Codice ATECO 2025
Il codice 68.20.01 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Sopralluoghi e manutenzioni negli immobili: cadute, impianti, coperture
- Responsabilità di committente per i lavori di manutenzione affidati a imprese
- Lavoro al videoterminale
- Personale di portineria e custodia, se presente
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Il proprietario come committente
Quando la società affida lavori di manutenzione o ristrutturazione, è committente ai sensi del Titolo IV: verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e la patente a crediti, nomina i coordinatori quando le imprese sono più di una e trasmette la notifica preliminare nei casi previsti. Per i lavori senza cantiere edile, come la manutenzione di impianti, valgono comunque gli obblighi dell'art. 26.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 68.20.01
- DVR per i dipendenti, con sopralluoghi e attività negli immobili
- Obblighi di committente per i lavori negli immobili: verifica dell'idoneità delle imprese e, quando previsto, nomina dei coordinatori (art. 90 D.Lgs. 81/2008)
- Dichiarazioni di conformità e manutenzione degli impianti degli immobili locati (DM 37/2008)
- Verifiche periodiche di ascensori e impianti di messa a terra di competenza del proprietario
- Certificato di prevenzione incendi per gli immobili soggetti al DPR 151/2011 (ad esempio autorimesse oltre 300 m² o edifici oltre 24 m)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 68.20.01: livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Lavori affidati senza verifica dell'idoneità delle imprese
- Verifiche periodiche di ascensori e messa a terra non programmate