I dirigenti hanno responsabilità organizzative e di vigilanza che richiedono una specifica formazione di 16 ore in materia di salute e sicurezza, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a mappare i dirigenti effettivi e a pianificare il percorso secondo il quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
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A chi si rivolge il corso
Il dirigente è definito dall’art. 2 D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. La figura si individua in base ai poteri concretamente esercitati e non solo all’organigramma formale o al CCNL: direttori di stabilimento, responsabili di area, direttori sanitari, direttori di filiale, responsabili HR con poteri organizzativi, responsabili di unità produttive autonome sono di norma dirigenti ai fini sicurezza. La formazione del dirigente è autonoma rispetto a quella di lavoratore e si applica anche se il dirigente è stato formato in passato come lavoratore. L’obbligo va adattato al caso specifico.
Obbligo normativo
L’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede per i dirigenti una formazione specifica adeguata e mirata agli obblighi loro derivanti dal D.Lgs. 81/08. L’art. 18 disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durata e contenuti del corso, confermando le 16 ore complessive di formazione iniziale distribuite su quattro moduli, e prevedendo l’aggiornamento quinquennale di 6 ore. Le ore minime previste e i contenuti formativi sono uguali per tutti i settori, ma vanno calate sul contesto specifico dell’azienda. La formazione è propedeutica all’assunzione del ruolo e non sostituisce la formazione di RSPP o di datore di lavoro RSPP.
Durata e contenuti del corso
| Modulo | Argomenti | Ore |
|---|---|---|
| 1 — Giuridico-normativo | Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli obblighi giuridici del dirigente; responsabilità civile, penale e amministrativa; modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 | 4 |
| 2 — Gestione e organizzazione della sicurezza | Modelli di organizzazione e gestione; sistema di gestione SSL; gestione di documentazione tecnico-amministrativa; obblighi connessi ai contratti d’appalto, opera o somministrazione | 4 |
| 3 — Individuazione e valutazione dei rischi | Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi; valutazione dei rischi; misure tecniche, organizzative e procedurali; DPI; sorveglianza sanitaria | 4 |
| 4 — Comunicazione, formazione, consultazione | Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell’informazione, formazione e addestramento; tecniche di comunicazione; consultazione e partecipazione dei RLS | 4 |
| Verifica finale | Test scritto e colloquio con esito documentato | — |
Modalità di erogazione
Le modalità ammesse sono aula tradizionale, videoconferenza sincrona ed e-learning. Il corso dirigenti può essere erogato interamente in e-learning su piattaforma conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni, con verifica finale obbligatoria. La videoconferenza sincrona deve garantire tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale, identificazione certa del partecipante. L’e-learning richiede tracciamento del tempo di fruizione, verifiche intermedie su ciascun modulo, tutoraggio attivo, impossibilità di delega della fruizione. La verifica finale per l’e-learning può essere in presenza o in videoconferenza sincrona. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 con esperienza sui temi giuridico-organizzativi.
Aggiornamento periodico
| Ruolo | Validità | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Dirigente — formazione iniziale | 5 anni | 6 ore |
| Promozione a dirigente da altra qualifica | Immediato | Formazione iniziale 16 ore |
| Cambio di azienda o settore con rischi diversi | Verifica caso per caso | Integrazione mirata |
| Significative modifiche organizzative | Immediato | Integrazione mirata |
Cosa contiene un attestato valido
L’attestato del dirigente deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento all’art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; programma dettagliato dei quattro moduli con indicazione delle ore per ciascuno; numero totale di ore (16 per la formazione iniziale, 6 per l’aggiornamento); periodo e sede; modalità di erogazione (aula, videoconferenza sincrona o e-learning); esito positivo della verifica finale di apprendimento documentata; nome e firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità. La dicitura deve riportare la cadenza quinquennale dell’aggiornamento.
Errori comuni
Le criticità più frequenti rilevate sono: mancata individuazione del dirigente con atto formale di delega ex art. 16 D.Lgs. 81/08; confusione tra dirigente, preposto e datore di lavoro nella ripartizione degli obblighi formativi; dirigenti che frequentano solo il corso lavoratori senza il modulo specifico dirigenti; aggiornamento svolto come ripetizione della formazione iniziale invece che con focus su novità normative ed esperienze aziendali; attestati senza verifica finale documentata; mancato aggiornamento al cambio di azienda o di settore con rischi sensibilmente diversi; mancata formazione di chi diventa dirigente per promozione interna. Ognuno di questi vizi rende l’attestato contestabile in caso di controllo ispettivo.
Cosa controlla l’ispettore e sanzioni
In sede ispettiva viene richiesto l’elenco dei dirigenti, i relativi attestati, le eventuali deleghe formali ex art. 16, la corrispondenza tra dirigenti formati e dirigenti di fatto operanti. L’art. 55 comma 5 lett. c D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro che non forma adeguatamente i dirigenti con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. L’art. 55 comma 1 sanziona il datore e il dirigente per la mancata redazione del DVR e per l’omessa nomina del medico competente. L’art. 56 sanziona il preposto. In caso di infortunio l’assenza di formazione del dirigente costituisce elemento aggravante nel procedimento penale e indebolisce la difesa fondata sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.
Sintesi e richiesta di preventivo
La formazione del dirigente è un presidio fondamentale per la difesa dell’azienda e dei vertici in caso di contestazioni. 123 Consulenza supporta la mappatura dei dirigenti effettivi, la redazione delle deleghe ex art. 16, la pianificazione dei corsi iniziali e degli aggiornamenti quinquennali. Richiedi un preventivo per organizzare la formazione dei dirigenti della tua azienda.
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Domande frequentiFAQ
Il dirigente coincide con il datore di lavoro?
Quanto dura la formazione dirigenti?
Il corso dirigenti si può fare in e-learning?
L’attestato del dirigente vale in tutta Italia?
Cosa succede se il dirigente non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
Posso recuperare le ore di corso dirigenti che ho perso?
Chi diventa dirigente per promozione interna deve rifare la formazione?
Le ore di formazione del dirigente vanno retribuite?
Fonti normative
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Art. 18 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- D.I. 6 marzo 2013 — Criteri di qualificazione del formatore
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