Nei casi previsti dall’art. 34 D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del RSPP frequentando un percorso formativo modulato per classe di rischio: 16 ore (basso), 32 ore (medio), 48 ore (alto). L’aggiornamento è quinquennale (6, 10 o 14 ore). 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili e a pianificare il percorso e gli aggiornamenti secondo il quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
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A chi si rivolge il corso
Il corso si rivolge ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L’art. 34 D.Lgs. 81/08 e l’allegato II consentono questa scelta nei seguenti casi: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori; aziende agricole e zootecniche fino a 10 lavoratori; aziende della pesca fino a 20 lavoratori; altre aziende fino a 200 lavoratori. Sono esclusi: centrali termoelettriche; impianti soggetti al D.Lgs. 105/2015 (rischio incidente rilevante); impianti nucleari; aziende estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture sanitarie con oltre 50 lavoratori; attività di fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. Per i casi che superano i limiti dimensionali o che rientrano nelle esclusioni va nominato un RSPP esterno o interno qualificato ex art. 32. L’obbligo va adattato al caso specifico.
Obbligo normativo
L’articolo 34 del D.Lgs. 81/08 disciplina lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durata, contenuti, metodologie e crediti formativi del corso datore RSPP, sostituendo l’Accordo del 21 dicembre 2011. Le ore minime previste sono di 16, 32 o 48 in base alla classe di rischio (basso, medio, alto) dell’azienda, individuata sulla base del codice ATECO secondo la tabella allegata all’Accordo. La formazione è propedeutica all’assunzione effettiva del ruolo: l’art. 34 stabilisce che il datore può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo previa frequenza di corsi di formazione e periodico aggiornamento. La frequenza precede l’assunzione del ruolo.
Durata e contenuti del corso
| Modulo | Argomenti | Ore (B/M/A) |
|---|---|---|
| 1 — Normativo | Sistema legislativo della sicurezza; principali soggetti del sistema di prevenzione; sistema istituzionale; responsabilità civile e penale | 2 / 4 / 6 |
| 2 — Gestionale | Criteri e strumenti per individuazione e valutazione dei rischi; ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione; medico competente e sorveglianza sanitaria | 6 / 12 / 18 |
| 3 — Tecnico | Rischi specifici dell’attività (meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, microclima, illuminazione, ergonomia, stress, organizzazione, lavoratrici madri); DPI; sorveglianza sanitaria; gestione emergenze | 4 / 8 / 12 |
| 4 — Relazionale | Informazione, formazione e addestramento; tecniche di comunicazione; consultazione e partecipazione dei RLS | 4 / 8 / 12 |
| Totale formazione iniziale | Rischio basso: 16h — Rischio medio: 32h — Rischio alto: 48h | 16 / 32 / 48 |
| Verifica finale | Test scritto e colloquio con esito documentato | — |
Modalità di erogazione
Le modalità ammesse variano per classe di rischio. Il corso rischio basso (16 ore) è erogabile interamente in e-learning su piattaforma conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni vigente. Il corso rischio medio (32 ore) ammette l’e-learning per la parte teorica generale ma richiede una quota in sincrona (aula o videoconferenza) per il modulo tecnico relativo ai rischi specifici. Il corso rischio alto (48 ore) deve essere prevalentemente sincrono per i moduli tecnico e relazionale, con e-learning ammesso solo per la parte normativa generale. La videoconferenza sincrona richiede tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale costante, identificazione certa del partecipante e tetto massimo per garantire la qualità relazionale. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013.
Aggiornamento periodico
| Ruolo | Validità | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Datore RSPP — rischio basso | 5 anni | 6 ore |
| Datore RSPP — rischio medio | 5 anni | 10 ore |
| Datore RSPP — rischio alto | 5 anni | 14 ore |
| Cambio classe di rischio (es. cambio ATECO) | Verifica caso per caso | Integrazione delle ore mancanti |
| Significative modifiche organizzative | Immediato | Integrazione mirata |
Cosa contiene un attestato valido
L’attestato del datore RSPP deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante con indicazione del ruolo di datore di lavoro e della ragione sociale; denominazione del corso e riferimento all’art. 34 D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; classe di rischio dell’azienda (basso, medio o alto); codice ATECO di riferimento; programma dettagliato dei quattro moduli con ore per ciascuno; numero totale di ore (16, 32 o 48); periodo e sede; modalità di erogazione; esito positivo della verifica finale di apprendimento documentata; firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco. Va indicata la scadenza quinquennale e la durata dell’aggiornamento specifico (6, 10 o 14 ore).
Errori comuni
Le criticità più frequenti rilevate sono: assunzione del ruolo di RSPP datore da parte di soggetti che superano i limiti dimensionali dell’art. 34 (oltre 30 lavoratori per industria, oltre 200 per le altre attività); errata individuazione della classe di rischio (frequente l’attribuzione del rischio basso a codici ATECO che richiederebbero medio o alto); corso svolto con ore inferiori al minimo previsto; aggiornamento svolto con durata uniforme di 6 ore ignorando la differenziazione 6/10/14; e-learning utilizzato per il modulo tecnico dei corsi rischio medio e alto (non ammesso integralmente); mancato aggiornamento al cambio classe di rischio per modifica dell’ATECO; attestati senza verifica finale documentata; mancato passaggio formativo in caso di subentro di nuovo datore.
Cosa controlla l’ispettore e sanzioni
In sede ispettiva viene verificata l’ammissibilità del ruolo di datore RSPP (limiti dimensionali ex art. 34 e allegato II), la presenza dell’attestato di corso con classe di rischio coerente all’ATECO, gli aggiornamenti quinquennali nei tempi e nelle ore previsti. L’assunzione del ruolo senza i requisiti formativi è equiparata alla mancata nomina dell’RSPP, sanzionata dall’art. 55 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/08 con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda. La mancata formazione del datore RSPP costituisce inoltre elemento aggravante in caso di infortunio. Nei casi più gravi può comportare la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14. La verifica viene incrociata con il DVR, che deve indicare l’RSPP nominato.
Sintesi e richiesta di preventivo
L’assunzione del ruolo di RSPP da parte del datore è una scelta strategica per le PMI: consente di internalizzare la funzione di prevenzione, ma richiede un investimento formativo non trascurabile (16, 32 o 48 ore iniziali più aggiornamento quinquennale). 123 Consulenza supporta la verifica dell’ammissibilità ex art. 34, la classificazione del rischio, l’organizzazione del corso nelle modalità più adatte e la gestione dello scadenziario. Richiedi un preventivo per pianificare il tuo percorso di RSPP datore di lavoro.
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Domande frequentiFAQ
Come si individua la classe di rischio dell’azienda?
Quanto dura il corso RSPP datore di lavoro?
Il corso RSPP datore si può fare in e-learning?
L’attestato del corso RSPP datore vale in tutta Italia?
Cosa succede se il datore RSPP non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
Posso recuperare le ore di corso RSPP datore perse?
Posso autoformarmi come RSPP datore di lavoro?
Se cambio settore di attività (e quindi ATECO) devo rifare il corso?
Fonti normative
- Art. 34 D.Lgs. 81/08 — Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore
- Art. 32 D.Lgs. 81/08 — Capacità e requisiti professionali del RSPP
- Allegato II D.Lgs. 81/08 — Casi di svolgimento diretto dei compiti di RSPP
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro
- D.I. 6 marzo 2013 — Criteri di qualificazione del formatore
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