Smart working (lavoro agile) e telelavoro non sono la stessa cosa. Nel lavoro agile, senza postazione fissa, il datore di lavoro consegna almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017) e il lavoratore coopera alle misure. Nel telelavoro, con postazione fissa fuori dall’azienda, si applicano le regole sui videoterminali del Titolo VII e il datore di lavoro fornisce e mantiene le attrezzature (art. 3 c. 10 D.Lgs. 81/2008). In entrambi i casi la modalità va considerata nel DVR.
Lavoro agile: cosa prevede la legge
L’art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individua i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure. L’informativa non sostituisce la formazione, che resta dovuta secondo l’art. 37.
Cosa scrivere nell’informativa
- Requisiti dell’ambiente scelto: illuminazione, microclima, impianto elettrico in buono stato, spazi.
- Uso corretto del videoterminale e del portatile: periferiche, distanze, pause.
- Rischi da luoghi non idonei (all’aperto, mezzi di trasporto, ambienti affollati).
- Diritto alla disconnessione e gestione dei tempi di lavoro.
- Cosa fare in caso di infortunio e come comunicarlo.
Telelavoro
Per i telelavoratori subordinati che lavorano in modo continuativo a distanza tramite collegamento informatico, l’art. 3 c. 10 D.Lgs. 81/2008 prevede l’applicazione delle norme sui videoterminali, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione. Il datore di lavoro fornisce le attrezzature, ne cura la manutenzione e la conformità, informa il lavoratore sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza. Per verificare l’applicazione delle norme può accedere al luogo di lavoro; se si tratta del domicilio del lavoratore, l’accesso è subordinato al preavviso e al suo consenso.
Nel DVR aziendale
Il DVR deve indicare quali mansioni possono essere svolte in modalità agile o in telelavoro, i rischi associati (videoterminale, isolamento, stress da reperibilità, ergonomia) e le misure: dotazioni, formazione, sorveglianza sanitaria per chi supera le 20 ore settimanali al videoterminale, modalità di contatto in caso di emergenza. Il passaggio di molti lavoratori al lavoro agile è una modifica organizzativa da considerare per l’aggiornamento della valutazione.
Errori frequenti
- Informativa consegnata una volta e mai rinnovata, o non trasmessa al RLS.
- Lavoro da casa con il solo portatile, senza periferiche, per l’intera giornata.
- Telelavoratori esclusi dalla sorveglianza sanitaria come videoterminalisti.
- Nessuna regola su come segnalare un infortunio avvenuto fuori dai locali aziendali.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Per lo smart working serve un DVR separato?
Un infortunio a casa durante lo smart working è un infortunio sul lavoro?
Fonti normative
- Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 22 — Sicurezza sul lavoro nel lavoro agile
- Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 23 — Assicurazione contro gli infortuni
- D.Lgs. 81/2008, art. 3 — Campo di applicazione (c. 10: telelavoro)
- D.Lgs. 81/2008, art. 173 — Definizioni del Titolo VII (videoterminali)
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
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