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Sicurezza sul lavoro per ATECO 62.02.00: Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 62.02.00.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendio62.20ATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda società di consulenza informatica, system integrator e professionisti che progettano e gestiscono sistemi per i clienti. Il consulente lavora spesso presso il cliente: deve conoscere le regole di emergenza e i rischi di quel luogo.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico. Nella classificazione ATECO 2025 il codice corrispondente è 62.20.

Codice ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 62.02.00 il codice corrispondente è 62.20: Attività di consulenza informatica e gestione di strutture informatiche.

In ATECO 2025 la consulenza informatica confluisce nella classe 62.20. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Consulenti presso i clienti

Il datore di lavoro del consulente resta responsabile della sua sicurezza anche presso il cliente: deve ottenere le informazioni sui rischi del sito, verificare che la postazione sia adeguata e che il consulente conosca le procedure di emergenza. Negli interventi in sale server servono le informazioni sugli impianti di spegnimento a gas e sull'accesso.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 62.02.00

  • DVR con lavoro in sede, presso i clienti e in modalità agile
  • Valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII e Allegato XXXIV) e nomina del medico competente per chi lo usa almeno 20 ore settimanali
  • Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
  • Informativa scritta sui rischi per i lavoratori in lavoro agile (art. 22 L. 81/2017)
  • Informazioni sui rischi dei siti dei clienti in cui si lavora (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 62.02.00: livello 1 o 2.

Livello 1 per un ufficio ordinario; livello 2 se la sede è soggetta al DPR 151/2011, ad esempio uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71) o gruppi elettrogeni oltre 25 kW (attività 49).

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 62.02.00. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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