FAQ Videoterminali VDT — Obblighi di sicurezza per datori di lavoro e RSPP
Risposte alle domande più frequenti sui videoterminali VDT: definizione di videoterminalista, pause obbligatorie, sorveglianza sanitaria oculistica, postazione ergonomica e DVR ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179 e Allegato XXXIV), in attuazione della Direttiva 90/270/CEE, impone obblighi specifici per i lavoratori che utilizzano videoterminali per almeno venti ore settimanali: valutazione dei rischi nel DVR, adeguamento ergonomico delle postazioni, pause obbligatorie e sorveglianza sanitaria con visita oculistica periodica. Ti aiutiamo a verificare la conformità della tua azienda e a strutturare il protocollo sanitario in collaborazione con il medico competente.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta gestione dei videoterminalisti secondo il D.Lgs. 81/08 Titolo VII e l'Allegato XXXIV.
Domande frequenti sui videoterminali VDTFAQ
Chi è "videoterminalista" secondo il D.Lgs. 81/08?
L'art. 173, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08 definisce "videoterminalista" il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 (pause). Il computo delle venti ore settimanali deve tenere conto esclusivamente del tempo effettivo di utilizzo del videoterminale, escludendo le pause obbligatorie previste dalla legge. La definizione ricomprende qualsiasi schermo alfanumerico o grafico indipendentemente dal tipo di processo utilizzato per visualizzare le informazioni. Rientrano nella definizione di VDT sia i monitor tradizionali sia i laptop, i tablet e altri dispositivi con schermo quando usati come postazione principale di lavoro. La corretta individuazione della qualifica di videoterminalista è il presupposto per l'applicazione di tutti gli obblighi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, inclusi valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e adeguamento della postazione di lavoro.
Il lavoro al computer per 3 ore al giorno fa scattare gli obblighi VDT?
Tre ore di lavoro al computer al giorno corrispondono a circa quindici ore settimanali (su cinque giorni lavorativi), restando al di sotto della soglia delle venti ore settimanali prevista dall'art. 173 D.Lgs. 81/08, dedotte le pause. In questo caso il lavoratore non è qualificabile come "videoterminalista" ai sensi del Titolo VII e non si applicano gli obblighi specifici in materia di sorveglianza sanitaria oculistica periodica né il diritto agli occhiali correttivi a carico del datore di lavoro. Tuttavia anche sotto la soglia delle venti ore il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all'utilizzo del VDT nell'ambito del DVR generale (art. 28 D.Lgs. 81/08), ad adottare le misure ergonomiche appropriate per la postazione di lavoro e a formare e informare il lavoratore sui rischi connessi all'uso del videoterminale. Si raccomanda inoltre di verificare l'effettivo tempo di utilizzo del VDT, che in molti contesti lavorativi supera la soglia di legge anche per mansioni non esplicitamente "informatiche".
Quante pause deve avere un videoterminalista?
L'art. 175 del D.Lgs. 81/08 prevede che il videoterminalista, per ogni periodo continuativo di due ore di lavoro al videoterminale, abbia diritto a una pausa di quindici minuti. Questa pausa può essere sostituita da una variazione dell'attività lavorativa che riduca il carico visivo e posturale, purché concordata in sede di contrattazione collettiva. Le pause non sono cumulabili: non è possibile sommare le pause non fruite in un periodo e recuperarle tutte in blocco alla fine del turno o della giornata lavorativa. L'art. 175, comma 2, prevede che le pause siano considerate a tutti gli effetti orario di lavoro e non possano essere recuperate, né retribuite separatamente. La contrattazione collettiva può disciplinare diversamente la cadenza e la durata delle pause purché garantisca un livello di tutela equivalente a quello legale. Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro in modo da rendere effettivamente fruibili le pause e a non esercitare pressioni sul lavoratore affinché le salti. La violazione dell'art. 175 è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
La visita oculistica è obbligatoria per i videoterminalisti?
Sì. L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riguardo ai rischi per la vista, per gli occhi e per quelli connessi alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. La visita medica è obbligatoria prima dell'adibizione al lavoro al videoterminale (visita preventiva) e con periodicità definita dal medico competente in funzione dei risultati emersi: per default ogni cinque anni per i lavoratori fino a cinquant'anni di età, ogni due anni per i lavoratori che hanno superato i cinquant'anni o che risultano portatori di disturbi visivi. Il protocollo sanitario deve comprendere una visita oculistica specifica e, ove ritenuto necessario dal medico competente, l'esame ortottico e la valutazione ergonomica della postazione. Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo parziale, temporaneamente inidoneo o permanentemente inidoneo. Avverso il giudizio il lavoratore può fare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS) entro trenta giorni dalla comunicazione.
Chi paga gli occhiali al videoterminalista?
L'art. 177 del D.Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro la fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (occhiali) ai videoterminalisti quando, a seguito della sorveglianza sanitaria, il medico competente accerti che tali dispositivi sono indispensabili e non possono essere sostituiti da normali dispositivi di correzione. L'obbligo scatta pertanto quando la visita oculistica rileva che gli occhiali ordinari del lavoratore non sono adeguati per il lavoro al VDT e che è necessario un ausilio specifico per quella distanza focale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire gli occhiali senza costi per il lavoratore. La norma non fissa un importo massimo rimborsabile: il rimborso deve coprire il costo dei dispositivi necessari e idonei alle esigenze del lavoratore, secondo quanto prescritto dal medico competente. Molti CCNL precisano le modalità di rimborso e i massimali. Non è invece dovuta la sostituzione degli occhiali ordinari del lavoratore, né il rimborso per lenti progressive acquistate autonomamente dal lavoratore in assenza di prescrizione del medico competente.
Come deve essere la postazione di lavoro VDT?
L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 (in attuazione della Direttiva 90/270/CEE) stabilisce i requisiti minimi delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro per i videoterminalisti. Schermo: deve essere orientabile e inclinabile, privo di riflessi e sfarfallii, con luminosità e contrasto regolabili, posizionato a una distanza dagli occhi non inferiore a 50 cm (preferibilmente 60-70 cm) e con il bordo superiore a livello degli occhi o leggermente al di sotto. Tastiera: separata dallo schermo, inclinabile, con superficie opaca per evitare riflessi e ampio spazio anteriore per appoggiarvi i polsi. Piano di lavoro: superficie poco riflettente, dimensioni sufficienti per disporre schermo, tastiera, documenti e mouse in modo ergonomico. Sedia: regolabile in altezza, con schienale regolabile e supporto lombare, base a cinque razze con rotelle; poggiapiedi su richiesta del lavoratore. Illuminazione: luce ambiente adeguata (300-500 lux), finestre con tende o veneziane per evitare abbagliamenti, assenza di riflessi sullo schermo. Il datore di lavoro deve valutare la conformità di ogni postazione e adottare le misure correttive necessarie prima dell'adibizione del lavoratore.
Il DVR deve contenere la sezione VDT?
Sì. Gli artt. 174 e 28 del D.Lgs. 81/08 impongono che il datore di lavoro analizzi i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Questa analisi deve confluire nel DVR come sezione dedicata ai videoterminali. La sezione VDT del DVR deve contenere: la mappatura delle postazioni VDT presenti in azienda, la valutazione dell'idoneità ergonomica di ciascuna postazione rispetto ai requisiti dell'Allegato XXXIV, l'individuazione dei lavoratori qualificabili come videoterminalisti (uso sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali dedotte le pause), le misure preventive e protettive adottate e quelle programmate per le non conformità rilevate, il riferimento al protocollo sanitario applicato dal medico competente. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si modificano significativamente le postazioni di lavoro, si introduce nuova attrezzatura o cambiano le mansioni dei lavoratori. L'omessa valutazione del rischio VDT è sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quali rischi specifici presenta il lavoro al VDT?
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e la letteratura scientifica di riferimento identificano i seguenti rischi principali associati al lavoro al videoterminale: (1) Affaticamento visivo (astenopia): bruciore, lacrimazione, visione sfocata, cefalea, causati da sforzo accomodativo prolungato, riflessi sullo schermo e illuminazione inadeguata; (2) Disturbi muscolo-scheletrici: cervicalgia, lombalgia, tendinopatie al polso (sindrome del tunnel carpale), epicondilite, causati da posture incongrue e movimenti ripetuti; (3) Stress lavoro-correlato: legato ai ritmi di lavoro, alla pressione dei tempi, alla mancanza di autonomia e al monitoraggio elettronico delle prestazioni; (4) Disturbi cutanei: secchezza cutanea e oculare, eritema facciale, riconducibili all'elettrostaticità degli schermi e alla qualità dell'aria degli ambienti climatizzati; (5) Rischi da radiazioni non ionizzanti: limitati agli schermi CRT (ormai obsoleti), non significativi per i monitor LCD/LED moderni; (6) Rischi connessi all'ambiente: illuminazione inadeguata, microclima, rumore. La valutazione dei rischi deve tenere conto di tutti questi fattori in modo integrato.
Il lavoratore può chiedere in qualsiasi momento la visita oculistica?
Sì. L'art. 176, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che i videoterminalisti possano richiedere una visita medica supplementare ogniqualvolta manifestino disturbi riconducibili all'attività svolta al videoterminale. La richiesta deve essere motivata dalla presenza di sintomi soggettivi (bruciore, lacrimazione, visione sdoppiata, cefalea, disturbi posturali) e deve essere indirizzata al medico competente nominato dal datore di lavoro. Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta del lavoratore né addossargli i costi della visita supplementare: la sorveglianza sanitaria a richiesta motivata del lavoratore è integralmente a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/08. Il medico competente, a seguito della visita supplementare, può confermare o modificare il giudizio di idoneità precedente e, ove lo ritenga necessario, prescrivere ulteriori approfondimenti diagnostici. Il lavoratore ha altresì diritto a ricevere copia del giudizio di idoneità e a ricorrere avverso di esso.
Il lavoro in smart working richiede gli stessi obblighi VDT?
Sì. L'art. 22 della L. 81/2017 (c.d. Legge sul lavoro agile) prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore in smart working e che consegni allo stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione. La medesima disposizione rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 applicabili al tipo di lavoro svolto: pertanto, se il lavoratore in smart working utilizza il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno venti ore settimanali (dedotte le pause), rimane qualificabile come videoterminalista ai sensi dell'art. 173 D.Lgs. 81/08 e mantiene il diritto alla sorveglianza sanitaria oculistica periodica, alle pause obbligatorie ex art. 175 e, ove ne ricorrano i presupposti, agli occhiali a carico del datore di lavoro ex art. 177. Quanto alla postazione di lavoro domestica, il datore di lavoro è tenuto a fornire le attrezzature idonee e a verificarne la conformità ai requisiti dell'Allegato XXXIV, anche attraverso un'autocertificazione documentata del lavoratore.
Chi è "videoterminalista" secondo il D.Lgs. 81/08?
L'art. 173, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08 definisce "videoterminalista" il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 (pause). Il computo delle venti ore settimanali deve tenere conto esclusivamente del tempo effettivo di utilizzo del videoterminale, escludendo le pause obbligatorie previste dalla legge. La definizione ricomprende qualsiasi schermo alfanumerico o grafico indipendentemente dal tipo di processo utilizzato per visualizzare le informazioni. Rientrano nella definizione di VDT sia i monitor tradizionali sia i laptop, i tablet e altri dispositivi con schermo quando usati come postazione principale di lavoro. La corretta individuazione della qualifica di videoterminalista è il presupposto per l'applicazione di tutti gli obblighi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, inclusi valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e adeguamento della postazione di lavoro.
Il lavoro al computer per 3 ore al giorno fa scattare gli obblighi VDT?
Tre ore di lavoro al computer al giorno corrispondono a circa quindici ore settimanali (su cinque giorni lavorativi), restando al di sotto della soglia delle venti ore settimanali prevista dall'art. 173 D.Lgs. 81/08, dedotte le pause. In questo caso il lavoratore non è qualificabile come "videoterminalista" ai sensi del Titolo VII e non si applicano gli obblighi specifici in materia di sorveglianza sanitaria oculistica periodica né il diritto agli occhiali correttivi a carico del datore di lavoro. Tuttavia anche sotto la soglia delle venti ore il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all'utilizzo del VDT nell'ambito del DVR generale (art. 28 D.Lgs. 81/08), ad adottare le misure ergonomiche appropriate per la postazione di lavoro e a formare e informare il lavoratore sui rischi connessi all'uso del videoterminale. Si raccomanda inoltre di verificare l'effettivo tempo di utilizzo del VDT, che in molti contesti lavorativi supera la soglia di legge anche per mansioni non esplicitamente "informatiche".
Quante pause deve avere un videoterminalista?
L'art. 175 del D.Lgs. 81/08 prevede che il videoterminalista, per ogni periodo continuativo di due ore di lavoro al videoterminale, abbia diritto a una pausa di quindici minuti. Questa pausa può essere sostituita da una variazione dell'attività lavorativa che riduca il carico visivo e posturale, purché concordata in sede di contrattazione collettiva. Le pause non sono cumulabili: non è possibile sommare le pause non fruite in un periodo e recuperarle tutte in blocco alla fine del turno o della giornata lavorativa. L'art. 175, comma 2, prevede che le pause siano considerate a tutti gli effetti orario di lavoro e non possano essere recuperate, né retribuite separatamente. La contrattazione collettiva può disciplinare diversamente la cadenza e la durata delle pause purché garantisca un livello di tutela equivalente a quello legale. Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro in modo da rendere effettivamente fruibili le pause e a non esercitare pressioni sul lavoratore affinché le salti. La violazione dell'art. 175 è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
La visita oculistica è obbligatoria per i videoterminalisti?
Sì. L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riguardo ai rischi per la vista, per gli occhi e per quelli connessi alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. La visita medica è obbligatoria prima dell'adibizione al lavoro al videoterminale (visita preventiva) e con periodicità definita dal medico competente in funzione dei risultati emersi: per default ogni cinque anni per i lavoratori fino a cinquant'anni di età, ogni due anni per i lavoratori che hanno superato i cinquant'anni o che risultano portatori di disturbi visivi. Il protocollo sanitario deve comprendere una visita oculistica specifica e, ove ritenuto necessario dal medico competente, l'esame ortottico e la valutazione ergonomica della postazione. Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo parziale, temporaneamente inidoneo o permanentemente inidoneo. Avverso il giudizio il lavoratore può fare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS) entro trenta giorni dalla comunicazione.
Chi paga gli occhiali al videoterminalista?
L'art. 177 del D.Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro la fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (occhiali) ai videoterminalisti quando, a seguito della sorveglianza sanitaria, il medico competente accerti che tali dispositivi sono indispensabili e non possono essere sostituiti da normali dispositivi di correzione. L'obbligo scatta pertanto quando la visita oculistica rileva che gli occhiali ordinari del lavoratore non sono adeguati per il lavoro al VDT e che è necessario un ausilio specifico per quella distanza focale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire gli occhiali senza costi per il lavoratore. La norma non fissa un importo massimo rimborsabile: il rimborso deve coprire il costo dei dispositivi necessari e idonei alle esigenze del lavoratore, secondo quanto prescritto dal medico competente. Molti CCNL precisano le modalità di rimborso e i massimali. Non è invece dovuta la sostituzione degli occhiali ordinari del lavoratore, né il rimborso per lenti progressive acquistate autonomamente dal lavoratore in assenza di prescrizione del medico competente.
Come deve essere la postazione di lavoro VDT?
L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 (in attuazione della Direttiva 90/270/CEE) stabilisce i requisiti minimi delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro per i videoterminalisti. Schermo: deve essere orientabile e inclinabile, privo di riflessi e sfarfallii, con luminosità e contrasto regolabili, posizionato a una distanza dagli occhi non inferiore a 50 cm (preferibilmente 60-70 cm) e con il bordo superiore a livello degli occhi o leggermente al di sotto. Tastiera: separata dallo schermo, inclinabile, con superficie opaca per evitare riflessi e ampio spazio anteriore per appoggiarvi i polsi. Piano di lavoro: superficie poco riflettente, dimensioni sufficienti per disporre schermo, tastiera, documenti e mouse in modo ergonomico. Sedia: regolabile in altezza, con schienale regolabile e supporto lombare, base a cinque razze con rotelle; poggiapiedi su richiesta del lavoratore. Illuminazione: luce ambiente adeguata (300-500 lux), finestre con tende o veneziane per evitare abbagliamenti, assenza di riflessi sullo schermo. Il datore di lavoro deve valutare la conformità di ogni postazione e adottare le misure correttive necessarie prima dell'adibizione del lavoratore.
Il DVR deve contenere la sezione VDT?
Sì. Gli artt. 174 e 28 del D.Lgs. 81/08 impongono che il datore di lavoro analizzi i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Questa analisi deve confluire nel DVR come sezione dedicata ai videoterminali. La sezione VDT del DVR deve contenere: la mappatura delle postazioni VDT presenti in azienda, la valutazione dell'idoneità ergonomica di ciascuna postazione rispetto ai requisiti dell'Allegato XXXIV, l'individuazione dei lavoratori qualificabili come videoterminalisti (uso sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali dedotte le pause), le misure preventive e protettive adottate e quelle programmate per le non conformità rilevate, il riferimento al protocollo sanitario applicato dal medico competente. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si modificano significativamente le postazioni di lavoro, si introduce nuova attrezzatura o cambiano le mansioni dei lavoratori. L'omessa valutazione del rischio VDT è sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quali rischi specifici presenta il lavoro al VDT?
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e la letteratura scientifica di riferimento identificano i seguenti rischi principali associati al lavoro al videoterminale: (1) Affaticamento visivo (astenopia): bruciore, lacrimazione, visione sfocata, cefalea, causati da sforzo accomodativo prolungato, riflessi sullo schermo e illuminazione inadeguata; (2) Disturbi muscolo-scheletrici: cervicalgia, lombalgia, tendinopatie al polso (sindrome del tunnel carpale), epicondilite, causati da posture incongrue e movimenti ripetuti; (3) Stress lavoro-correlato: legato ai ritmi di lavoro, alla pressione dei tempi, alla mancanza di autonomia e al monitoraggio elettronico delle prestazioni; (4) Disturbi cutanei: secchezza cutanea e oculare, eritema facciale, riconducibili all'elettrostaticità degli schermi e alla qualità dell'aria degli ambienti climatizzati; (5) Rischi da radiazioni non ionizzanti: limitati agli schermi CRT (ormai obsoleti), non significativi per i monitor LCD/LED moderni; (6) Rischi connessi all'ambiente: illuminazione inadeguata, microclima, rumore. La valutazione dei rischi deve tenere conto di tutti questi fattori in modo integrato.
Il lavoratore può chiedere in qualsiasi momento la visita oculistica?
Sì. L'art. 176, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che i videoterminalisti possano richiedere una visita medica supplementare ogniqualvolta manifestino disturbi riconducibili all'attività svolta al videoterminale. La richiesta deve essere motivata dalla presenza di sintomi soggettivi (bruciore, lacrimazione, visione sdoppiata, cefalea, disturbi posturali) e deve essere indirizzata al medico competente nominato dal datore di lavoro. Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta del lavoratore né addossargli i costi della visita supplementare: la sorveglianza sanitaria a richiesta motivata del lavoratore è integralmente a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/08. Il medico competente, a seguito della visita supplementare, può confermare o modificare il giudizio di idoneità precedente e, ove lo ritenga necessario, prescrivere ulteriori approfondimenti diagnostici. Il lavoratore ha altresì diritto a ricevere copia del giudizio di idoneità e a ricorrere avverso di esso.
Il lavoro in smart working richiede gli stessi obblighi VDT?
Sì. L'art. 22 della L. 81/2017 (c.d. Legge sul lavoro agile) prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore in smart working e che consegni allo stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione. La medesima disposizione rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 applicabili al tipo di lavoro svolto: pertanto, se il lavoratore in smart working utilizza il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno venti ore settimanali (dedotte le pause), rimane qualificabile come videoterminalista ai sensi dell'art. 173 D.Lgs. 81/08 e mantiene il diritto alla sorveglianza sanitaria oculistica periodica, alle pause obbligatorie ex art. 175 e, ove ne ricorrano i presupposti, agli occhiali a carico del datore di lavoro ex art. 177. Quanto alla postazione di lavoro domestica, il datore di lavoro è tenuto a fornire le attrezzature idonee e a verificarne la conformità ai requisiti dell'Allegato XXXIV, anche attraverso un'autocertificazione documentata del lavoratore.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo VII artt. 172-179 — Attrezzature munite di videoterminali