Codice ATECO 2025
Il codice 72.19 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Agenti chimici e nanomateriali nei laboratori
- Laser e radiazioni ottiche artificiali
- Alte tensioni e apparati sperimentali
- Prototipi e banchi prova con organi in movimento
- Gas compressi e criogenici
- Lavoro al videoterminale
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Valutare prima di sperimentare
Nei laboratori di ricerca gli apparati vengono costruiti e modificati di continuo, spesso senza marcatura CE perché prototipi. Una procedura interna che preveda la valutazione dei rischi prima dell'avvio di ogni nuovo esperimento, con il coinvolgimento del responsabile del laboratorio e del servizio di prevenzione, è il modo per non restare indietro.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 72.19
- DVR per laboratorio, con valutazione specifica di ogni apparato sperimentale
- Valutazione delle radiazioni ottiche artificiali e procedure per i laser di classe elevata
- Procedure per prove su prototipi e banchi prova
- Adempimenti del D.Lgs. 101/2020 se si usano sorgenti di radiazioni ionizzanti
- Nomina del medico competente se la valutazione lo richiede
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per i lavori elettrici (norma CEI 11-27) per chi interviene su apparati in tensione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 72.19: livello 1 o 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Apparati modificati senza nuova valutazione
- Laser di classe elevata senza area controllata