Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 70.22 il codice corrispondente è 70.20: Attività di consulenza gestionale.
In ATECO 2025 la consulenza imprenditoriale e gestionale confluisce nella classe 70.20. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Affaticamento visivo e disturbi da videoterminale
- Stress lavoro-correlato per scadenze e progetti
- Trasferte, guida e lavoro presso i clienti
- Lavoro agile e reperibilità
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Consulenti in trasferta
Il consulente che lavora per settimane presso il cliente resta sotto la responsabilità del proprio datore di lavoro, che deve ottenere le informazioni sui rischi del sito e verificare la postazione. I lunghi spostamenti in auto vanno pianificati con pause e, quando possibile, sostituiti da mezzi pubblici.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 70.22
- DVR con lavoro in sede, presso i clienti e in modalità agile
- Valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII e Allegato XXXIV) e nomina del medico competente per chi lo usa almeno 20 ore settimanali
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
- Informativa scritta sui rischi per i lavoratori in lavoro agile (art. 22 L. 81/2017)
- Informazioni sui rischi dei siti dei clienti in cui si lavora (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 70.22: livello 1 o 2.
Livello 1 per un ufficio ordinario; livello 2 se la sede è soggetta al DPR 151/2011, ad esempio uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71) o gruppi elettrogeni oltre 25 kW (attività 49).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Nessuna informazione sui rischi dei siti dei clienti
- Trasferte organizzate senza tempi di riposo