Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 62.02.00 il codice corrispondente è 62.20: Attività di consulenza informatica e gestione di strutture informatiche.
In ATECO 2025 la consulenza informatica confluisce nella classe 62.20. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Affaticamento visivo e disturbi muscolo-scheletrici da videoterminale
- Stress lavoro-correlato per scadenze, reperibilità e progetti presso i clienti
- Trasferte e guida
- Interventi in sale server e data center dei clienti
- Lavoro agile
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Consulenti presso i clienti
Il datore di lavoro del consulente resta responsabile della sua sicurezza anche presso il cliente: deve ottenere le informazioni sui rischi del sito, verificare che la postazione sia adeguata e che il consulente conosca le procedure di emergenza. Negli interventi in sale server servono le informazioni sugli impianti di spegnimento a gas e sull'accesso.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 62.02.00
- DVR con lavoro in sede, presso i clienti e in modalità agile
- Valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII e Allegato XXXIV) e nomina del medico competente per chi lo usa almeno 20 ore settimanali
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
- Informativa scritta sui rischi per i lavoratori in lavoro agile (art. 22 L. 81/2017)
- Informazioni sui rischi dei siti dei clienti in cui si lavora (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 62.02.00: livello 1 o 2.
Livello 1 per un ufficio ordinario; livello 2 se la sede è soggetta al DPR 151/2011, ad esempio uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71) o gruppi elettrogeni oltre 25 kW (attività 49).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Consulenti presso i clienti senza informazioni sui rischi del sito
- Reperibilità continua senza valutazione dello stress