Un’azienda che non ha effettuato la valutazione dei rischi non può utilizzare lavoratori in somministrazione: è un divieto espresso dell’art. 32 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2015. Una volta inseriti, i somministrati sono lavoratori dell’utilizzatore ai fini della sicurezza (art. 3 c. 5 D.Lgs. 81/2008): l’utilizzatore li include nel DVR, fornisce i DPI, cura la sorveglianza sanitaria e garantisce la formazione specifica, salvo quanto il contratto attribuisce all’agenzia.
Cosa deve fare l’utilizzatore
- Avere un DVR aggiornato prima di stipulare il contratto di somministrazione.
- Comunicare all’agenzia, prima dell’inizio, mansione, rischi, eventuali abilitazioni richieste e necessità di sorveglianza sanitaria, così che la selezione e la formazione siano coerenti.
- Considerare nel DVR i rischi legati alla tipologia contrattuale (art. 28): inesperienza, brevi periodi, rotazione.
- Fare la visita preventiva tramite il proprio medico competente quando la mansione la richiede.
- Consegnare i DPI e addestrare all’uso delle attrezzature e alle procedure di emergenza del sito.
- Affidare il nuovo arrivato a un preposto che ne conosca il livello di esperienza.
Cosa fa l’agenzia
Il somministratore informa sui rischi generali e forma e addestra all’uso delle attrezzature, salvo che il contratto attribuisca questo compito all’utilizzatore (art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/2015). Nella pratica le agenzie erogano spesso la formazione generale secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, che è un credito permanente valido presso qualsiasi datore di lavoro, mentre la parte specifica va completata in relazione alla mansione e al settore dell’utilizzatore.
Come scriverlo nel contratto
Il contratto di somministrazione dovrebbe indicare in modo esplicito: chi eroga formazione generale, specifica e addestramento; chi fornisce quali DPI; chi gestisce la sorveglianza sanitaria; come si trasmettono attestati e giudizi di idoneità. Clausole generiche del tipo «la sicurezza è a carico delle parti secondo legge» lasciano scoperti proprio i primi giorni, quando il rischio di infortunio è più alto.
Errori frequenti
- Lavoratore in reparto il primo giorno senza formazione specifica né visita preventiva.
- Attestati della formazione generale chiesti all’agenzia ma mai archiviati.
- Somministrati adibiti a mezzi che richiedono abilitazione senza verificarla.
- Somministrati assenti dall’elenco dei lavoratori esposti nel DVR.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Chi deve formare il lavoratore somministrato?
Chi fa la visita medica a un lavoratore somministrato?
Fonti normative
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 32 — Divieti (lett. d: assenza della valutazione dei rischi)
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 35 — Tutela del lavoratore (c. 4: sicurezza)
- D.Lgs. 81/2008, art. 3 — Campo di applicazione (c. 5: somministrazione)
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione (tipologia contrattuale)
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Formazione dei lavoratori
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