Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida definitiva · 2026

Sicurezza Uffici e Videoterminali: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in ufficio e l’uso dei videoterminali: Titolo VII D.Lgs. 81/08, pause, sorveglianza sanitaria, ergonomia, illuminazione, smart working, stress, formazione e DVR a basso rischio.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L’ufficio è classificato come ambiente a basso rischio dall’Accordo Stato-Regioni: formazione 8 ore. Quando un lavoratore utilizza il videoterminale per almeno 20 ore settimanali scattano gli obblighi del Titolo VII D.Lgs. 81/08: pause 15 minuti ogni 120, sorveglianza sanitaria oculistica, valutazione ergonomica della postazione, valutazione stress lavoro-correlato. Smart working e telelavoro richiedono informativa e integrazione del DVR.

1. Quadro normativo: Titolo VII e regole per gli uffici

La sicurezza negli uffici è disciplinata da un quadro normativo articolato. Il riferimento generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico salute e sicurezza), che si applica a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Il documento centrale è il DVR, ai sensi degli artt. 17, 28, 29.

Per gli uffici il riferimento specifico è il Titolo VII (artt. 172-179), che disciplina le attrezzature munite di videoterminali. Definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni dell’art. 175. Per i videoterminalisti scattano obblighi specifici: valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria con esame della vista, pause organizzative, requisiti ergonomici delle postazioni (allegato XXXIV).

Si aggiungono norme trasversali: Titolo II sui luoghi di lavoro (microclima, illuminazione, vie d’uscita, locali sanitari); Titolo III sull’uso delle attrezzature (PC, fotocopiatrici, distruggi-documenti) e DPI; Titolo VIII sugli agenti fisici (in ufficio: comfort acustico e microclima); norme sull’antincendio (D.M. 02/09/2021), sulprimo soccorso (D.M. 388/2003), sul lavoro agile (L. 81/2017).

123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo studio o ufficio e supportiamo la gestione documentale e formativa, adattata al caso specifico.

2. Definizione di videoterminalista: la soglia delle 20 ore

L’art. 173 lett. c) definisce lavoratore videoterminalista chi utilizza una attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175. Il calcolo si effettua sull’orario settimanale netto effettivo al videoterminale, escludendo pause, riunioni, attività non al VDT, formazione, ferie.

La distinzione è importante perché determina l’applicabilità degli obblighi specifici. Un consulente commerciale che lavora 8 ore al giorno al VDT è videoterminalista a tutti gli effetti. Un magazziniere che usa il VDT solo per stampare bolle 1 ora al giorno non lo è. Un avvocato che redige atti al PC per 5-6 ore al giorno e si reca in udienza 2 giorni a settimana lo è ai fini del Titolo VII: nelle giornate “d’ufficio” supera ampiamente la soglia. Anche con orario part-time, se l’uso al VDT supera 20 ore nette settimanali la qualifica si applica.

Sotto la soglia delle 20 ore il lavoratore non è formalmente videoterminalista e non scattano gli obblighi specifici, ma il datore deve comunque valutare i rischi ergonomici e organizzativi nell’ambito generale del DVR. La sorveglianza sanitaria può essere richiesta dal lavoratore se segnala disturbi visivi o muscoloscheletrici connessi al lavoro.

3. I rischi tipici del lavoro d’ufficio

L’ufficio è formalmente un ambiente a basso rischio, ma i fattori di rischio sono diffusi e i danni cronici significativi. Le principali categorie da valutare nel DVR sono:

Categoria di rischioSorgenti tipicheMisure prioritarie
VDT — affaticamento visivoMonitor non regolati, riflessi, illuminazione errata, schermi piccoliSorveglianza oculistica, regolazione luminosità, pause art. 175
Postura e muscoloscheletricoSedia non regolabile, scrivania bassa, mouse e tastiera mal posizionatiPostazione ergonomica UNI EN ISO 9241, sedia conforme, pause attive
Stress lavoro-correlatoScadenze, multitasking, conflitti interpersonali, controllo dei tempiValutazione INAIL, formazione preposti, riorganizzazione carichi
Illuminazione e microclimaSottoilluminazione, abbagliamento, temperatura non regolabile, secchezza ariaUNI EN 12464-1, regolazione HVAC, schermature finestre, umidificazione
Rischio elettricoPrese sovraccariche, prolunghe, cavi a terraVerifica DM 37/2008, ciabatte certificate, manutenzione
Cadute in piano e ostacoliCavi a terra, pavimenti scivolosi, scatole nei corridoiBandierine cavi, pulizia, vie d’uscita libere
Rischio incendioCarta, archivi cartacei, dispositivi elettronici, carico d’incendioEstintori UNI 9994-1, addetti livello 1, prove evacuazione
MMC ridottaMovimentazione archivi, scatoloni, attrezzatureCarrelli, frazionamento carichi, formazione
Smart working e infortuni in itinerePostazione domestica, rientro al lavoro, percorso casa-lavoroInformativa, checklist, copertura assicurativa INAIL

4. Valutazione del rischio videoterminale

La valutazione del rischio VDT è parte integrante del DVR e segue i requisiti del Titolo VII e dell’allegato XXXIV. Il datore di lavoro analizza in particolare i rischi per la vista e gli occhi (affaticamento visivo, secchezza, riduzione della capacità di accomodazione), i rischi posturali e legati all’affaticamento fisico o mentale (cervicalgia, lombalgia, tendinopatie del polso, stress da informazione), le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

L’allegato XXXIV dettaglia i requisiti minimi: schermo (caratteri ben definiti, immagine stabile, luminosità e contrasto regolabili, rotabile e orientabile, distanza visiva consigliata 50-70 cm); tastiera (separata dallo schermo, inclinabile, superficie opaca, simboli leggibili); mouse/dispositivo di puntamento; piano di lavoro (dimensioni adeguate, superficie opaca, spazio per avambracci); sedile (regolabile in altezza 42-50 cm, schienale regolabile in altezza e inclinazione, sostegno lombare, 5 razze su rotelle); ambiente (illuminazione, riflessi, rumore, microclima); fattori ergonomici (programmi adeguati al compito).

La valutazione è documentata nel DVR con il numero di postazioni, l’indicazione dei videoterminalisti (lavoratori con orario ≥ 20 ore settimanali), il riferimento alle visite di sorveglianza sanitaria, le misure di miglioramento ergonomico programmate. Va aggiornata in caso di riorganizzazione, cambio tecnologico (es. introduzione di laptop come unico strumento, smart working strutturale).

5. Pause e interruzioni: art. 175 D.Lgs. 81/08

L’art. 175 stabilisce il regime delle pause VDT: il lavoratore videoterminalista ha diritto a un’interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità sono fissate dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale; in assenza si applica il regime di legge. La pausa è considerata orario di lavoro a tutti gli effetti.

La pausa può consistere in un’interruzione completa dell’attività al VDT o in un cambio di attività che riduca il carico visivo e posturale (es. attività che non richiedano uso del computer: telefonate, riunioni, archiviazione cartacea). Non può essere cumulata né anticipata se non in casi eccezionali e va distribuita nell’arco della giornata. Le pause fisiologiche (toilette, pranzo) sono distinte e non rientrano nelle pause VDT.

Nella pratica organizzativa è opportuno predisporre una procedura interna che chiarisca tempi e modalità (es. pausa di 15 minuti alle 10:30 e alle 16:00 per chi lavora ininterrottamente al VDT). Per i lavoratori con turnazione spezzata o con frequenti interruzioni (riunioni, telefonate, attività fuori sede) le pause VDT sono spesso “naturali” e basta documentarle nel DVR.

6. Sorveglianza sanitaria: visite oculistiche e periodicità

L’art. 176 prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori videoterminalisti:

La visita comprende almeno un esame degli occhi e della vista. In caso di necessità il medico competente prescrive accertamenti specialistici. Se sono necessari dispositivi di correzione specifici per l’attività di videoterminalista (es. occhiali con cura della distanza intermedia) il costo è a carico del datore di lavoro (art. 176 c. 5). I dispositivi di uso comune (occhiali da vista standard) restano a carico del lavoratore.

7. Ergonomia della postazione: scrivania, sedia, monitor

La postazione VDT ergonomica segue la norma UNI EN ISO 9241 e l’allegato XXXIV. Parametri tipici:

Per i lavoratori che utilizzano laptop come strumento principale è indispensabile fornire monitor esterno, tastiera e mouse separati: l’uso prolungato del laptop “da solo” impone una postura cervico-dorsale dannosa.

8. Illuminazione, microclima e qualità dell’aria

La norma di riferimento per l’illuminazione è UNI EN 12464-1. I livelli minimi raccomandati per gli uffici sono: 500 lux sul piano di lavoro per attività al VDT, lettura, scrittura; 300 lux per sale riunioni; 200 lux per corridoi; 100 lux per magazzini. Vanno minimizzati abbagliamento diretto (sorgenti luminose nel campo visivo) e indiretto (riflessi sui monitor). Le finestre vanno schermate con tende o veneziane orientabili. La valutazione strumentale con luxmetro è prassi consolidata.

Il microclimain ufficio segue UNI EN ISO 7730 (indici PMV-PPD). Range di comfort tipici: temperatura 20-24°C in inverno, 23-26°C in estate; umidità relativa 40-60%; velocità dell’aria < 0,15 m/s. Le sensazioni di disagio (correnti, secchezza, surriscaldamento, mancanza di ricambio) vanno valutate anche tramite questionari ai lavoratori, integrando misurazioni puntuali. L’impianto HVAC va manutenuto periodicamente (cambio filtri, pulizia canali, controllo legionella per torri evaporative).

La qualità dell’aria in uffici moderni dipende da ricambio d’aria (almeno 7-10 l/s per persona secondo UNI EN 16798), assenza di inquinanti specifici (formaldeide da arredi nuovi, COV da stampanti laser, particolato), pulizia tappeti e moquette. In uffici open-space va valutato anche il rumore di fondo(conversazioni multiple, telefonate, stampanti): livelli accettabili per attività cognitive intense sono < 45-55 dB(A) secondo UNI EN ISO 11690-1.

9. Stress lavoro-correlato negli uffici

Lo stress lavoro-correlato è una delle cause principali di disagio nei settori terziario e dei servizi. La valutazione è obbligatoria ex art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08 per tutte le aziende. La metodologia INAIL prevede due livelli:

Negli uffici i fattori di stress più frequenti sono i carichi intellettuali elevati, le scadenze multiple, il controllo dei tempi, i conflitti interpersonali (con clienti, utenti, colleghi, capi), la difficoltà a conciliare lavoro e vita privata (specie con smart working male organizzato). Le misure organizzative (riorganizzazione carichi, formazione sulle competenze trasversali dei preposti, comunicazione interna, sportelli di ascolto) sono spesso più efficaci di interventi sui singoli.

10. Smart working e telelavoro: DVR e informativa

Il lavoro agile è disciplinato dalla L. 22/05/2017 n. 81 e dalla normativa attuativa. Si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si svolge in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza vincoli di postazione fissa, sulla base di un accordo individuale fra lavoratore e datore. La L. 81/2017 art. 22 obbliga il datore a garantire la salute e sicurezza del lavoratore in smart working, consegnandogli un’informativa scritta con i rischi generali e specifici dell’attività resa da remoto.

Sul piano del DVR, l’azienda deve includere una sezione specifica sul lavoro agile:

È buona prassi predisporre una checklist della postazione domestica auto-compilata dal lavoratore (sedia, scrivania, monitor, illuminazione, ricambio d’aria, pavimento, cavi elettrici) e una procedura di segnalazione infortuni in smart working. Gli infortuni in smart working sono coperti dall’assicurazione INAIL secondo le regole specifiche (anche infortunio in itinere se il lavoratore raggiunge un luogo concordato per lavorare).

11. DVR per uffici a basso rischio

Il DVR di un ufficio deve coprire i contenuti minimi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 anche se l’attività è classificata a basso rischio. Per le PMI in ambito terziario sono ammessi modelli editoriali semplificati ai sensi del DM 30/11/2012 e successivi aggiornamenti, purché tutte le sezioni siano coperte. Sezioni tipiche di un DVR ufficio:

Documenti minimi per un ufficio — checklist sintetica

  • DVR completo con valutazione VDT e stress lavoro-correlato
  • Elenco videoterminalisti (≥ 20 ore settimanali) con sorveglianza sanitaria
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente (se videoterminalisti), addetti emergenza
  • Attestati formazione lavoratori 8 ore (4 generale + 4 specifica rischio basso)
  • Misurazioni illuminamento sul piano di lavoro (UNI EN 12464-1)
  • Accordo individuale di smart working + informativa sui rischi
  • Checklist postazione domestica per lavoratori in smart working
  • Piano di emergenza con planimetria di evacuazione esposta
  • Manutenzione semestrale estintori UNI 9994-1
  • Conformità impianto elettrico ex DM 37/2008
  • Verbale consegna sedute/monitor ergonomici
  • Eventuali occhiali correttivi per videoterminalisti a carico azienda

12. Formazione lavoratori rischio basso 8 ore

Gli uffici (gran parte dei codici ATECO 64-82, 85-94) sono classificati come rischio bassodall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione lavoratori è:

La formazione generale può essere erogata in FAD asincrona, blended o aula; la formazione specifica ammette FAD sincrona o aula. Gli attestati vanno conservati in azienda e sono soggetti a verifica ispettiva. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha introdotto modifiche significative su contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento.

13. Antincendio livello 1 negli uffici e DM 02/09/2021

Il D.M. 02/09/2021 ha sostituito il DM 10/03/1998 per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. La maggior parte degli uffici è classificabile al livello 1: formazione addetti antincendio di 4 ore, aggiornamento periodico secondo l’allegato III. Uffici di grandi dimensioni, multipiano, con archivi cartacei estesi, sale conferenze a forte affluenza, possono ricadere nel livello 2 (8 ore).

Misure tecniche tipiche: estintori a polvere e a CO2 dimensionati per superficie e carico d’incendio (sulle dorsali di passaggio, vicino ai quadri elettrici); segnaletica fotoluminescente di emergenza; illuminazione di emergenza con autonomia minima 60 minuti; piano di emergenza con planimetria esposta; prove di evacuazione annuali documentate; vie d’uscita libere e non ostruite da archivi o arredi.

Il primo soccorso segue il D.M. 388/2003. Le aziende di gruppo B (uffici con più di 5 lavoratori in settori non ad alto rischio infortunistico) richiedono cassetta di primo soccorso completa (allegato 1), corso addetti 12 ore con aggiornamento triennale (4 ore). Le aziende di gruppo C (meno di 5 lavoratori, non ad alto rischio) corso 8 ore con pacchetto di medicazione (allegato 2).

14. Sanzioni e controlli

Anche negli uffici le ispezioni dell’ASL/ATS e dell’INL possono concludersi con sanzioni rilevanti. Le violazioni più frequentemente contestate:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 consentono la regolarizzazione con pagamento ridotto a un quarto del massimo. Per uffici la prima ispezione si conclude più frequentemente con prescrizioni che con sanzioni penali immediate, ma le inadempienze non regolarizzate aprono il fascicolo alla Procura.

15. Casi pratici: studi professionali, commercialisti, IT

Studio legale o di commercialista con 5-8 dipendenti

Uno studio professionale tipico (legale, commercialista, notaio, consulente del lavoro) con segretarie, praticanti e collaboratori deve: redigere DVR completo includendo VDT, ergonomia, stress, smart working; classificare tutti i lavoratori con uso VDT ≥ 20 ore come videoterminalisti; nominare medico competente che eseguirà visite quinquennali (o biennali per over 50); designare RSPP esterno o assumere il ruolo come datore-RSPP previa formazione 16 ore; erogare ai lavoratori 8 ore di formazione iniziale + aggiornamento 6 ore ogni 5 anni; nominare 1-2 addetti antincendio livello 1 e 1-2 addetti primo soccorso gruppo B. La nostra sezione dedicata agli uffici offre maggiori dettagli.

Sede commerciale con 15-30 dipendenti

Una società con sede uffici mediamente strutturata (commerciale, amministrazione, IT) richiede attenzione maggiore: organico più ampio implica nomine multiple di addetti emergenza distribuiti per piano e turno, valutazione stress più strutturata (preliminare INAIL + eventuale approfondita con questionari), gestione smart working con accordi individuali, eventuale valutazione MMC per archivisti e personale logistico interno, attenzione alla qualità dell’aria in open-space.

Software house e IT

Le aziende IT presentano specificità rilevanti: uso intensivo del VDT (frequentemente superiore a 8 ore al giorno con picchi su scadenze release), lavoro in smart working strutturale, stress da scadenze ricorrenti e da incident on-call. La valutazione VDT va particolarmente curata: monitor di grandi dimensioni o doppi monitor, sedie ergonomiche di qualità, regole di disconnessione, gestione del lavoro a turni per i team di supporto 24/7. Lo stress lavoro-correlato richiede approfondita valutazione con coinvolgimento dei team tecnici.

FAQ — Sicurezza uffici e VDTFAQ

Tutti i lavoratori che usano il computer sono videoterminalisti?
No. La qualifica di videoterminalista (art. 173 lett. c D.Lgs. 81/08) si applica solo ai lavoratori che utilizzano un videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 (pause di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale). Sotto le 20 ore settimanali nette il lavoratore non è formalmente videoterminalista e non scattano gli obblighi specifici di sorveglianza sanitaria e di valutazione VDT formale. Tuttavia il datore deve comunque valutare i rischi ergonomici e organizzativi per tutti i lavoratori che utilizzano videoterminali, anche occasionalmente, nel DVR generale.
Quanto durano e con che frequenza vanno fatte le pause VDT?
L’art. 175 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il lavoratore videoterminalista ha diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. La pausa non può essere cumulata né anticipata se non in casi eccezionali e può consistere in un cambio di attività che riduca il carico visivo e posturale (es. attività che non comportino uso del videoterminale). La contrattazione collettiva può prevedere modalità diverse purché garantiscano comunque la riduzione del carico. Le pause sono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti. Sono distinte dalla pausa pranzo e dalle pause fisiologiche.
La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria per gli uffici?
È obbligatoria quando ci sono lavoratori videoterminalisti (≥ 20 ore settimanali al VDT). L’art. 176 prevede visita medica preventiva prima dell’adibizione e visite periodiche con frequenza quinquennale per i lavoratori idonei senza prescrizioni o biennale per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni o per quelli con prescrizioni/limitazioni. La visita comprende esame degli occhi e della vista e, se necessario, accertamenti specialistici. Se nel DVR emergono altri rischi che richiedono sorveglianza sanitaria (es. stress lavoro-correlato con esiti significativi, MMC per archivisti, rischio biologico in studi medici), il medico va comunque nominato.
L’ufficio è veramente un ambiente a basso rischio?
Sì, dal punto di vista della classificazione formale: gli uffici (codice ATECO 70-74 e altri) sono classificati come rischio basso dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, con formazione lavoratori 8 ore complessive (4 generale + 4 specifica). Tuttavia "basso rischio" non significa "rischio zero". I rischi ergonomici da postura statica al VDT, lo stress lavoro-correlato, l’illuminazione inadeguata, il microclima, il rischio incendio e l’emergenza richiedono comunque una valutazione DVR completa, formazione, addetti emergenza, sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti. Le patologie muscoloscheletriche da postura sono fra le malattie professionali in crescita nel settore terziario.
Lo smart working / telelavoro va incluso nel DVR?
Sì. La L. 22/05/2017 n. 81 sul lavoro agile e la normativa successiva richiedono che il datore consegni al lavoratore in smart working un’informativa sui rischi generali e specifici dell’attività resa da remoto. L’azienda deve includere nel DVR una valutazione del rischio per il lavoro agile/telelavoro: postazione domestica, videoterminale, organizzazione del tempo, rischi psicosociali, gestione delle emergenze a distanza, infortuni in itinere. È buona prassi predisporre un’appendice DVR dedicata, con checklist della postazione domestica (sedia, scrivania, monitor, illuminazione), indicazioni ergonomiche e procedure per la segnalazione di infortuni. Il medico competente, se nominato, va coinvolto.
Cosa controlla l’ASL/ATS in un ufficio?
In ispezione gli organi di vigilanza (ASL/ATS/SPISAL/PSAL o INL) verificano: presenza e qualità del DVR, valutazione dei rischi VDT con misurazioni di illuminazione e parametri microclimatici, sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti, formazione e aggiornamento dei lavoratori, nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti antincendio e primo soccorso, piano di emergenza con prove di evacuazione, conformità impianto elettrico, manutenzione estintori, valutazione dello stress lavoro-correlato, applicazione della normativa sullo smart working. Anche negli uffici le ispezioni si concludono frequentemente con prescrizioni e sanzioni quando i documenti sono generici o le formazioni scadute.
Quali parametri di illuminazione devo garantire?
La norma tecnica di riferimento è UNI EN 12464-1 (illuminazione dei posti di lavoro al chiuso). Per gli uffici i livelli minimi raccomandati sono: 500 lux sul piano di lavoro per attività di lettura, scrittura, attività al VDT; 300 lux nelle sale riunioni; 200 lux nei corridoi e zone di passaggio; 100 lux nei magazzini. Vanno minimizzati abbagliamento diretto e riflesso, garantiti uniformità (rapporto min/medio ≥ 0,6) e indice di resa cromatica adeguato (≥ 80 Ra). Le superfici delle scrivanie devono essere opache. Le sorgenti naturali (finestre) vanno schermate con tende o veneziane orientabili per evitare abbagliamento sui monitor. La valutazione strumentale con luxmetro è prassi consolidata in fase di DVR.
Quanti addetti antincendio e primo soccorso devo nominare in un ufficio?
Il numero minimo non è fissato esplicitamente: il datore lo definisce in base al numero di lavoratori, alla disposizione dei locali, alla turnazione, alla presenza di pubblico. Buona prassi: almeno un addetto antincendio e uno di primo soccorso per ogni piano o area significativa, con copertura su tutti i turni e gestione delle assenze (ferie, malattia). Il D.M. 02/09/2021 colloca la maggior parte degli uffici al livello 1 (formazione 4 ore). Per studi/uffici di grandi dimensioni, con elevato afflusso o complessità (es. plurifloor, sale conferenze, presenza di archivi cartacei estesi), il livello può salire a 2 (8 ore). Il primo soccorso segue il DM 388/2003: aziende di gruppo B (più di 5 lavoratori in settori non ad alto rischio) richiedono corso 12 ore con aggiornamento triennale.
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria anche negli uffici?
Sì. La valutazione dello stress lavoro-correlato è prescritta dall’art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08 per tutte le aziende con almeno un lavoratore, senza soglie di esenzione. Negli uffici è particolarmente rilevante: carichi di lavoro intellettuali, scadenze, multitasking, gestione del cliente o utente, conflitti con superiori e colleghi, controllo dei tempi. Per le PMI si può seguire il percorso INAIL semplificato: valutazione preliminare con check-list di indicatori oggettivi (turnover, assenze, infortuni, near miss) e fattori di contesto/contenuto; solo se la preliminare evidenzia criticità si passa alla valutazione approfondita con questionari ai lavoratori. La sezione stress va inclusa nel DVR e aggiornata in caso di riorganizzazioni significative.
Sono titolare individuale con uno studio professionale: devo fare il DVR?
Dipende dalla presenza di lavoratori. Se sei titolare unico senza dipendenti, soci, collaboratori subordinati o equiparati (tirocinanti, praticanti retribuiti, familiari coadiuvanti che svolgono attività continuativa), ti applichi l’art. 21 D.Lgs. 81/08 (obblighi minimi: DPI, formazione professionale, ecc.) e non sei tenuto al DVR. Se hai anche un solo praticante con compenso, una segretaria, un collaboratore subordinato o un familiare che lavora continuativamente con te, l’obbligo del DVR scatta dal primo giorno, completo di tutte le sezioni previste dall’art. 28: rischi VDT, stress, microclima, illuminazione, formazione, sorveglianza sanitaria se dovuta.
Lo smart working richiede una visita medica del videoterminalista a casa?
No, la sorveglianza sanitaria del medico competente non comporta sopralluoghi alla postazione domestica. Il medico effettua visite presso il proprio ambulatorio o presso la sede aziendale. La verifica delle condizioni ergonomiche della postazione domestica spetta al datore di lavoro tramite checklist auto-compilata dal lavoratore o tramite sopralluogo concordato. La L. 81/2017 consente al lavoratore di scegliere autonomamente il luogo di lavoro purché idoneo: il datore non ha potere ispettivo sull’abitazione ma ha l’obbligo di informare e di fornire strumenti (sedia ergonomica, monitor adeguato, eventuale supporto IT) se prevista dall’accordo individuale di smart working.
Quanto costa la consulenza DVR per un piccolo ufficio?
Il costo varia in base al numero di lavoratori, alla complessità dell’organizzazione e al livello di personalizzazione richiesto. Per uno studio professionale con 1-5 dipendenti senza rischi particolari (solo VDT, ergonomia, stress) un pacchetto DVR + formazione iniziale + nomine si colloca tipicamente in una fascia accessibile, da concordare in base alla numerosità delle mansioni, alla presenza di sedi multiple, all’eventuale necessità di valutazioni strumentali (illuminazione, microclima, rumore in ambienti aperti). Per i costi indicativi vedi la pagina dedicata. È sempre opportuno richiedere un preventivo personalizzato che tenga conto delle reali necessità.

17. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VII, art. 172-179 (attrezzature munite di videoterminali)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Allegato XXXIV (requisiti minimi attrezzature VDT)
  • L. 22 maggio 2017 n. 81 — Lavoro agile (smart working)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti, dirigenti
  • INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
  • UNI EN 12464-1 — Illuminazione dei posti di lavoro in interni
  • UNI EN ISO 9241 — Ergonomia dell’interazione uomo-sistema (postazioni VDT)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dall’attività, dai lavoratori, dalle mansioni e dalla normativa vigente; DVR, sorveglianza sanitaria e formazione devono essere adattati al caso specifico. Per il tuo ufficio ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

Vuoi impostare la sicurezza del tuo ufficio?

Supportiamo la gestione documentale e formativa di studi, uffici e attività terziarie adattata al caso specifico.