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Sicurezza sul lavoro per ATECO 69.10: Attività degli studi legali e notarili

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 69.10.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda studi legali e notarili, anche associati o in forma di società tra professionisti. Il professionista senza dipendenti non ha gli obblighi del datore di lavoro; con segretarie, collaboratori subordinati o praticanti equiparati ai lavoratori si applicano tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 69.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Archivi cartacei e postazioni

Negli studi legali gli archivi sono spesso pieni fino al soffitto: scaffalature fissate a parete, scale con piattaforma e fascicoli pesanti in basso evitano cadute e crolli. Le postazioni al videoterminale vanno sistemate secondo l'Allegato XXXIV, con attenzione ai portatili usati per molte ore.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 69.10

  • DVR anche per lo studio con un solo dipendente o praticante equiparato a lavoratore
  • Valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII e Allegato XXXIV) e nomina del medico competente per chi lo usa almeno 20 ore settimanali
  • Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
  • Archivi con scaffalature stabili, fissate e con portata adeguata
  • Informativa scritta sui rischi per i lavoratori in lavoro agile (art. 22 L. 81/2017)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 69.10: livello 1 o 2.

Livello 1 per un ufficio ordinario; livello 2 se la sede è soggetta al DPR 151/2011, ad esempio uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71) o gruppi elettrogeni oltre 25 kW (attività 49).

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 69.10. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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