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Lavoratori somministrati: DVR e obblighi dell’utilizzatore

Quando un’azienda usa lavoratori tramite agenzia, la sicurezza resta in gran parte all’utilizzatore. Ecco come si dividono gli obblighi.

Risposta rapida

Un’azienda che non ha effettuato la valutazione dei rischi non può utilizzare lavoratori in somministrazione: è un divieto espresso dell’art. 32 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2015. Una volta inseriti, i somministrati sono lavoratori dell’utilizzatore ai fini della sicurezza (art. 3 c. 5 D.Lgs. 81/2008): l’utilizzatore li include nel DVR, fornisce i DPI, cura la sorveglianza sanitaria e garantisce la formazione specifica, salvo quanto il contratto attribuisce all’agenzia.

Cosa deve fare l’utilizzatore

  • Avere un DVR aggiornato prima di stipulare il contratto di somministrazione.
  • Comunicare all’agenzia, prima dell’inizio, mansione, rischi, eventuali abilitazioni richieste e necessità di sorveglianza sanitaria, così che la selezione e la formazione siano coerenti.
  • Considerare nel DVR i rischi legati alla tipologia contrattuale (art. 28): inesperienza, brevi periodi, rotazione.
  • Fare la visita preventiva tramite il proprio medico competente quando la mansione la richiede.
  • Consegnare i DPI e addestrare all’uso delle attrezzature e alle procedure di emergenza del sito.
  • Affidare il nuovo arrivato a un preposto che ne conosca il livello di esperienza.

Cosa fa l’agenzia

Il somministratore informa sui rischi generali e forma e addestra all’uso delle attrezzature, salvo che il contratto attribuisca questo compito all’utilizzatore (art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/2015). Nella pratica le agenzie erogano spesso la formazione generale secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, che è un credito permanente valido presso qualsiasi datore di lavoro, mentre la parte specifica va completata in relazione alla mansione e al settore dell’utilizzatore.

Come scriverlo nel contratto

Il contratto di somministrazione dovrebbe indicare in modo esplicito: chi eroga formazione generale, specifica e addestramento; chi fornisce quali DPI; chi gestisce la sorveglianza sanitaria; come si trasmettono attestati e giudizi di idoneità. Clausole generiche del tipo «la sicurezza è a carico delle parti secondo legge» lasciano scoperti proprio i primi giorni, quando il rischio di infortunio è più alto.

Errori frequenti

  • Lavoratore in reparto il primo giorno senza formazione specifica né visita preventiva.
  • Attestati della formazione generale chiesti all’agenzia ma mai archiviati.
  • Somministrati adibiti a mezzi che richiedono abilitazione senza verificarla.
  • Somministrati assenti dall’elenco dei lavoratori esposti nel DVR.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Chi deve formare il lavoratore somministrato?
L’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 attribuisce al somministratore (l’agenzia) l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive e di formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature necessarie, ma consente che il contratto di somministrazione lo trasferisca all’utilizzatore. In ogni caso la formazione specifica sui rischi della mansione e del luogo di lavoro dipende dalle informazioni dell’utilizzatore, che deve fornirle prima dell’inizio.
Chi fa la visita medica a un lavoratore somministrato?
Per l’art. 3 c. 5 del D.Lgs. 81/2008 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore: se la mansione richiede sorveglianza sanitaria, la visita preventiva va fatta dal medico competente dell’utilizzatore prima che il lavoratore sia adibito alla mansione. Contratti e accordi tra le parti possono regolare gli aspetti organizzativi, ma non spostano la responsabilità verso il lavoratore.

Fonti normative

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