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Smart working e telelavoro: DVR e informativa sui rischi

Lavoro agile e telelavoro sono regolati in modo diverso: cosa cambia per DVR, postazione, attrezzature, formazione e infortuni.

Risposta rapida

Smart working (lavoro agile) e telelavoro non sono la stessa cosa. Nel lavoro agile, senza postazione fissa, il datore di lavoro consegna almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017) e il lavoratore coopera alle misure. Nel telelavoro, con postazione fissa fuori dall’azienda, si applicano le regole sui videoterminali del Titolo VII e il datore di lavoro fornisce e mantiene le attrezzature (art. 3 c. 10 D.Lgs. 81/2008). In entrambi i casi la modalità va considerata nel DVR.

Lavoro agile: cosa prevede la legge

L’art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individua i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure. L’informativa non sostituisce la formazione, che resta dovuta secondo l’art. 37.

Cosa scrivere nell’informativa

  • Requisiti dell’ambiente scelto: illuminazione, microclima, impianto elettrico in buono stato, spazi.
  • Uso corretto del videoterminale e del portatile: periferiche, distanze, pause.
  • Rischi da luoghi non idonei (all’aperto, mezzi di trasporto, ambienti affollati).
  • Diritto alla disconnessione e gestione dei tempi di lavoro.
  • Cosa fare in caso di infortunio e come comunicarlo.

Telelavoro

Per i telelavoratori subordinati che lavorano in modo continuativo a distanza tramite collegamento informatico, l’art. 3 c. 10 D.Lgs. 81/2008 prevede l’applicazione delle norme sui videoterminali, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione. Il datore di lavoro fornisce le attrezzature, ne cura la manutenzione e la conformità, informa il lavoratore sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza. Per verificare l’applicazione delle norme può accedere al luogo di lavoro; se si tratta del domicilio del lavoratore, l’accesso è subordinato al preavviso e al suo consenso.

Nel DVR aziendale

Il DVR deve indicare quali mansioni possono essere svolte in modalità agile o in telelavoro, i rischi associati (videoterminale, isolamento, stress da reperibilità, ergonomia) e le misure: dotazioni, formazione, sorveglianza sanitaria per chi supera le 20 ore settimanali al videoterminale, modalità di contatto in caso di emergenza. Il passaggio di molti lavoratori al lavoro agile è una modifica organizzativa da considerare per l’aggiornamento della valutazione.

Errori frequenti

  • Informativa consegnata una volta e mai rinnovata, o non trasmessa al RLS.
  • Lavoro da casa con il solo portatile, senza periferiche, per l’intera giornata.
  • Telelavoratori esclusi dalla sorveglianza sanitaria come videoterminalisti.
  • Nessuna regola su come segnalare un infortunio avvenuto fuori dai locali aziendali.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Per lo smart working serve un DVR separato?
No. Il lavoro agile va considerato nel DVR aziendale come modalità di svolgimento della mansione, con i rischi che comporta (videoterminale, postazioni non controllate, isolamento, orari). Lo strumento specifico previsto dalla legge è l’informativa scritta che il datore di lavoro consegna al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale (art. 22 L. 81/2017).
Un infortunio a casa durante lo smart working è un infortunio sul lavoro?
Può esserlo. L’art. 23 della L. 81/2017 riconosce al lavoratore agile la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa fuori dei locali aziendali, e anche l’infortunio in itinere nei percorsi tra abitazione e luogo prescelto quando la scelta risponde a criteri di ragionevolezza. Il riconoscimento spetta all’INAIL, caso per caso.

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