Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 63.11 il codice corrispondente è 63.10: Infrastrutture di calcolo, elaborazione dei dati, hosting e attività connesse.
In ATECO 2025 la classe 63.10 sostituisce di norma la 63.11. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Asfissia nelle sale con impianti di spegnimento a gas inerte
- Rischio elettrico in quadri, UPS e cabine di trasformazione
- Rumore dei server e degli impianti di raffreddamento
- Microclima freddo e correnti d'aria nelle sale
- Batterie degli UPS: elettrolita e gas nelle sale batterie
- Lavoro notturno e reperibilità
- Movimentazione di server e apparati
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Sale con spegnimento a gas
Gli impianti di spegnimento a gas inerte riducono l'ossigeno nella sala fino a valori pericolosi per chi è dentro. Allarmi ottici e acustici prima della scarica, tempi di ritardo per uscire, possibilità di bloccare la scarica quando ci sono persone e formazione di tutti coloro che accedono, compresi i tecnici esterni, sono misure indispensabili.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 63.11
- DVR con sale dati, impianti tecnologici e uffici
- Procedure di accesso alle sale protette da impianti di spegnimento a gas e segnalazione della scarica
- Certificato di prevenzione incendi per gruppi elettrogeni oltre 25 kW (DPR 151/2011, attività 49) e altre attività soggette
- Procedure per i lavori elettrici (norma CEI 11-27)
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
- Valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII e Allegato XXXIV) e nomina del medico competente per chi lo usa almeno 20 ore settimanali
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h | livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per i lavori elettrici e qualifiche PES/PAV per i tecnici degli impianti
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni) se utilizzati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 63.11: livello 2.
I data center hanno di norma gruppi elettrogeni e depositi di gasolio soggetti al DPR 151/2011: addetti di livello 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Tecnici esterni nelle sale senza informazioni sull'impianto a gas
- Sala batterie senza ventilazione