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Sicurezza negli uffici e videoterminali: obblighi

Uffici amministrativi, call center, sedi direzionali: le regole del Titolo VII sui videoterminali e gli altri obblighi che valgono anche in ufficio.

Risposta rapida

Anche l’ufficio richiede DVR, RSPP, formazione e addetti alle emergenze dal primo dipendente. Il rischio specifico è il videoterminale: chi lo usa in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause, è videoterminalista (art. 173) e ha diritto a 15 minuti di pausa o cambio di attività ogni 120 minuti e alla sorveglianza sanitaria, con visite biennali dopo i 50 anni o con prescrizioni e quinquennali negli altri casi.

Chi è videoterminalista

Il criterio delle 20 ore settimanali riguarda l’uso effettivo, sistematico e abituale. Per contarle si guardano le mansioni reali (inserimento dati, contabilità, progettazione CAD, assistenza clienti), non il fatto di avere un computer sulla scrivania. La classificazione va scritta nel DVR per mansione e aggiornata quando cambiano i compiti.

La postazione

L’allegato XXXIV fissa i requisiti minimi: schermo orientabile e regolabile, posto a una distanza di circa 50–70 cm e con il bordo superiore all’altezza degli occhi o poco sotto; tastiera separata e inclinabile; piano di lavoro con spazio per appoggiare gli avambracci; sedile stabile, regolabile in altezza, con schienale regolabile; poggiapiedi su richiesta. Le finestre devono avere schermature regolabili e lo schermo va orientato perpendicolarmente alle finestre per evitare riflessi. Con i portatili usati a lungo servono tastiera, mouse e supporto o monitor esterni.

Pause e sorveglianza sanitaria

Le pause di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa (art. 175) possono essere sostituite da attività diverse, e la contrattazione collettiva può definirne le modalità. La sorveglianza sanitaria (art. 176) è obbligatoria per i videoterminalisti, con visita preventiva e periodica; se il medico lo ritiene, si aggiungono accertamenti oftalmologici.

Gli altri rischi dell’ufficio

  • Microclima e illuminazione: temperatura, umidità, ricambi d’aria, correnti dagli impianti.
  • Rischio elettrico: prese multiple a cascata, cavi sui passaggi, impianto e verifiche di terra.
  • Archivi: scaffalature fissate al muro, scale portatili conformi, carichi in alto leggeri.
  • Stress lavoro-correlato: carichi di lavoro, reperibilità, conflitti, da valutare per gruppi omogenei.
  • Lavoro agile: informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici (L. 81/2017, art. 22).

Formazione ed emergenze

La formazione dei lavoratori segue l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: per le attività d’ufficio la parte specifica corrisponde in genere alla classe di rischio basso, ma la classe si determina dal codice ATECO e dalla valutazione dei rischi. Servono addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003, di norma gruppo B o C) e antincendio (D.M. 2 settembre 2021) e un piano di emergenza coordinato con le altre attività dell’edificio.

Errori frequenti

  • Videoterminalisti non individuati, quindi nessuna visita.
  • Pause «recuperate» a fine giornata o accorpate alla pausa pranzo.
  • Sedie non regolabili e portatili usati tutto il giorno senza periferiche.
  • Valutazione dello stress fatta una volta e mai aggiornata.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Ogni quanto si fa la visita per i videoterminalisti?
Secondo l’art. 176 del D.Lgs. 81/2008, salvo diversa indicazione del medico competente, la periodicità è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per quelli che hanno compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi. La visita comprende la valutazione dell’apparato visivo e muscolo-scheletrico.
Chi paga gli occhiali per il computer?
L’art. 176 c. 6 prevede che il datore di lavoro fornisca a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva quando l’esito delle visite ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Gli occhiali da vista ordinari restano a carico del lavoratore.
La pausa di 15 minuti si recupera a fine giornata?
No. La pausa o il cambiamento di attività previsto dall’art. 175 è considerato a tutti gli effetti parte dell’orario di lavoro, non è cumulabile all’inizio o al termine dell’orario e non va recuperata. Il lavoratore può essere adibito ad altre attività che non richiedono il videoterminale.

Fonti normative

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