L’ufficio è classificato come ambiente a basso rischio dall’Accordo Stato-Regioni: formazione 8 ore. Quando un lavoratore utilizza il videoterminale per almeno 20 ore settimanali scattano gli obblighi del Titolo VII D.Lgs. 81/08: pause 15 minuti ogni 120, sorveglianza sanitaria oculistica, valutazione ergonomica della postazione, valutazione stress lavoro-correlato. Smart working e telelavoro richiedono informativa e integrazione del DVR.
1. Quadro normativo: Titolo VII e regole per gli uffici
La sicurezza negli uffici è disciplinata da un quadro normativo articolato. Il riferimento generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico salute e sicurezza), che si applica a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Il documento centrale è il DVR, ai sensi degli artt. 17, 28, 29.
Per gli uffici il riferimento specifico è il Titolo VII (artt. 172-179), che disciplina le attrezzature munite di videoterminali. Definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni dell’art. 175. Per i videoterminalisti scattano obblighi specifici: valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria con esame della vista, pause organizzative, requisiti ergonomici delle postazioni (allegato XXXIV).
Si aggiungono norme trasversali: Titolo II sui luoghi di lavoro (microclima, illuminazione, vie d’uscita, locali sanitari); Titolo III sull’uso delle attrezzature (PC, fotocopiatrici, distruggi-documenti) e DPI; Titolo VIII sugli agenti fisici (in ufficio: comfort acustico e microclima); norme sull’antincendio (D.M. 02/09/2021), sulprimo soccorso (D.M. 388/2003), sul lavoro agile (L. 81/2017).
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2. Definizione di videoterminalista: la soglia delle 20 ore
L’art. 173 lett. c) definisce lavoratore videoterminalista chi utilizza una attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175. Il calcolo si effettua sull’orario settimanale netto effettivo al videoterminale, escludendo pause, riunioni, attività non al VDT, formazione, ferie.
La distinzione è importante perché determina l’applicabilità degli obblighi specifici. Un consulente commerciale che lavora 8 ore al giorno al VDT è videoterminalista a tutti gli effetti. Un magazziniere che usa il VDT solo per stampare bolle 1 ora al giorno non lo è. Un avvocato che redige atti al PC per 5-6 ore al giorno e si reca in udienza 2 giorni a settimana lo è ai fini del Titolo VII: nelle giornate “d’ufficio” supera ampiamente la soglia. Anche con orario part-time, se l’uso al VDT supera 20 ore nette settimanali la qualifica si applica.
Sotto la soglia delle 20 ore il lavoratore non è formalmente videoterminalista e non scattano gli obblighi specifici, ma il datore deve comunque valutare i rischi ergonomici e organizzativi nell’ambito generale del DVR. La sorveglianza sanitaria può essere richiesta dal lavoratore se segnala disturbi visivi o muscoloscheletrici connessi al lavoro.
3. I rischi tipici del lavoro d’ufficio
L’ufficio è formalmente un ambiente a basso rischio, ma i fattori di rischio sono diffusi e i danni cronici significativi. Le principali categorie da valutare nel DVR sono:
| Categoria di rischio | Sorgenti tipiche | Misure prioritarie |
|---|---|---|
| VDT — affaticamento visivo | Monitor non regolati, riflessi, illuminazione errata, schermi piccoli | Sorveglianza oculistica, regolazione luminosità, pause art. 175 |
| Postura e muscoloscheletrico | Sedia non regolabile, scrivania bassa, mouse e tastiera mal posizionati | Postazione ergonomica UNI EN ISO 9241, sedia conforme, pause attive |
| Stress lavoro-correlato | Scadenze, multitasking, conflitti interpersonali, controllo dei tempi | Valutazione INAIL, formazione preposti, riorganizzazione carichi |
| Illuminazione e microclima | Sottoilluminazione, abbagliamento, temperatura non regolabile, secchezza aria | UNI EN 12464-1, regolazione HVAC, schermature finestre, umidificazione |
| Rischio elettrico | Prese sovraccariche, prolunghe, cavi a terra | Verifica DM 37/2008, ciabatte certificate, manutenzione |
| Cadute in piano e ostacoli | Cavi a terra, pavimenti scivolosi, scatole nei corridoi | Bandierine cavi, pulizia, vie d’uscita libere |
| Rischio incendio | Carta, archivi cartacei, dispositivi elettronici, carico d’incendio | Estintori UNI 9994-1, addetti livello 1, prove evacuazione |
| MMC ridotta | Movimentazione archivi, scatoloni, attrezzature | Carrelli, frazionamento carichi, formazione |
| Smart working e infortuni in itinere | Postazione domestica, rientro al lavoro, percorso casa-lavoro | Informativa, checklist, copertura assicurativa INAIL |
4. Valutazione del rischio videoterminale
La valutazione del rischio VDT è parte integrante del DVR e segue i requisiti del Titolo VII e dell’allegato XXXIV. Il datore di lavoro analizza in particolare i rischi per la vista e gli occhi (affaticamento visivo, secchezza, riduzione della capacità di accomodazione), i rischi posturali e legati all’affaticamento fisico o mentale (cervicalgia, lombalgia, tendinopatie del polso, stress da informazione), le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
L’allegato XXXIV dettaglia i requisiti minimi: schermo (caratteri ben definiti, immagine stabile, luminosità e contrasto regolabili, rotabile e orientabile, distanza visiva consigliata 50-70 cm); tastiera (separata dallo schermo, inclinabile, superficie opaca, simboli leggibili); mouse/dispositivo di puntamento; piano di lavoro (dimensioni adeguate, superficie opaca, spazio per avambracci); sedile (regolabile in altezza 42-50 cm, schienale regolabile in altezza e inclinazione, sostegno lombare, 5 razze su rotelle); ambiente (illuminazione, riflessi, rumore, microclima); fattori ergonomici (programmi adeguati al compito).
La valutazione è documentata nel DVR con il numero di postazioni, l’indicazione dei videoterminalisti (lavoratori con orario ≥ 20 ore settimanali), il riferimento alle visite di sorveglianza sanitaria, le misure di miglioramento ergonomico programmate. Va aggiornata in caso di riorganizzazione, cambio tecnologico (es. introduzione di laptop come unico strumento, smart working strutturale).
5. Pause e interruzioni: art. 175 D.Lgs. 81/08
L’art. 175 stabilisce il regime delle pause VDT: il lavoratore videoterminalista ha diritto a un’interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità sono fissate dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale; in assenza si applica il regime di legge. La pausa è considerata orario di lavoro a tutti gli effetti.
La pausa può consistere in un’interruzione completa dell’attività al VDT o in un cambio di attività che riduca il carico visivo e posturale (es. attività che non richiedano uso del computer: telefonate, riunioni, archiviazione cartacea). Non può essere cumulata né anticipata se non in casi eccezionali e va distribuita nell’arco della giornata. Le pause fisiologiche (toilette, pranzo) sono distinte e non rientrano nelle pause VDT.
Nella pratica organizzativa è opportuno predisporre una procedura interna che chiarisca tempi e modalità (es. pausa di 15 minuti alle 10:30 e alle 16:00 per chi lavora ininterrottamente al VDT). Per i lavoratori con turnazione spezzata o con frequenti interruzioni (riunioni, telefonate, attività fuori sede) le pause VDT sono spesso “naturali” e basta documentarle nel DVR.
6. Sorveglianza sanitaria: visite oculistiche e periodicità
L’art. 176 prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori videoterminalisti:
- Visita preventiva prima dell’adibizione, per accertare l’assenza di controindicazioni all’attività.
- Visita periodica con frequenza quinquennale per i lavoratori classificati idonei senza prescrizioni.
- Visita periodica biennale per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni o per quelli con prescrizioni/limitazioni del medico competente.
- Visita a richiesta del lavoratore che lamenti disturbi attribuibili al VDT, anche prima della scadenza periodica.
La visita comprende almeno un esame degli occhi e della vista. In caso di necessità il medico competente prescrive accertamenti specialistici. Se sono necessari dispositivi di correzione specifici per l’attività di videoterminalista (es. occhiali con cura della distanza intermedia) il costo è a carico del datore di lavoro (art. 176 c. 5). I dispositivi di uso comune (occhiali da vista standard) restano a carico del lavoratore.
7. Ergonomia della postazione: scrivania, sedia, monitor
La postazione VDT ergonomica segue la norma UNI EN ISO 9241 e l’allegato XXXIV. Parametri tipici:
- Scrivania: superficie minima 120×80 cm, altezza 70-75 cm, regolabile se possibile (le scrivanie sit-stand riducono il carico posturale), spazio per le gambe libero (almeno 60 cm di profondità).
- Sedia: 5 razze su rotelle, schienale alto regolabile in altezza e inclinazione, sostegno lombare, seduta regolabile in altezza (range 42-50 cm), eventualmente braccioli regolabili.
- Monitor: distanza occhi-schermo 50-70 cm, bordo superiore allo stesso livello degli occhi o leggermente più basso, perpendicolare alle finestre per evitare riflessi, dimensione adeguata al compito (≥ 22” per attività intensive con fogli affiancati).
- Tastiera: separata dal monitor (no laptop usato direttamente come unico strumento senza supporto), inclinabile, spazio di appoggio per gli avambracci 10-15 cm davanti.
- Mouse: posizionato accanto alla tastiera, alla stessa altezza, con appoggio polso ergonomico.
- Poggiapiedi: fornito su richiesta del lavoratore o quando l’altezza della sedia non permette appoggio piano dei piedi al pavimento.
Per i lavoratori che utilizzano laptop come strumento principale è indispensabile fornire monitor esterno, tastiera e mouse separati: l’uso prolungato del laptop “da solo” impone una postura cervico-dorsale dannosa.
8. Illuminazione, microclima e qualità dell’aria
La norma di riferimento per l’illuminazione è UNI EN 12464-1. I livelli minimi raccomandati per gli uffici sono: 500 lux sul piano di lavoro per attività al VDT, lettura, scrittura; 300 lux per sale riunioni; 200 lux per corridoi; 100 lux per magazzini. Vanno minimizzati abbagliamento diretto (sorgenti luminose nel campo visivo) e indiretto (riflessi sui monitor). Le finestre vanno schermate con tende o veneziane orientabili. La valutazione strumentale con luxmetro è prassi consolidata.
Il microclimain ufficio segue UNI EN ISO 7730 (indici PMV-PPD). Range di comfort tipici: temperatura 20-24°C in inverno, 23-26°C in estate; umidità relativa 40-60%; velocità dell’aria < 0,15 m/s. Le sensazioni di disagio (correnti, secchezza, surriscaldamento, mancanza di ricambio) vanno valutate anche tramite questionari ai lavoratori, integrando misurazioni puntuali. L’impianto HVAC va manutenuto periodicamente (cambio filtri, pulizia canali, controllo legionella per torri evaporative).
La qualità dell’aria in uffici moderni dipende da ricambio d’aria (almeno 7-10 l/s per persona secondo UNI EN 16798), assenza di inquinanti specifici (formaldeide da arredi nuovi, COV da stampanti laser, particolato), pulizia tappeti e moquette. In uffici open-space va valutato anche il rumore di fondo(conversazioni multiple, telefonate, stampanti): livelli accettabili per attività cognitive intense sono < 45-55 dB(A) secondo UNI EN ISO 11690-1.
9. Stress lavoro-correlato negli uffici
Lo stress lavoro-correlato è una delle cause principali di disagio nei settori terziario e dei servizi. La valutazione è obbligatoria ex art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08 per tutte le aziende. La metodologia INAIL prevede due livelli:
- Valutazione preliminare: check-list di indicatori oggettivi (eventi sentinella: infortuni, near miss, assenze, turnover, sanzioni disciplinari, sentenze) e fattori di contesto e contenuto del lavoro (autonomia, ruolo, carico, orari, rapporti interpersonali, ambiente fisico).
- Valutazione approfondita: solo se la preliminare evidenzia criticità. Utilizza questionari validati ai lavoratori (es. HSE indicator tool, OPRA, valutazione organizzativa), focus group, analisi qualitative.
Negli uffici i fattori di stress più frequenti sono i carichi intellettuali elevati, le scadenze multiple, il controllo dei tempi, i conflitti interpersonali (con clienti, utenti, colleghi, capi), la difficoltà a conciliare lavoro e vita privata (specie con smart working male organizzato). Le misure organizzative (riorganizzazione carichi, formazione sulle competenze trasversali dei preposti, comunicazione interna, sportelli di ascolto) sono spesso più efficaci di interventi sui singoli.
10. Smart working e telelavoro: DVR e informativa
Il lavoro agile è disciplinato dalla L. 22/05/2017 n. 81 e dalla normativa attuativa. Si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si svolge in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza vincoli di postazione fissa, sulla base di un accordo individuale fra lavoratore e datore. La L. 81/2017 art. 22 obbliga il datore a garantire la salute e sicurezza del lavoratore in smart working, consegnandogli un’informativa scritta con i rischi generali e specifici dell’attività resa da remoto.
Sul piano del DVR, l’azienda deve includere una sezione specifica sul lavoro agile:
- Rischi della postazione domestica (ergonomia, illuminazione, microclima, isolamento).
- Rischio VDT esteso (le ore al videoterminale possono aumentare in smart working).
- Rischi psicosociali (isolamento, sovraccarico, difficoltà di disconnessione).
- Gestione delle emergenze a distanza (cosa fare in caso di infortunio, informativa al datore).
- Diritto alla disconnessione (orari, fasce di reperibilità, gestione email serali).
È buona prassi predisporre una checklist della postazione domestica auto-compilata dal lavoratore (sedia, scrivania, monitor, illuminazione, ricambio d’aria, pavimento, cavi elettrici) e una procedura di segnalazione infortuni in smart working. Gli infortuni in smart working sono coperti dall’assicurazione INAIL secondo le regole specifiche (anche infortunio in itinere se il lavoratore raggiunge un luogo concordato per lavorare).
11. DVR per uffici a basso rischio
Il DVR di un ufficio deve coprire i contenuti minimi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 anche se l’attività è classificata a basso rischio. Per le PMI in ambito terziario sono ammessi modelli editoriali semplificati ai sensi del DM 30/11/2012 e successivi aggiornamenti, purché tutte le sezioni siano coperte. Sezioni tipiche di un DVR ufficio:
- Descrizione attività, organigramma, mansioni e turnazioni.
- Identificazione pericoli per mansione e luogo (postazioni VDT, sala riunioni, archivio, reception).
- Stima dei rischi con matrice probabilità-danno.
- Misure tecniche, organizzative, procedurali in atto.
- DPI consegnati (in ufficio: limitati a guanti per archivio polveroso, sedute ergonomiche come dispositivi).
- Programma di miglioramento con responsabili e scadenze.
- Valutazione stress lavoro-correlato secondo metodologia INAIL.
- Valutazione VDT con elenco videoterminalisti e periodicità visite.
- Valutazione differenze di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale.
- Smart working (informativa, checklist, copertura).
- Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenza.
- Verbale consultazione RLS e firma con data certa.
Documenti minimi per un ufficio — checklist sintetica
- DVR completo con valutazione VDT e stress lavoro-correlato
- Elenco videoterminalisti (≥ 20 ore settimanali) con sorveglianza sanitaria
- Nomine RSPP, RLS, medico competente (se videoterminalisti), addetti emergenza
- Attestati formazione lavoratori 8 ore (4 generale + 4 specifica rischio basso)
- Misurazioni illuminamento sul piano di lavoro (UNI EN 12464-1)
- Accordo individuale di smart working + informativa sui rischi
- Checklist postazione domestica per lavoratori in smart working
- Piano di emergenza con planimetria di evacuazione esposta
- Manutenzione semestrale estintori UNI 9994-1
- Conformità impianto elettrico ex DM 37/2008
- Verbale consegna sedute/monitor ergonomici
- Eventuali occhiali correttivi per videoterminalisti a carico azienda
12. Formazione lavoratori rischio basso 8 ore
Gli uffici (gran parte dei codici ATECO 64-82, 85-94) sono classificati come rischio bassodall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione lavoratori è:
- Formazione generale 4 ore: concetti di rischio e danno, prevenzione e protezione, organizzazione del sistema di prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
- Formazione specifica 4 ore: rischi specifici della mansione (VDT, ergonomia, stress, microclima, illuminazione, emergenza ufficio).
- Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni con i contenuti previsti dall’Accordo.
- Preposti: percorso aggiuntivo 8 ore + aggiornamento periodico (biennale dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025).
- Dirigenti: 16 ore + aggiornamento periodico.
- Datore di lavoro RSPP rischio basso: 16 ore + aggiornamento.
La formazione generale può essere erogata in FAD asincrona, blended o aula; la formazione specifica ammette FAD sincrona o aula. Gli attestati vanno conservati in azienda e sono soggetti a verifica ispettiva. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha introdotto modifiche significative su contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento.
13. Antincendio livello 1 negli uffici e DM 02/09/2021
Il D.M. 02/09/2021 ha sostituito il DM 10/03/1998 per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. La maggior parte degli uffici è classificabile al livello 1: formazione addetti antincendio di 4 ore, aggiornamento periodico secondo l’allegato III. Uffici di grandi dimensioni, multipiano, con archivi cartacei estesi, sale conferenze a forte affluenza, possono ricadere nel livello 2 (8 ore).
Misure tecniche tipiche: estintori a polvere e a CO2 dimensionati per superficie e carico d’incendio (sulle dorsali di passaggio, vicino ai quadri elettrici); segnaletica fotoluminescente di emergenza; illuminazione di emergenza con autonomia minima 60 minuti; piano di emergenza con planimetria esposta; prove di evacuazione annuali documentate; vie d’uscita libere e non ostruite da archivi o arredi.
Il primo soccorso segue il D.M. 388/2003. Le aziende di gruppo B (uffici con più di 5 lavoratori in settori non ad alto rischio infortunistico) richiedono cassetta di primo soccorso completa (allegato 1), corso addetti 12 ore con aggiornamento triennale (4 ore). Le aziende di gruppo C (meno di 5 lavoratori, non ad alto rischio) corso 8 ore con pacchetto di medicazione (allegato 2).
14. Sanzioni e controlli
Anche negli uffici le ispezioni dell’ASL/ATS e dell’INL possono concludersi con sanzioni rilevanti. Le violazioni più frequentemente contestate:
- DVR generico o non aggiornato: art. 55 D.Lgs. 81/08 — arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 euro per omessa redazione; ammenda 2.457-6.292 euro per carenza grave.
- Sorveglianza sanitaria mancante per videoterminalisti: art. 55 — arresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 euro.
- Mancata valutazione stress lavoro-correlato: equiparata a carenza DVR.
- Mancata formazione lavoratori: art. 55 — arresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 euro per lavoratore non formato.
- Mancata nomina addetti emergenza: ammenda specifica.
- Smart working senza informativa: violazione L. 81/2017 art. 22 con sanzione amministrativa.
Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 consentono la regolarizzazione con pagamento ridotto a un quarto del massimo. Per uffici la prima ispezione si conclude più frequentemente con prescrizioni che con sanzioni penali immediate, ma le inadempienze non regolarizzate aprono il fascicolo alla Procura.
15. Casi pratici: studi professionali, commercialisti, IT
Studio legale o di commercialista con 5-8 dipendenti
Uno studio professionale tipico (legale, commercialista, notaio, consulente del lavoro) con segretarie, praticanti e collaboratori deve: redigere DVR completo includendo VDT, ergonomia, stress, smart working; classificare tutti i lavoratori con uso VDT ≥ 20 ore come videoterminalisti; nominare medico competente che eseguirà visite quinquennali (o biennali per over 50); designare RSPP esterno o assumere il ruolo come datore-RSPP previa formazione 16 ore; erogare ai lavoratori 8 ore di formazione iniziale + aggiornamento 6 ore ogni 5 anni; nominare 1-2 addetti antincendio livello 1 e 1-2 addetti primo soccorso gruppo B. La nostra sezione dedicata agli uffici offre maggiori dettagli.
Sede commerciale con 15-30 dipendenti
Una società con sede uffici mediamente strutturata (commerciale, amministrazione, IT) richiede attenzione maggiore: organico più ampio implica nomine multiple di addetti emergenza distribuiti per piano e turno, valutazione stress più strutturata (preliminare INAIL + eventuale approfondita con questionari), gestione smart working con accordi individuali, eventuale valutazione MMC per archivisti e personale logistico interno, attenzione alla qualità dell’aria in open-space.
Software house e IT
Le aziende IT presentano specificità rilevanti: uso intensivo del VDT (frequentemente superiore a 8 ore al giorno con picchi su scadenze release), lavoro in smart working strutturale, stress da scadenze ricorrenti e da incident on-call. La valutazione VDT va particolarmente curata: monitor di grandi dimensioni o doppi monitor, sedie ergonomiche di qualità, regole di disconnessione, gestione del lavoro a turni per i team di supporto 24/7. Lo stress lavoro-correlato richiede approfondita valutazione con coinvolgimento dei team tecnici.
FAQ — Sicurezza uffici e VDTFAQ
Tutti i lavoratori che usano il computer sono videoterminalisti?
Quanto durano e con che frequenza vanno fatte le pause VDT?
La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria per gli uffici?
L’ufficio è veramente un ambiente a basso rischio?
Lo smart working / telelavoro va incluso nel DVR?
Cosa controlla l’ASL/ATS in un ufficio?
Quali parametri di illuminazione devo garantire?
Quanti addetti antincendio e primo soccorso devo nominare in un ufficio?
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria anche negli uffici?
Sono titolare individuale con uno studio professionale: devo fare il DVR?
Lo smart working richiede una visita medica del videoterminalista a casa?
Quanto costa la consulenza DVR per un piccolo ufficio?
17. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VII, art. 172-179 (attrezzature munite di videoterminali)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Allegato XXXIV (requisiti minimi attrezzature VDT)
- L. 22 maggio 2017 n. 81 — Lavoro agile (smart working)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti, dirigenti
- INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
- UNI EN 12464-1 — Illuminazione dei posti di lavoro in interni
- UNI EN ISO 9241 — Ergonomia dell’interazione uomo-sistema (postazioni VDT)
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dall’attività, dai lavoratori, dalle mansioni e dalla normativa vigente; DVR, sorveglianza sanitaria e formazione devono essere adattati al caso specifico. Per il tuo ufficio ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.
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