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Sicurezza sul lavoro per ATECO 68.20.01 — Locazione immobiliare di beni propri o in leasing

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per locazione immobiliare di beni propri o in leasing.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 68.20.01 (Locazione immobiliare di beni propri o in leasing) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio vdt, stradale e stress lavoro-correlato, valutazione del rischio da videoterminali (elenco addetti vdt con ore di esposizione), protocollo sorveglianza sanitaria per addetti vdt (visita oculistica ogni 5 anni o a richiesta) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Attività prevalentemente d'ufficio con rischi lavorativi generalmente bassi. Il profilo di rischio si alza significativamente per i gestori di patrimoni immobiliari con attività di manutenzione diretta o per agenzie con agenti costantemente in mobilità. Particolare attenzione alla valutazione del rischio da amianto negli edifici storici del patrimonio gestito. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 68.20.01

Il codice ATECO 68.20.01 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di locazione immobiliare di beni propri o in leasing. Si tratta di un’attività della categoria servizi_immobiliari, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Attività prevalentemente d'ufficio con rischi lavorativi generalmente bassi. Il profilo di rischio si alza significativamente per i gestori di patrimoni immobiliari con attività di manutenzione diretta o per agenzie con agenti costantemente in mobilità. Particolare attenzione alla valutazione del rischio da amianto negli edifici storici del patrimonio gestito.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio ergonomico e da videoterminale (VDT) per il personale d'ufficio (>4h/die, D.Lgs. 81/2008 art. 173), rischio stradale per agenti immobiliari in visita agli immobili (spostamenti frequenti in auto), caduta e inciampo durante le ispezioni degli immobili (scale non illuminate, pavimenti sconnessi, cantieri), esposizione ad amianto durante ispezioni di edifici costruiti prima del 1992 (D.Lgs. 257/92), rischio chimico da vernici, solventi e prodotti per la manutenzione degli immobili gestiti, rischio rapina e aggressione per agenti che operano in zone isolate o gestiscono incassi, rischio stress lavoro-correlato da obiettivi commerciali, gestione conflitti con inquilini e pressioni temporali, microclima sfavorevole in uffici (illuminazione insufficiente, climatizzazione eccessiva). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 68.20.01

  • DVR con valutazione rischio VDT, stradale e stress lavoro-correlato
  • Valutazione del rischio da videoterminali (elenco addetti VDT con ore di esposizione)
  • Protocollo sorveglianza sanitaria per addetti VDT (visita oculistica ogni 5 anni o a richiesta)
  • Procedura per ispezioni in edifici con sospetta presenza di amianto (notifica e DPI appropriati)
  • Registro consegna DPI: scarpe antinfortunistiche per sopralluoghi, elmetti per cantieri
  • Piano di emergenza ed evacuazione per la sede principale

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 68.20.01: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 8h (rischio basso) per personale d'ufficio8h (rischio basso)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio Livello 1 — 4h (DM 02/09/2021, uffici con rischio basso)4h (DM 02/09/2021, uffici con rischio basso)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo C (4h + aggiornamento 4h ogni 3 anni, per uffici con rischio basso)4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica addetti VDT: ergonomia postazione di lavoro (2h)2hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione rischio stradale per agenti mobili (sicurezza alla guida, 4h)4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 68.20.01 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 1 (rischio basso) — DM 02/09/2021 per uffici standard; Livello 2 se presenti depositi di documentazione cartacea estesi o archivi

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 68.20.01 il riferimento applicabile è: Gruppo C (DM 388/2003) per aziende con rischio basso e meno di 3 lavoratori; Gruppo B per strutture più grandi. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 68.20.01 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 68.20.01 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 68.20.01 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 68.20.01?
Per locazione immobiliare di beni propri o in leasing (ATECO 68.20.01) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio vdt, stradale e stress lavoro-correlato, valutazione del rischio da videoterminali (elenco addetti vdt con ore di esposizione), protocollo sorveglianza sanitaria per addetti vdt (visita oculistica ogni 5 anni o a richiesta) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 68.20.01?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 8h (rischio basso) per personale d'ufficio; Antincendio Livello 1 — 4h (DM 02/09/2021, uffici con rischio basso); Primo soccorso Gruppo C (4h + aggiornamento 4h ogni 3 anni, per uffici con rischio basso). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 68.20.01?
No. Locazione immobiliare di beni propri o in leasing non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 68.20.01?
Le autorità di controllo tipiche sono: INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL-PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), Agenzia delle Entrate — controlli fiscali e conformità contratti locazione (cedolare secca, registrazione), Comune — conformità urbanistica e catastale degli immobili locati. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 68.20.01?
Livello 1 (rischio basso) — DM 02/09/2021 per uffici standard; Livello 2 se presenti depositi di documentazione cartacea estesi o archivi

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 68.20.01. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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