Profilo del codice ATECO 72.11
Il codice ATECO 72.11 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie. Si tratta di un’attività della categoria ricerca, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Classificazione agenti biologici per gruppi di rischio (1-4) obbligatoria (D.Lgs. 81/08 Titolo X). Utilizzo confinato di OGM: notifica/autorizzazione ex D.Lgs. 206/2001. Procedure di decontaminazione validate.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio biologico da agenti patogeni e OGM (Titolo X e D.Lgs. 206/2001), rischio chimico da reagenti, solventi e sostanze mutagene/cancerogene, esposizione a campi elettromagnetici da apparecchiature di laboratorio, rischio da radiazioni ionizzanti se presente radioattività, stress da ambiente di lavoro ad alta pressione di risultati. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 72.11
- DVR con valutazione rischio biologico (classificazione agenti Gruppi 1-4), chimico e fisico
- Notifica o autorizzazione utilizzo confinato di OGM (D.Lgs. 206/2001)
- Sorveglianza sanitaria estesa per esposizione biologica e chimica
- Formazione specifica lavoratori su biosicurezza (livelli BSL 1-3)
- Registro consegna DPI specifici (camici, guanti nitrile, occhiali, FFP3)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 72.11: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto per laboratori BSL 2-3) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto per laboratori BSL 2-3) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica biosicurezza e agenti patogeni Gruppo 2-3 (Titolo X) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) per presenza di sostanze infiammabili in laboratorio | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio chimico mutageno/cancerogeno (Titolo IX) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 72.11 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per presenza di sostanze infiammabili in laboratorio
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 72.11 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003). La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 72.11 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/AUSL
- INAIL
- Ministero della Salute per notifica OGM (D.Lgs. 206/2001)
- ARPA per scarichi biologici e chimici
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 72.11 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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