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Guida 2026 alla Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza

Durate, modalità, soggetti formatori, attestato valido, aggiornamento quinquennale e sanzioni: tutto quello che cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Ogni lavoratore deve ricevere formazione generale (4 ore) e specifica (4, 8 o 12 ore in base al rischio della mansione) entro 60 giorni dall’assunzione, ai sensi degli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. L’aggiornamento è quinquennale, 6 ore. La formazione deve concludersi con verifica di apprendimento e attestato nominativo conforme; in mancanza scattano sanzioni penali per il datore.

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L’obbligo normativo: artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08

La formazione dei lavoratori non è una scelta organizzativa ma un obbligo non delegabile del datore di lavoro, sancito dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza). L’art. 36 disciplina l’informazione: il datore deve informare ogni lavoratore sui rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività, sulle misure di prevenzione adottate, sui rischi specifici della mansione, sui nominativi dei preposti, del RSPP, del medico competente e degli addetti alle emergenze. L’art. 37 disciplina la formazione vera e propria: il datore assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione si articola in due moduli: uno generale, comune a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore, e uno specifico legato ai rischi della mansione e dell’ambiente di lavoro. L’art. 37 c. 2 demanda alla Conferenza permanente Stato-Regioni la definizione di durate, contenuti minimi e modalità: il quadro originario è stato l’Accordo del 21 dicembre 2011, mentre dal 17 aprile 2025 è in vigore un nuovo Accordo che ridisegna la materia razionalizzando tutti i percorsi formativi previsti dal Testo Unico, incluso quello dei lavoratori. Il datore deve garantire che la formazione si svolga in orario di lavoro e senza alcun onere economico per il lavoratore (art. 37 c. 12), elemento spesso dimenticato e oggetto di contestazioni in sede ispettiva.

L’obbligo si applica a partire dal momento in cui inizia il rapporto di lavoro: il lavoratore non può essere adibito alla mansione senza aver completato — o quanto meno avviato secondo un calendario certo — il percorso formativo. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Cassazione penale, che considera la mancata formazione una concausa della responsabilità del datore in caso di infortunio. La formazione non assolve da sola gli obblighi prevenzionistici, ma è parte integrante del sistema di gestione che ruota attorno al DVR.

È bene precisare che la formazione è solo uno dei tre pilastri previsti dal Testo Unico per la consapevolezza dei lavoratori: informazione (art. 36), formazione (art. 37 c. 1) e addestramento (art. 37 c. 5). I tre concetti non sono sinonimi. L’informazione è la trasmissione di nozioni, dati e regole. La formazione è un processo educativo strutturato che mira a far acquisire competenze, sviluppare consapevolezza e cambiare comportamenti, conclusa da una verifica di apprendimento. L’addestramento, invece, è la trasmissione pratica delle tecniche per usare correttamente attrezzature, macchine, impianti, sostanze o DPI: si svolge sul campo, in affiancamento al preposto o a un lavoratore esperto, e va verbalizzato in apposito registro. Confondere i tre piani — ad esempio chiamare “formazione” la consegna di un foglio con istruzioni — è uno degli errori più ricorrenti rilevati dagli ispettori del lavoro nelle PMI italiane, perché determina la mancata realizzazione di un obbligo normativo distinto.

Va inoltre ricordato che la formazione è un obbligo del datore di lavoro non delegabile in senso sostanziale: la materiale erogazione del corso può essere affidata a un soggetto formatore esterno, ma la responsabilità di garantire che ciascun lavoratore l’abbia ricevuta resta in capo al datore. Le deleghe ex art. 16 D.Lgs. 81/08 possono coinvolgere dirigenti per la gestione del processo formativo (programmazione, scelta del fornitore, monitoraggio scadenze) ma non sollevano il datore dall’obbligo finale. È quindi opportuno, anche nelle realtà più piccole, formalizzare un piano formativo annuale, allinearlo al piano di formazione quinquennale del DVR e tenerne traccia con un cruscotto interno o con il supporto di un consulente che gestisca gli alert sulle scadenze.

Chi è il lavoratore ai fini della formazione (art. 2 D.Lgs. 81/08)

La definizione di lavoratore contenuta nell’art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 è volutamente ampia: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione». Sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di società o cooperative, l’associato in partecipazione, i soggetti in tirocinio formativo o di orientamento, gli allievi di istituti di istruzione che utilizzano laboratori e attrezzature, i volontari del Servizio Civile, i collaboratori coordinati e continuativi.

Questa nozione estesa è cruciale per individuare gli obbligati: anche chi non è dipendente con contratto subordinato deve ricevere la formazione se è inserito nell’organizzazione di un datore. Restano fuori solo i lavoratori realmente autonomi (per i quali vale l’art. 21), il datore di lavoro persona fisica e i collaboratori familiari quando rispettano i requisiti dell’art. 230-bis c.c. Per gli amministratori e i soci che svolgono attività operativa la giurisprudenza chiede la formazione: la mera carica societaria non esclude la qualifica di lavoratore se la persona partecipa al ciclo produttivo.

Per ogni mansione il datore deve documentare per iscritto, in genere all’interno del DVR o del libretto formativo, quali rischi sono associati a quella posizione e quali moduli specifici sono stati erogati. La coerenza tra mansionari, valutazione dei rischi e formazione svolta è uno dei primi controlli che eseguono ASL e Ispettorato del Lavoro durante un sopralluogo.

Il quadro dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo Stato-Regioni Rep. n. 78/CSR del 17 aprile 2025 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel maggio 2025 — riunifica in un unico testo i percorsi formativi previsti dal Testo Unico, superando i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016. L’obiettivo è semplificare la materia eliminando duplicazioni, allineare i contenuti minimi alle evoluzioni tecnologiche e normative (digitalizzazione del lavoro, lavoro agile, intelligenza artificiale, sostenibilità), e introdurre criteri qualitativi uniformi per i soggetti formatori.

L’impianto della formazione lavoratori resta articolato su modulo generale + modulo specifico, ma con alcune novità rilevanti. Vengono definiti più rigorosamente i requisiti dei docenti, il dimensionamento massimo delle aule, i criteri per la videoconferenza sincrona equiparata all’aula, le condizioni di e-learning ammesso, le modalità di tracciamento delle presenze e la verifica finale di apprendimento. È stata inoltre dettagliata la fase di erogazione, riconoscendo formalmente la registrazione delle sessioni come elemento di tracciabilità.

Il regime transitorio prevede che le formazioni avviate prima del 17 aprile 2025 possano concludersi secondo il quadro previgente; quelle iniziate dopo si svolgono interamente secondo il nuovo Accordo. I percorsi di aggiornamento già pianificati con i programmi del 2011 restano validi se erogati entro le scadenze previste. Per i lavoratori già formati alla data di entrata in vigore non occorre rifare la formazione di base: l’aggiornamento quinquennale assorbe l’adeguamento ai nuovi contenuti.

Formazione generale e formazione specifica: durate e contenuti

La formazione generale ha durata di 4 ore ed è uguale per tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore o dal livello di rischio. I contenuti riguardano i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei soggetti aziendali (datore, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, RLS, medico competente), gli organi di vigilanza, controllo e assistenza. È un modulo introduttivo che fornisce il linguaggio comune del sistema prevenzionistico.

La formazione specifica è invece commisurata al livello di rischio del settore ATECO di appartenenza dell’azienda:

  • Rischio basso — 4 ore: uffici, servizi, commercio non alimentare, attività artigianali a basso impatto, organizzazioni di servizi.
  • Rischio medio — 8 ore: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, pubblica amministrazione con attività operative, istruzione, sanità non ospedaliera.
  • Rischio alto — 12 ore: costruzioni, industria manifatturiera, chimica, estrazione, metallurgia, sanità ospedaliera, gestione rifiuti, energia.

Per individuare il livello di rischio si utilizza la tabella ATECO allegata all’Accordo. Quando un’azienda svolge attività di settori diversi, prevale il livello più elevato per i lavoratori esposti a rischi di quel settore. Il datore può comunque decidere di erogare formazione di livello superiore rispetto al minimo previsto (ad esempio, formazione da 12 ore in un settore classificato a rischio medio): la scelta migliorativa è sempre ammessa.

I contenuti del modulo specifico includono i rischi infortuni, meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, da movimentazione carichi, da videoterminali, da ambienti di lavoro, da agenti cancerogeni e mutageni quando presenti, da incendio, da rumore, da vibrazioni, da microclima e illuminazione, da stress lavoro-correlato, da movimentazione manuale, oltre alle procedure di sicurezza e ai DPI specifici della mansione. Per ciascuna voce i contenuti devono essere calibrati sulla realtà aziendale: descrivere il rischio rumore in un ufficio è formalmente conforme ma sostanzialmente inutile.

Modalità di erogazione ammesse

L’Accordo 2025 conferma e amplia le modalità di erogazione: aula, videoconferenza sincrona equiparata all’aula, ed e-learning per i moduli compatibili. La scelta non è libera: alcuni moduli sono erogabili solo in presenza o in sincrono, altri sono ammessi anche in e-learning.

La formazione in aula è il riferimento storico: docente fisicamente presente, partecipanti in presenza, registro firme, capienza massima 35 partecipanti. Le aule devono garantire visibilità, audio e proiezione adeguati. Per esercitazioni pratiche e simulazioni il numero massimo si riduce.

La videoconferenza sincrona è ammessa per tutti i moduli con eccezioni puntuali (alcune esercitazioni pratiche degli addetti antincendio o primo soccorso). Richiede sistema che consenta interazione bidirezionale audio-video continua, identificazione certa del partecipante, presenza attiva controllata, registro elettronico delle presenze con login/logout tracciabili. È equiparata all’aula a tutti gli effetti.

L’e-learning è ammesso per la formazione generale dei lavoratori, per la formazione specifica a rischio basso (4 ore), per i moduli di aggiornamento e per la parte teorica di alcuni percorsi (preposti, dirigenti). I moduli specifici a rischio medio e alto richiedono almeno una parte in aula o videoconferenza sincrona. La piattaforma e-learning deve garantire: tracciamento del tempo di fruizione, verifiche intermedie obbligatorie, sistema antifrode (controllo che il discente sia attivo), verifica finale con esito tracciato, attestato generato automaticamente solo dopo superamento.

È vietata la cosiddetta formazione “autoapprendimento” mediante dispense lette senza tracciamento: la mera consegna di un manuale non integra la formazione richiesta. Allo stesso modo non è ammessa la videoregistrazione di una lezione fatta a sé stante, senza piattaforma di tracciamento e verifica.

Soggetti formatori riconosciuti (paragrafo 5.1 Accordo)

La formazione può essere erogata esclusivamente da soggetti formatori qualificati. L’Accordo individua un elenco tassativo:

  • Le Regioni e le Province autonome direttamente o tramite proprie strutture tecniche.
  • Le università, gli istituti di istruzione universitaria e i centri di ricerca pubblici.
  • Le scuole di specializzazione in medicina del lavoro.
  • Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici da loro promossi.
  • Gli ordini e collegi professionali per la formazione dei propri iscritti.
  • Gli enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome per la formazione in materia di salute e sicurezza.
  • Le aziende per la formazione del proprio personale, purché dispongano dei requisiti dei docenti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 e di un sistema di gestione documentato.
  • I fondi interprofessionali per la formazione continua, limitatamente ai propri aderenti, mediante enti attuatori qualificati.

I docenti devono possedere i requisiti del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: combinazione di titolo di studio, esperienza didattica e/o esperienza professionale in materia. Per docenti senior con esperienza pluriennale è riconosciuta l’equivalenza in deroga ai titoli formali. Ogni soggetto formatore deve mantenere un sistema documentato di gestione della formazione: programmi, registri presenze, verifiche, attestati, archivio almeno decennale.

Tabella riepilogativa delle durate per ruolo

Le durate variano in base al ruolo aziendale e al rischio. Tabella di sintesi:

RuoloRischio bassoRischio medioRischio altoAggiornamento
Lavoratore (generale + specifica)4 + 4 ore4 + 8 ore4 + 12 ore6 ore / 5 anni
Preposto8 ore aggiuntive rispetto a quella di lavoratore6 ore / 2 anni
Dirigente16 ore6 ore / 5 anni
Datore di lavoro RSPP16 ore32 ore48 ore6/10/14 ore / 5 anni
RLS32 ore iniziali4 ore (≤50 dip.) / 8 ore (>50) / anno
Addetto antincendio livello 1 / 2 / 34 / 8 / 16 ore2 / 5 / 8 ore / 3 anni
Addetto primo soccorso (gruppo A / B-C)16 / 12 ore6 / 4 ore / 3 anni

Le durate sopra riportate sono i minimi: il datore può sempre estendere il monte ore. Per ruoli speciali (PES/PAV/PEI per impianti elettrici, addetti carrelli elevatori, gru, PLE, ecc.) si applicano gli accordi specifici (Accordo 22/02/2012 sulle attrezzature) che non sono assorbiti dal modulo specifico del lavoratore: vanno aggiunti.

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni

La formazione del lavoratore non si esaurisce con i corsi iniziali: l’art. 37 c. 6 impone un aggiornamento periodico. L’Accordo conferma la durata di 6 ore con scadenza quinquennale a partire dalla data di completamento della formazione specifica (non da quella generale). Il quinquennio si calcola in modo continuativo: se un lavoratore termina la formazione specifica il 10/04/2026, dovrà completare l’aggiornamento entro il 10/04/2031.

I contenuti dell’aggiornamento sono: approfondimenti normativi e tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione, evoluzione delle conoscenze su mansioni svolte. L’aggiornamento può essere erogato in e-learning per tutte le classi di rischio, fermo restando il tracciamento e la verifica finale.

In caso di cambio mansione che esponga il lavoratore a rischi nuovi e diversi, l’art. 37 c. 4 lett. b) impone una formazione supplementare. La giurisprudenza ha chiarito che il cambio mansione “rilevante” comporta l’erogazione del modulo specifico relativo al nuovo livello di rischio, non solo un aggiornamento. È buona prassi documentare la valutazione di equivalenza/integrazione nel libretto formativo del lavoratore.

Casi particolari: somministrati, tirocinanti, soci, autonomi

La formazione si applica a tutti i lavoratori dell’organizzazione, ma per alcune tipologie contrattuali esistono regole specifiche:

  • Lavoratori somministrati: l’art. 35 D.Lgs. 81/2015 attribuisce l’obbligo di formazione generale e specifica all’agenzia di somministrazione (datore di lavoro formale), mentre l’utilizzatore deve fornire informazione sui rischi specifici della propria attività e la formazione integrativa quando la mansione comporta rischi non coperti dalla formazione iniziale. Le parti possono contrattualmente ridistribuire gli oneri, ma la responsabilità penale di entrambe resta.
  • Tirocinanti e stagisti: equiparati a lavoratori dall’art. 2 D.Lgs. 81/08, ricevono la formazione a carico del soggetto ospitante. La formazione deve precedere l’avvio del tirocinio; è frequente in ispezione contestare la mancata formazione del tirocinante.
  • Soci di cooperative o società che prestano attività: se svolgono un’attività operativa nell’ambito dell’organizzazione sono equiparati a lavoratori e devono ricevere la stessa formazione.
  • Lavoratori autonomi: l’art. 21 D.Lgs. 81/08 prevede solo facoltà di usufruire della formazione; l’obbligo scatta quando il committente li equipara a lavoratori dipendenti o quando operano in cantieri temporanei o mobili (Titolo IV).
  • Apprendisti: ricevono formazione completa, oltre alla formazione obbligatoria prevista dal contratto di apprendistato. Per gli apprendisti minorenni si applicano tutele aggiuntive (D.Lgs. 345/1999).
  • Lavoratori stranieri: l’art. 37 c. 13 richiede che la formazione avvenga «previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare»; in pratica occorre erogare il corso in lingua comprensibile o tramite interprete qualificato.
  • Lavoratori stagionali: stesso obbligo di formazione; alcuni settori (turismo, agricoltura) consentono moduli concentrati prima dell’avvio della stagione con erogazione plurirstagionale.
  • Lavoratori distaccati: la formazione resta a carico del datore distaccante; il distaccatario fornisce informazione sui rischi specifici.

La verifica finale di apprendimento

L’Accordo 2025 conferma che ogni percorso formativo si conclude con una verifica di apprendimento. Per la formazione generale e specifica dei lavoratori è ammessa la verifica mediante test scritto a risposta multipla (almeno 10 domande per il modulo generale, almeno 20 per quello specifico a rischio alto) oppure colloquio orale strutturato. Per l’e-learning la verifica è obbligatoriamente tracciata dalla piattaforma.

La soglia di superamento è di norma il 70% delle risposte corrette. In caso di mancato superamento, il discente ripete la prova; superato il secondo tentativo deve essere previsto un percorso di recupero documentato. Le evidenze della verifica (test compilato, esito, firma del docente) sono parte integrante del registro formativo e devono essere conservate per almeno dieci anni.

La verifica è elemento essenziale: in assenza di prova superata l’attestato non può essere rilasciato. È contestabile in sede ispettiva il corso che riporta solo monte ore senza traccia documentale di verifica. È buona prassi conservare il quiz timbrato dal docente o l’export PDF dalla piattaforma e-learning.

Caratteristiche di un attestato valido

L’attestato di formazione non è un mero documento di cortesia: è il certificato che attesta l’adempimento di un obbligo penalmente sanzionato. Per essere valido deve contenere:

  • Dati identificativi del soggetto formatore (denominazione, sede, P.IVA, eventuale accreditamento regionale con n. di iscrizione).
  • Dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale).
  • Dati del datore di lavoro / azienda di appartenenza (denominazione, sede, P.IVA).
  • Titolo del corso, indicazione della normativa di riferimento (art. 37 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni 17/04/2025), classe di rischio e mansione.
  • Monte ore complessivo e ore svolte, indicazione della modalità (aula / videoconferenza sincrona / e-learning) e date di inizio e fine.
  • Esito positivo della verifica finale.
  • Firma del responsabile del progetto formativo e firma del legale rappresentante del soggetto formatore.
  • Numero progressivo identificativo dell’attestato e indicazione della data di scadenza per l’aggiornamento.

La firma può essere autografa o digitale. L’attestato è nominativo del lavoratore: appartiene a lui e lo accompagna nei successivi rapporti di lavoro, evitando duplicazioni della formazione di base. Il datore conserva copia originale; in ispezione viene esibita la copia con la verifica di apprendimento allegata.

Documenti che dimostrano la formazione del lavoratore

  • Attestato nominativo della formazione generale (4 ore)
  • Attestato nominativo della formazione specifica (4, 8 o 12 ore)
  • Registro presenze firmato con ore e date di svolgimento
  • Test di verifica dell’apprendimento con esito
  • Programma del corso con contenuti e docenti
  • Curriculum del docente con requisiti D.I. 6 marzo 2013
  • Registro elettronico per videoconferenza con login/logout
  • Tracciamento e-learning con tempo di fruizione e verifiche
  • Libretto formativo del lavoratore aggiornato
  • Promemoria scadenze aggiornamento quinquennale
  • Eventuale formazione integrativa per cambio mansione
  • Verifiche di comprensione linguistica per lavoratori stranieri

Tempi di adempimento: entro 60 giorni dall’assunzione

L’art. 37 c. 4 lett. a) impone che la formazione avvenga in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione. L’Accordo Stato-Regioni specifica che la formazione completa (generale + specifica) deve essere erogata entro 60 giorni dall’assunzione. Prima del completamento il lavoratore non può essere adibito a mansioni che comportano rischi non coperti dalla formazione svolta; è ammessa l’adibizione a mansioni di osservazione/affiancamento con preposto presente.

Per le mansioni a rischio elevato (cantieri edili, lavori in quota, spazi confinati, lavorazioni con agenti cancerogeni o atmosfere esplosive) molti CCNL e le buone prassi richiedono la formazione prima dell’inizio della mansione, non semplicemente entro 60 giorni. Il rispetto del termine non sana il rischio penale: se nel periodo intermedio si verifica un infortunio, la mancata formazione è considerata concausa.

Le aziende strutturate adottano un calendario formativo permanente: corsi mensili o bimestrali interni che assorbono i nuovi assunti immediatamente. Le PMI ricorrono a enti formatori esterni con classi inter-aziendali. La formazione e-learning consente di erogare la parte generale subito, lasciando la specifica al primo turno disponibile.

Errori comuni da evitare

  • Erogare solo la formazione generale e considerare la specifica come “facoltativa” o assorbita dall’addestramento informale.
  • Utilizzare moduli di e-learning per rischi medi o alti dove non è ammesso.
  • Affidare la formazione a docenti senza requisiti del D.I. 6 marzo 2013.
  • Omettere la verifica di apprendimento o non conservarne le evidenze.
  • Rilasciare attestati privi di numero progressivo, di indicazione della classe di rischio o senza firma del responsabile didattico.
  • Non aggiornare il libretto formativo dei lavoratori al cambio mansione.
  • Confondere la formazione del lavoratore con la formazione del preposto: il preposto richiede sempre 8 ore aggiuntive, non sostitutive.
  • Saltare l’aggiornamento quinquennale o erogarlo in ritardo: l’attestato scade e il lavoratore è considerato non formato.
  • Erogare la formazione fuori orario di lavoro o con onere economico per il lavoratore, in violazione dell’art. 37 c. 12.
  • Formare i lavoratori stranieri senza verifica preventiva della comprensione linguistica.
  • Considerare i tirocinanti, gli stagisti o i soci come non destinatari dell’obbligo.
  • Non integrare la formazione con la specifica per attrezzature (carrelli, PLE, gru) regolata dall’Accordo 22/02/2012.

Sanzioni: cosa rischia il datore di lavoro

L’art. 55 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 81/08 punisce la violazione dell’obbligo di formazione dei lavoratori con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La sanzione si applica per ciascun lavoratore non formato: in caso di formazione carente di più dipendenti l’importo si moltiplica.

La violazione è regolarizzabile attraverso il meccanismo della prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza fissa un termine per adempiere, al termine del quale, in caso di completamento, il reato si estingue con pagamento di un importo pari a un quarto del massimo dell’ammenda (1.597,06 euro per la mancata formazione). Se la regolarizzazione non avviene, il procedimento penale prosegue.

In caso di infortunio sul lavoro la mancata formazione è quasi sempre considerata concausa della responsabilità penale del datore (lesioni colpose ex art. 590 c.p. o omicidio colposo ex art. 589 c.p.), con aggravante della violazione della normativa antinfortunistica. La giurisprudenza tende a riconoscere un nesso causale tra la mancata formazione e l’evento, anche se l’infortunio è dovuto a comportamento imprudente del lavoratore: la formazione, infatti, dovrebbe aver fornito gli strumenti per riconoscere il rischio.

Sul piano amministrativo INAIL può rivalersi sul datore (azione di regresso) per le prestazioni erogate al lavoratore infortunato non formato. Le aziende oggetto di gravi infortuni con formazione mancante perdono inoltre l’accesso a sconti tariffari (oscillazione del tasso) e a bandi pubblici.

È particolarmente delicato il caso degli infortuni occorsi a lavoratori il cui attestato è scaduto perché l’aggiornamento quinquennale non è stato erogato in tempo. La giurisprudenza più recente — tra cui pronunce della Cassazione penale del 2023 e del 2024 — qualifica la mancata o tardiva erogazione dell’aggiornamento come violazione dell’art. 37 a tutti gli effetti, equiparandola a una formazione assente. Anche quando il lavoratore aveva ricevuto la formazione iniziale, il superamento dei cinque anni senza aggiornamento azzera la posizione formativa e fa scattare le sanzioni come per un mai-formato.

Va inoltre considerato l’impatto reputazionale e commerciale. Molti capitolati di gare pubbliche e clausole contrattuali con grandi committenti privati richiedono la dichiarazione di conformità della formazione e l’esibizione degli attestati. Una verbalizzazione di violazione, anche sanata, può limitare l’accesso a bandi nei due-tre anni successivi. Le polizze D&O e le coperture RC professionali possono essere ridotte o non riconosciute in caso di gravi violazioni accertate. La formazione, vista in chiave ESG, è inoltre uno degli indicatori di base nei rating di sostenibilità sociale (criterio S del framework ESG), oggi sempre più richiesto da banche e investitori istituzionali.

Costi indicativi della formazione

I costi della formazione lavoratori dipendono dal numero di partecipanti, dalla modalità di erogazione, dalla classe di rischio e dal soggetto formatore scelto. I valori che seguono sono indicativi di mercato 2026 e devono essere adattati al caso specifico:

  • Formazione generale (4h) in e-learning: 25-60 euro a lavoratore.
  • Formazione specifica rischio basso (4h) in e-learning: 30-70 euro a lavoratore.
  • Formazione specifica rischio medio (8h) videoconferenza o aula: 90-180 euro a lavoratore.
  • Formazione specifica rischio alto (12h) videoconferenza o aula: 130-280 euro a lavoratore.
  • Aggiornamento quinquennale (6h) e-learning: 40-90 euro a lavoratore.
  • Pacchetto azienda fino a 10 dipendenti: 600-1.500 euro all’avvio, range variabile con la classe di rischio.

Si aggiungono i costi accessori spesso sottovalutati: licenze d’uso delle piattaforme e-learning (50-250 euro l’anno per azienda), gestione amministrativa degli attestati e dell’archivio decennale, eventuali test psico-attitudinali per mansioni a rischio, costi di trasferta del docente per la formazione in presenza presso le sedi periferiche, registrazione delle sessioni in videoconferenza con archiviazione conforme al GDPR. Per le aziende multisede o multiregionali è opportuno valutare il modello “train-the-trainer”: formare un docente interno con il modulo da 64 ore previsto dal D.I. 6 marzo 2013 e abbattere così i costi unitari sul lungo periodo. Il break-even tipico si raggiunge attorno ai 150-200 lavoratori formati per anno.

La formazione interna può essere finanziata dai fondi interprofessionali (Fondimpresa, For.te, Fondoprofessioni, FAPI, ecc.) cui aderisce l’azienda, riducendo significativamente il costo netto. Si possono sfruttare bandi regionali e camerali e crediti di imposta per la formazione 4.0 quando il modulo è integrato a competenze digitali. Il consulente accreditato accompagna nella scelta della soluzione finanziaria oltre che nella pianificazione formativa.

Approfondimenti normativi

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Domande frequentiFAQ

Entro quanti giorni dall’assunzione devo formare un nuovo lavoratore?
La formazione generale e specifica deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. Per le mansioni a rischio elevato (lavori in quota, spazi confinati, cantieri) è buona prassi formare prima dell’adibizione effettiva. Nel periodo intermedio il lavoratore può essere adibito in affiancamento sotto preposto, ma non a mansioni che comportano rischi non coperti.
L’e-learning è sempre ammesso per la formazione dei lavoratori?
No. L’e-learning è ammesso per la formazione generale (4h) e per la specifica a rischio basso (4h). Per la specifica a rischio medio (8h) e alto (12h) è richiesta almeno una parte in aula o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento quinquennale di 6 ore è invece sempre erogabile in e-learning.
Devo formare anche i tirocinanti e gli stagisti?
Sì. L’art. 2 D.Lgs. 81/08 equipara tirocinanti, stagisti e soggetti in alternanza scuola-lavoro ai lavoratori. La formazione spetta al soggetto ospitante e deve essere completata prima dell’avvio del tirocinio. La mancata formazione è una delle contestazioni più frequenti nelle ispezioni sui rapporti formativi.
Quanto durano gli attestati di formazione?
Gli attestati della formazione generale e specifica non scadono in sé, ma vanno integrati con l’aggiornamento quinquennale di 6 ore. Trascorsi 5 anni dalla data di completamento della formazione specifica senza aggiornamento, il lavoratore è considerato non formato e deve essere riallineato.
Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?
L’Accordo unifica i percorsi formativi del Testo Unico, aggiorna i contenuti minimi (lavoro agile, digitalizzazione, AI, sostenibilità), precisa requisiti dei docenti, capienze d’aula, regole della videoconferenza sincrona e dell’e-learning, criteri di verifica finale. Per la formazione lavoratori restano fermi monte ore (4 + 4/8/12) e aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Posso erogare la formazione internamente all’azienda?
Sì, le aziende sono soggetti formatori riconosciuti per il proprio personale (paragrafo 5.1 dell’Accordo), a condizione di disporre di docenti con i requisiti del D.I. 6 marzo 2013, di un sistema documentato di gestione della formazione e di rispettare le modalità prescritte. Per molte PMI è più efficiente affidarsi a enti accreditati esterni.
Quanto rischio se ometto la formazione?
L’art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 prevede arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per lavoratore non formato. La violazione è regolarizzabile via prescrizione D.Lgs. 758/1994 con pagamento ridotto. In caso di infortunio del lavoratore non formato, la mancata formazione è considerata concausa e comporta responsabilità penale aggravata del datore.
Il lavoratore può seguire la formazione fuori orario di lavoro?
No. L’art. 37 c. 12 D.Lgs. 81/08 impone che la formazione avvenga durante l’orario di lavoro e senza alcun onere economico per il lavoratore. L’erogazione fuori orario o l’addebito al dipendente costituisce violazione amministrativa e civile, oltre a poter invalidare la formazione stessa.
Come formo i lavoratori stranieri?
L’art. 37 c. 13 richiede la verifica preventiva della comprensione della lingua veicolare. In pratica occorre erogare il corso in lingua nota al lavoratore o avvalersi di interprete qualificato, documentando la verifica. Le piattaforme e-learning multilingua sono uno strumento utile per gestire forza lavoro multinazionale.
La formazione del preposto sostituisce quella del lavoratore?
No. La formazione del preposto (8 ore) si aggiunge a quella del lavoratore, non la sostituisce. Il preposto deve quindi possedere sia la formazione lavoratore (generale + specifica della propria mansione) sia il modulo preposto, con aggiornamento biennale di 6 ore previsto dalla Legge 215/2021.
Cosa succede in ispezione se manca un solo attestato?
L’ispettore contesta la violazione dell’art. 37 per quel singolo lavoratore con prescrizione obbligatoria. Va sanata entro il termine fissato erogando la formazione mancante. Se l’azienda dimostra che il lavoratore aveva attestato pregresso valido (es. da precedente datore) la violazione può essere superata. Conviene sempre richiedere il libretto formativo all’ingresso.
Esiste un libretto formativo nazionale del cittadino?
Sì, è il “Libretto formativo del cittadino” introdotto dal D.Lgs. 276/2003. Nella pratica viene poco utilizzato come strumento centrale, ma le aziende strutturate gestiscono il proprio fascicolo formativo per lavoratore. Il nuovo Accordo 2025 spinge verso la digitalizzazione del fascicolo formativo individuale.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — artt. 36, 37, 55
  • Accordo Stato-Regioni Rep. n. 78/CSR del 17 aprile 2025
  • Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 — Requisiti dei formatori
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Attrezzature di lavoro
  • Legge 17 dicembre 2021 n. 215 — Conversione D.L. fiscale (formazione preposti)
  • D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 — Disciplina della somministrazione di lavoro
  • D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 — Procedura di prescrizione obbligatoria

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