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FAQ videoterminali (VDT)

Chi è videoterminalista, quali pause spettano, ogni quanto si fa la visita, chi paga gli occhiali e come deve essere la postazione di lavoro.

Risposta rapida

È videoterminalista chi usa il videoterminale per almeno 20 ore settimanali (art. 173 del D.Lgs. 81/2008). Ha diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti e alla sorveglianza sanitaria, biennale sopra i 50 anni o con prescrizioni, quinquennale negli altri casi. La postazione deve rispettare l’Allegato XXXIV.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo VII (artt. 172-179) e Allegato XXXIV; L. 81/2017 per il lavoro agile.

Domande frequenti sui videoterminaliFAQ

Chi è “videoterminalista” per legge?
Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175 (art. 173, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2008). Chi usa il computer meno di 20 ore a settimana non è videoterminalista ai fini di pause e sorveglianza sanitaria, ma la sua postazione deve comunque rispettare i requisiti dell’Allegato XXXIV e il rischio va considerato nel DVR.
Quante pause spettano?
Se la contrattazione collettiva non prevede altro, il videoterminalista ha diritto a una pausa o a un cambiamento di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale (art. 175, comma 3). La pausa non si cumula all’inizio o alla fine dell’orario e rientra nell’orario di lavoro. Il medico competente può stabilire modalità diverse per singoli lavoratori.
Ogni quanto va fatta la visita?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i videoterminalisti, con particolare attenzione a vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico. La periodicità è biennale per chi è stato giudicato idoneo con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni; quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3). Il lavoratore può chiedere una visita straordinaria se avverte disturbi riconducibili al lavoro al videoterminale (art. 176, comma 5).
Il datore di lavoro deve pagare gli occhiali?
Solo i “dispositivi speciali di correzione visiva” prescritti dal medico competente in funzione dell’attività svolta, quando i normali occhiali non permettono di lavorare correttamente al videoterminale (art. 176, comma 6). Gli occhiali da vista ordinari, usati anche fuori dal lavoro, restano a carico del lavoratore.
Come deve essere la postazione?
Lo stabilisce l’Allegato XXXIV: schermo regolabile in inclinazione e orientamento, posizionato di fronte all’operatore con il bordo superiore poco sotto l’altezza degli occhi e a una distanza di circa 50-70 cm; tastiera separata dallo schermo; piano di lavoro con spazio per appoggiare gli avambracci; sedile stabile, regolabile in altezza, con schienale regolabile; illuminazione senza riflessi e abbagliamenti, con lo schermo perpendicolare alle finestre. Il portatile per uso prolungato richiede tastiera, mouse esterni e un supporto o uno schermo separato.
Gli operatori di call center hanno rischi in più?
Oltre al videoterminale vanno valutati l’uso prolungato della cuffia (livelli sonori, compresi gli shock acustici, igiene dei dispositivi), la fatica vocale, i ritmi imposti dal sistema e il controllo delle prestazioni, che incidono sullo stress lavoro-correlato. Le pause dell’art. 175 vanno organizzate tenendo conto dei flussi di chiamate, non solo dell’orario.
Cosa cambia per chi lavora da casa?
Per il lavoro agile il datore di lavoro consegna almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi (art. 22 della L. 81/2017) e resta responsabile della sicurezza degli strumenti tecnologici che fornisce; se il lavoratore usa il videoterminale per almeno 20 ore settimanali la sorveglianza sanitaria resta dovuta come in sede. Per il telelavoro vero e proprio si applicano le regole del Titolo VII anche alla postazione domestica (art. 3, comma 10).

Fonti normative

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