Questo quiz ti propone 12 domande a scelta multipla con spiegazione e riferimento normativo per ogni risposta. La soglia di superamento è 70%. Al termine puoi condividere il punteggio su LinkedIn o richiedere un attestato PDF di partecipazione. Il quiz non sostituiscela formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 né, per l'HACCP, gli obblighi formativi regionali in attuazione del Reg. CE 852/2004.
Quando un lavoratore è considerato 'addetto ai videoterminali' (VDT) ai sensi del D.Lgs. 81/2008?
Disclaimer formativo
Il quiz e l'eventuale attestato di partecipazione PDF hanno finalità esclusivamente divulgativa e di auto-valutazione. Non costituiscono formazione abilitante ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 o della normativa HACCP regionale di attuazione del Reg. CE 852/2004. Per gli obblighi formativi rivolgersi a un soggetto formatore abilitato.
Domande e risposte commentate
Tutte le 12 domande del quiz con la risposta corretta e la spiegazione. Se vuoi metterti alla prova, svolgi prima il quiz: le soluzioni sono chiuse e si aprono con un clic.
1. Quando un lavoratore è considerato 'addetto ai videoterminali' (VDT) ai sensi del D.Lgs. 81/2008?
- Se utilizza un computer per qualsiasi durata durante la giornata lavorativa
- Risposta corretta: Se utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni
- Solo se lavora in un call center o in un ufficio open space
- Se utilizza uno smartphone aziendale per più di 2 ore al giorno
L'art. 173 del D.Lgs. 81/2008 definisce 'lavoratore' (addetto ai VDT) colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni obbligatorie. Solo per questi lavoratori scattano tutti gli obblighi del Titolo VII (artt. 172-179) e dell'Allegato XXXIV.
2. Con quale frequenza un lavoratore VDT ha diritto a una pausa o a un cambiamento di attività?
- Una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT
- Risposta corretta: Una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti, oppure come stabilito dalla contrattazione collettiva
- Una pausa di 10 minuti ogni 90 minuti
- Una pausa di 30 minuti ogni 4 ore
L'art. 175 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il lavoratore VDT, qualora non possa interrompere l'attività, abbia diritto a una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti (2 ore) di applicazione continuativa al VDT. La contrattazione collettiva può stabilire modalità diverse. Le pause non sono cumulabili a fine giornata e non devono essere recuperate.
3. A quale distanza dagli occhi deve essere posizionato lo schermo del monitor per una postazione VDT ergonomicamente corretta?
- Tra 30 e 40 cm
- Risposta corretta: Tra 50 e 70 cm (indicativamente a lunghezza di braccio)
- Almeno 100 cm per ridurre l'esposizione alle radiazioni
- Non esistono requisiti specifici: dipende dalla preferenza del lavoratore
L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 (punto 1, lettera a) indica che la distanza degli occhi dallo schermo deve essere compresa indicativamente tra 50 e 70 cm, regolabile in funzione della dimensione dello schermo e della necessità del lavoratore. Una distanza inferiore a 50 cm è sconsigliata per l'affaticamento visivo; oltre 70 cm può rendere difficoltosa la lettura.
4. Quale livello di illuminamento è raccomandato per le postazioni di lavoro con videoterminale?
- Tra 100 e 200 lux
- Risposta corretta: Tra 300 e 500 lux, con illuminazione localizzata per i documenti cartacei
- Almeno 750 lux per garantire la visibilità dello schermo
- Oscuramento totale, affidandosi solo alla luce del monitor
La norma UNI EN 12464-1 (Illuminazione dei luoghi di lavoro al chiuso) raccomanda un'illuminanza mantenuta di 300-500 lux per postazioni con VDT. Il D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV, richiede che l'illuminazione naturale e artificiale sia tale da evitare abbagliamenti e riflessi sullo schermo. Un'illuminazione eccessiva (>750 lux) può causare riflessi; una insufficiente (<100 lux) affatica la vista.
5. Quali requisiti ergonomici deve possedere la sedia per una postazione VDT conforme all'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008?
- Deve essere con rotelle e avere un poggiatesta fisso
- Risposta corretta: Deve avere altezza del sedile e dello schienale regolabili, schienale con supporto lombare e base stabile a 5 razze
- Deve essere rigida e senza rotelle per evitare scivolamenti
- È sufficiente una qualsiasi sedia da ufficio purché abbia lo schienale
L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 (punto 3) prescrive che la sedia debba avere: altezza del sedile regolabile, schienale regolabile in altezza e inclinazione con supporto lombare, base stabile (preferibilmente a 5 razze con rotelle), e sedile con bordi anteriori arrotondati. Il poggiapiedi deve essere messo a disposizione su richiesta del lavoratore. Il poggiatesta non è obbligatorio.
6. A quale distanza dal bordo anteriore della scrivania deve essere posizionata la tastiera per una corretta postura?
- Immediatamente sul bordo, per avere le braccia distese
- Risposta corretta: A circa 10-15 cm dal bordo, per consentire l'appoggio dei polsi/avambracci
- A metà scrivania, almeno 40 cm dal bordo
- Non ci sono indicazioni specifiche: la tastiera va dove è più comoda
L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 (punto 2) indica che la tastiera deve essere posizionata a una distanza sufficiente dal bordo anteriore della scrivania (indicativamente 10-15 cm) in modo che il lavoratore possa appoggiare gli avambracci e i polsi durante la digitazione, evitando posture scorrette che possano causare disturbi muscolo-scheletrici (tendiniti, sindrome del tunnel carpale).
7. Per quali lavoratori VDT è obbligatoria la sorveglianza sanitaria periodica ai sensi del D.Lgs. 81/2008?
- Per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal tempo di utilizzo del VDT
- Risposta corretta: Per i lavoratori che utilizzano il VDT per almeno 20 ore settimanali (addetti ai VDT come definiti dall'art. 173)
- Solo per i lavoratori over 45 anni che utilizzano il VDT
- La sorveglianza sanitaria per i VDT non è obbligatoria ma solo consigliata
L'art. 176 del D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per i lavoratori addetti ai VDT (che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali). La sorveglianza comprende una visita preventiva (all'assunzione) e visite periodiche, con particolare attenzione alla funzione visiva e all'apparato muscolo-scheletrico.
8. Con quale frequenza viene eseguita la visita oculistica periodica per i lavoratori addetti ai VDT?
- Ogni anno
- Risposta corretta: Ogni 2 anni per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, ogni anno per gli ultracinquantenni
- Ogni 5 anni
- Solo alla prima assunzione e poi su richiesta del lavoratore
L'art. 176, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede visite periodiche ogni 2 anni per i lavoratori classificati come idonei senza prescrizioni con età inferiore a 50 anni, e ogni anno per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni o con prescrizioni oculistiche. Il medico competente può modificare la periodicità in base alle condizioni di salute del singolo lavoratore.
9. Chi deve sostenere il costo degli occhiali correttivi speciali prescritti dal medico competente per il lavoro al VDT?
- Il lavoratore, in quanto dispositivo ad uso personale
- Risposta corretta: Il datore di lavoro, che è obbligato a fornirli gratuitamente se gli occhiali abituali del lavoratore non sono adeguati
- Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tramite il medico di base
- L'INAIL, come ausilio per la prevenzione delle malattie professionali
L'art. 176, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che qualora i risultati della sorveglianza sanitaria rivelino la necessità di dispositivi di correzione della vista speciali per il lavoro al VDT (e gli occhiali abituali del lavoratore non siano adeguati), il datore di lavoro è tenuto a fornirli a proprie spese. Non si tratta degli occhiali da vista ordinari, ma di quelli specifici per la distanza dello schermo (occhiali 'da lavoro').
10. La valutazione dei rischi ergonomici per la postazione di lavoro si applica anche in caso di smart working (lavoro agile) svolto a casa?
- No, il D.Lgs. 81/2008 si applica solo ai luoghi di lavoro aziendali
- Risposta corretta: Sì, il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche nelle postazioni di lavoro agile: la L. 81/2017 impone l'informativa sui rischi generali e specifici del lavoro agile
- Solo se il lavoratore lavora da casa per più di 3 giorni a settimana
- No, la responsabilità è interamente del lavoratore nella sua abitazione privata
La L. 22/05/2017 n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) prevede che il datore di lavoro, in accordo con il lavoratore, garantisca la salute e la sicurezza anche nelle postazioni di lavoro agile. Deve fornire un'informativa scritta sui rischi generali e specifici, inclusi i rischi ergonomici da utilizzo di VDT, e il lavoratore ha l'obbligo di cooperare nell'attuare le misure di prevenzione.
11. Qual è l'intervallo di temperatura dell'aria raccomandato per gli ambienti di lavoro adibiti a postazioni VDT (uffici)?
- Tra 16 e 18 °C
- Risposta corretta: Tra 20 e 26 °C (estate), 18-22 °C (inverno)
- Tra 28 e 30 °C per evitare la concentrazione da freddo
- Non ci sono limiti specifici: dipende dal clima esterno
La norma UNI EN ISO 7730 (Ergonomia degli ambienti termici) e il D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV, indicano un intervallo di comfort termico di 20-26 °C per gli uffici. L'ASHRAE Standard 55 e la norma tecnica suggeriscono 20-22 °C in inverno e 23-26 °C in estate, con umidità relativa del 40-60%. Temperature al di fuori di questi range riducono il comfort, la produttività e possono causare problemi di salute.
12. Quale dei seguenti NON è un sintomo tipicamente correlato al lavoro prolungato al videoterminale?
- Affaticamento visivo (astenopia) e bruciore agli occhi
- Dolori al collo, alle spalle e alla schiena (disturbi muscolo-scheletrici)
- Risposta corretta: Perdita permanente della vista (cecità)
- Cefalea e difficoltà di concentrazione
Il lavoro prolungato al VDT può causare astenopia (affaticamento visivo), bruciore, lacrimazione, visione sfocata, disturbi muscolo-scheletrici a collo-spalle-schiena-arti superiori, cefalea e stanchezza mentale. La perdita permanente della vista (cecità) non è un effetto documentato del lavoro al VDT: la Commissione Europea e l'INAIL confermano che i VDT non causano danni permanenti alla vista, solo disturbi temporanei e reversibili.
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