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DVR per nuove imprese: valutazione subito, documento in 90 giorni

Cosa prevede l’art. 28 c. 3-bis per chi avvia un’impresa con lavoratori: cosa va fatto il primo giorno e cosa può essere completato nei 90 giorni.

Risposta rapida

Chi costituisce una nuova impresa deve effettuare subito la valutazione dei rischi e può elaborare il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28 c. 3-bis D.Lgs. 81/2008). I 90 giorni riguardano solo la stesura del DVR: fin dal primo giorno vanno documentate le misure di prevenzione adottate, i DPI, le procedure, la nomina dell’RSPP e del medico competente se necessario, e va informato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Cosa dice l’art. 28 c. 3-bis

In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro effettua immediatamente la valutazione e elabora il documento entro 90 giorni dall’inizio della propria attività. Nel frattempo deve dare immediata evidenza, con idonea documentazione, dell’adempimento degli altri contenuti del DVR (misure di prevenzione e DPI, programma delle misure di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi di RSPP, RLS e medico competente, mansioni che espongono a rischi specifici) e darne comunicazione immediata al RLS.

Cosa fare prima di aprire

  • Individuare le mansioni e le attrezzature che verranno usate e i rischi principali di ciascuna.
  • Designare l’RSPP: il titolare può svolgerne i compiti nei limiti dell’art. 34, con la formazione prevista.
  • Nominare il medico competente se la valutazione indica rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, e fare le visite preventive.
  • Acquistare attrezzature conformi e DPI adeguati, con istruzioni e registri di manutenzione.
  • Designare e formare gli addetti al primo soccorso e antincendio, predisporre presidi ed estintori.
  • Pianificare la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Formazione dei nuovi assunti

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (art. 37 c. 4). Se non è possibile completarla prima dell’inizio dell’attività, l’Accordo Stato-Regioni stabilisce entro quanto tempo va completata; nel frattempo il lavoratore deve comunque ricevere informazione e addestramento sui rischi della mansione e non può essere adibito a attività che richiedono abilitazioni non ancora conseguite.

Dopo i 90 giorni

Il DVR deve avere data certa (art. 28 c. 2) e va rielaborato entro 30 giorni nei casi dell’art. 29 c. 3: modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria che lo rendano necessario. Non ha una scadenza fissa.

Errori frequenti

  • Leggere i 90 giorni come un periodo senza obblighi di sicurezza.
  • Nessuna traccia scritta delle misure adottate nei primi mesi.
  • Confondere l’apertura di una nuova sede con la costituzione di una nuova impresa.
  • Visite mediche preventive fatte dopo l’inizio del lavoro.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

I 90 giorni valgono anche se assumo il primo dipendente dopo un anno?
Il termine dell’art. 28 c. 3-bis riguarda la costituzione di una nuova impresa e decorre dall’inizio dell’attività. Se l’impresa nasce senza lavoratori, l’obbligo di valutazione sorge quando arriva il primo lavoratore: in quel momento la valutazione va fatta subito, prima che inizi a lavorare, e il documento va elaborato senza ritardi. Rimandare di 90 giorni la formazione o le misure di prevenzione non è mai consentito.
Una nuova sede o un nuovo punto vendita di un’impresa esistente è una «nuova impresa»?
No. L’apertura di una nuova unità produttiva da parte di un’impresa già attiva è una modifica dell’organizzazione: il DVR va rielaborato secondo l’art. 29 c. 3, entro 30 giorni dalle modifiche, e le misure di prevenzione devono essere attuate fin dall’avvio.

Fonti normative

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