentre il documento deve essere rielaborato entro trenta giorni dall’evento che ha reso necessario l’aggiornamento (art. 29, comma 3). Nel frattempo il datore di lavoro deve comunque poter dimostrare di aver valutato il nuovo rischio, per esempio con un verbale e con le istruzioni date ai lavoratori.
L’assunzione di un nuovo dipendente obbliga ad aggiornare il DVR?
Non di per sé, se il lavoratore svolge una mansione già valutata. Va aggiornato se l’assunzione introduce una mansione nuova, un’attrezzatura o un luogo di lavoro non valutati, o se il lavoratore appartiene a un gruppo esposto a rischi particolari che il documento non considera (art. 28, comma 1: ad esempio lavoratrice in gravidanza, minore, lavoratore con contratto di somministrazione o proveniente da altri Paesi). Restano in ogni caso dovute formazione e, se prevista, visita medica preventiva.
Chi deve firmare il DVR aggiornato?
Il datore di lavoro, che non può delegare la valutazione (art. 17). La data certa può essere attestata dalla sua sottoscrizione insieme a quella di RSPP, RLS o RLST e medico competente, ove nominato (art. 28, comma 2), oppure con strumenti come la PEC o la firma digitale con marca temporale. Il RLS deve essere consultato prima, non solo chiamato a firmare.
Se l’azienda è appena nata, entro quando va fatto il DVR?
In caso di costituzione di nuova impresa la valutazione va effettuata subito e il documento elaborato entro novanta giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis). Nel frattempo il datore deve poter documentare gli adempimenti già svolti.

Fonti normative

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