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123 Consulenza

Corso Dirigenti Sicurezza

Formazione obbligatoria per i dirigenti che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I dirigenti hanno responsabilità organizzative e di vigilanza che richiedono una specifica formazione di 16 ore in materia di salute e sicurezza, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a mappare i dirigenti effettivi e a pianificare il percorso secondo il quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

A chi si rivolge il corso

Il dirigente è definito dall’art. 2 D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. La figura si individua in base ai poteri concretamente esercitati e non solo all’organigramma formale o al CCNL: direttori di stabilimento, responsabili di area, direttori sanitari, direttori di filiale, responsabili HR con poteri organizzativi, responsabili di unità produttive autonome sono di norma dirigenti ai fini sicurezza. La formazione del dirigente è autonoma rispetto a quella di lavoratore e si applica anche se il dirigente è stato formato in passato come lavoratore. L’obbligo va adattato al caso specifico.

Obbligo normativo

L’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede per i dirigenti una formazione specifica adeguata e mirata agli obblighi loro derivanti dal D.Lgs. 81/08. L’art. 18 disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durata e contenuti del corso, confermando le 16 ore complessive di formazione iniziale distribuite su quattro moduli, e prevedendo l’aggiornamento quinquennale di 6 ore. Le ore minime previste e i contenuti formativi sono uguali per tutti i settori, ma vanno calate sul contesto specifico dell’azienda. La formazione è propedeutica all’assunzione del ruolo e non sostituisce la formazione di RSPP o di datore di lavoro RSPP.

Durata e contenuti del corso

ModuloArgomentiOre
1 — Giuridico-normativoSistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli obblighi giuridici del dirigente; responsabilità civile, penale e amministrativa; modello organizzativo ex D.Lgs. 231/20014
2 — Gestione e organizzazione della sicurezzaModelli di organizzazione e gestione; sistema di gestione SSL; gestione di documentazione tecnico-amministrativa; obblighi connessi ai contratti d’appalto, opera o somministrazione4
3 — Individuazione e valutazione dei rischiCriteri e strumenti per l’individuazione dei rischi; valutazione dei rischi; misure tecniche, organizzative e procedurali; DPI; sorveglianza sanitaria4
4 — Comunicazione, formazione, consultazioneCompetenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell’informazione, formazione e addestramento; tecniche di comunicazione; consultazione e partecipazione dei RLS4
Verifica finaleTest scritto e colloquio con esito documentato

Modalità di erogazione

Le modalità ammesse sono aula tradizionale, videoconferenza sincrona ed e-learning. Il corso dirigenti può essere erogato interamente in e-learning su piattaforma conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni, con verifica finale obbligatoria. La videoconferenza sincrona deve garantire tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale, identificazione certa del partecipante. L’e-learning richiede tracciamento del tempo di fruizione, verifiche intermedie su ciascun modulo, tutoraggio attivo, impossibilità di delega della fruizione. La verifica finale per l’e-learning può essere in presenza o in videoconferenza sincrona. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 con esperienza sui temi giuridico-organizzativi.

Aggiornamento periodico

RuoloValiditàAggiornamento
Dirigente — formazione iniziale5 anni6 ore
Promozione a dirigente da altra qualificaImmediatoFormazione iniziale 16 ore
Cambio di azienda o settore con rischi diversiVerifica caso per casoIntegrazione mirata
Significative modifiche organizzativeImmediatoIntegrazione mirata

Cosa contiene un attestato valido

L’attestato del dirigente deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento all’art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; programma dettagliato dei quattro moduli con indicazione delle ore per ciascuno; numero totale di ore (16 per la formazione iniziale, 6 per l’aggiornamento); periodo e sede; modalità di erogazione (aula, videoconferenza sincrona o e-learning); esito positivo della verifica finale di apprendimento documentata; nome e firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità. La dicitura deve riportare la cadenza quinquennale dell’aggiornamento.

Errori comuni

Le criticità più frequenti rilevate sono: mancata individuazione del dirigente con atto formale di delega ex art. 16 D.Lgs. 81/08; confusione tra dirigente, preposto e datore di lavoro nella ripartizione degli obblighi formativi; dirigenti che frequentano solo il corso lavoratori senza il modulo specifico dirigenti; aggiornamento svolto come ripetizione della formazione iniziale invece che con focus su novità normative ed esperienze aziendali; attestati senza verifica finale documentata; mancato aggiornamento al cambio di azienda o di settore con rischi sensibilmente diversi; mancata formazione di chi diventa dirigente per promozione interna. Ognuno di questi vizi rende l’attestato contestabile in caso di controllo ispettivo.

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

In sede ispettiva viene richiesto l’elenco dei dirigenti, i relativi attestati, le eventuali deleghe formali ex art. 16, la corrispondenza tra dirigenti formati e dirigenti di fatto operanti. L’art. 55 comma 5 lett. c D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro che non forma adeguatamente i dirigenti con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. L’art. 55 comma 1 sanziona il datore e il dirigente per la mancata redazione del DVR e per l’omessa nomina del medico competente. L’art. 56 sanziona il preposto. In caso di infortunio l’assenza di formazione del dirigente costituisce elemento aggravante nel procedimento penale e indebolisce la difesa fondata sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Sintesi e richiesta di preventivo

La formazione del dirigente è un presidio fondamentale per la difesa dell’azienda e dei vertici in caso di contestazioni. 123 Consulenza supporta la mappatura dei dirigenti effettivi, la redazione delle deleghe ex art. 16, la pianificazione dei corsi iniziali e degli aggiornamenti quinquennali. Richiedi un preventivo per organizzare la formazione dei dirigenti della tua azienda.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Il dirigente coincide con il datore di lavoro?
No, sono ruoli distinti con obblighi formativi distinti. Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il responsabile dell’organizzazione. Il dirigente attua le direttive del datore organizzando l’attività e vigilando su di essa. Una stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli (ad esempio l’amministratore unico di una piccola società), ma gli obblighi formativi vanno cumulati: corso datore di lavoro RSPP (se assume tale ruolo) e/o corso dirigenti 16 ore. La distinzione è rilevante anche ai fini delle responsabilità penali e civili.
Quanto dura la formazione dirigenti?
La formazione iniziale del dirigente ha durata complessiva di 16 ore, distribuite su quattro moduli da 4 ore ciascuno (giuridico-normativo, gestione e organizzazione, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione e consultazione). La durata è uguale per tutti i settori produttivi, indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda. L’aggiornamento periodico ha durata di 6 ore con cadenza quinquennale. Il corso può essere erogato in aula, videoconferenza sincrona o e-learning su piattaforma conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sempre con verifica finale obbligatoria.
Il corso dirigenti si può fare in e-learning?
Sì. A differenza del corso preposti, la formazione del dirigente è erogabile interamente in e-learning su piattaforma conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni vigente. La piattaforma deve garantire tracciamento del tempo di fruizione, verifiche intermedie su ciascun modulo, tutoraggio attivo, identificazione certa del partecipante e impossibilità di delega della fruizione a terzi. La verifica finale di apprendimento può essere svolta in presenza, in videoconferenza sincrona con docente o tramite test informatizzato presidiato. L’aggiornamento quinquennale di 6 ore è similmente erogabile in e-learning.
L’attestato del dirigente vale in tutta Italia?
Sì, l’attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale se erogato secondo i requisiti vigenti dell’Accordo Stato-Regioni: soggetto formatore abilitato, docente qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, programma e ore conformi (16 ore distribuite sui quattro moduli), verifica finale superata, presenza ad almeno il 90% delle ore. Vale anche in caso di trasferimento del dirigente presso altra azienda. Il nuovo datore deve verificare la pertinenza della formazione rispetto al contesto specifico e, in presenza di rischi sensibilmente diversi o modifiche organizzative, integrare con formazione mirata.
Cosa succede se il dirigente non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
L’aggiornamento quinquennale di 6 ore va effettuato entro la scadenza per garantire l’efficacia formativa. La mancata frequenza espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs. 81/08. In caso di ispezione l’assenza di aggiornamento è equiparata all’assenza di formazione. Nella prassi è possibile completare l’aggiornamento poco dopo la scadenza senza dover ripetere il corso iniziale, ma la regolarizzazione va programmata con tempestività. L’aggiornamento non può essere sostituito dalla mera partecipazione a convegni o seminari: deve essere un corso strutturato con verifica finale.
Posso recuperare le ore di corso dirigenti che ho perso?
Sì, la frequenza minima è del 90% del monte ore complessivo (14,4 ore su 16). Le ore di assenza entro tale soglia devono essere recuperate in un’edizione successiva con identico programma prima della verifica finale; le ore di recupero vanno annotate nel registro presenze. Se le assenze superano il 10% il partecipante deve ripetere integralmente il corso. Per la modalità e-learning il tracciamento del tempo di fruizione è automatico: la verifica finale può essere svolta solo dopo aver completato il 100% dei moduli previsti. Senza recupero o ripetizione l’attestato non può essere rilasciato.
Chi diventa dirigente per promozione interna deve rifare la formazione?
Sì. Chi assume il ruolo di dirigente per promozione interna o per modifica delle mansioni deve frequentare il corso dirigenti 16 ore, anche se in passato ha già svolto la formazione di lavoratore (4+4 ore) o di preposto (12 ore). Le formazioni precedenti non sono cumulabili o sostitutive: gli obblighi formativi del dirigente derivano dai poteri organizzativi e di vigilanza, non dalla mera anzianità o conoscenza dei rischi. La formazione deve essere completata prima dell’assunzione effettiva del nuovo ruolo, salvo limitate eccezioni documentate da ragioni organizzative entro 60 giorni.
Le ore di formazione del dirigente vanno retribuite?
Sì. L’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, principio che si estende anche ai dirigenti. Se per esigenze organizzative la formazione è svolta fuori orario, le ore sono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti retributivi e previdenziali. Le spese di trasferta, vitto e alloggio per partecipare ai corsi sono a carico del datore di lavoro. Lo stesso principio si applica all’aggiornamento quinquennale e alle integrazioni formative per modifiche organizzative.

Fonti normative

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