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123 Consulenza

Formazione del Datore di Lavoro

Obblighi formativi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, con percorsi modulati in base al ruolo svolto e alle dimensioni dell’azienda.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il datore di lavoro è destinatario di specifici obblighi formativi che variano in funzione delle scelte organizzative: assunzione diretta del ruolo di RSPP, designazione di addetto antincendio o di primo soccorso, delega di funzioni ex art. 16. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto inoltre una specifica formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili e a pianificare il percorso secondo il quadro normativo vigente.

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Copertura nazionale con consulenti sul territorio

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Personalizzati sul caso specifico

A chi si rivolge la formazione del datore

Il datore di lavoro è definito dall’art. 2 D.Lgs. 81/08 come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PMI il datore coincide spesso con il titolare, l’amministratore unico, il legale rappresentante. Nelle aziende strutturate la funzione può essere assegnata a un dirigente apicale con i pieni poteri decisionali e di spesa. La formazione del datore differisce da quella di lavoratore, dirigente, preposto: ciascuna ha presupposti normativi propri. Quando il datore assume contestualmente il ruolo di RSPP (caso comune nelle PMI con meno di 30 o 200 lavoratori secondo i casi), si aggiunge la formazione specifica RSPP datore. L’obbligo va adattato al caso specifico.

Obbligo normativo

Il D.Lgs. 81/08 individua diversi presupposti formativi per il datore: l’art. 34 disciplina il caso in cui il datore svolga direttamente i compiti di RSPP (corso 16/32/48 ore per classe di rischio); l’art. 18 elenca gli obblighi del datore e del dirigente; l’art. 37 commi 7 e 7-ter disciplina la formazione di datore, dirigenti e preposti. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, in attuazione del D.L. 146/2021, ha introdotto una specifica formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall’assunzione del ruolo RSPP, della durata di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Le ore minime previste e i contenuti vanno ricondotti alla classe di rischio. La formazione è propedeutica all’assunzione del ruolo.

Durata e contenuti del corso

PercorsoArgomenti principaliOre
Formazione del datore (Accordo 17/04/2025)Quadro normativo, obblighi e responsabilità, modello organizzativo 231, gestione SSL, comunicazione e consultazione16
Datore di lavoro RSPP — rischio bassoNorme, individuazione e valutazione rischi, gestione emergenze, comunicazione e formazione16
Datore di lavoro RSPP — rischio medioProgramma di rischio basso ampliato con rischi specifici di settore32
Datore di lavoro RSPP — rischio altoProgramma completo con rischi specifici di industria, costruzioni, sanità48
Eventuali percorsi aggiuntiviAddetto antincendio (se designato), addetto primo soccorso (se designato), HACCP per l’alimentarevariabili

Modalità di erogazione

Le modalità ammesse variano per percorso. La formazione del datore ex Accordo 2025 è erogabile in aula, videoconferenza sincrona ed e-learning su piattaforma conforme. Il corso datore RSPP rischio basso è erogabile interamente in e-learning; il rischio medio richiede una quota di sincrona; il rischio alto deve essere prevalentemente sincrono (aula o videoconferenza) per il modulo specifico, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni vigente. Gli eventuali percorsi per addetto antincendio o primo soccorso hanno modalità proprie (parte pratica sempre in presenza). La videoconferenza sincrona richiede tracciamento delle presenze e interazione bidirezionale. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013. La verifica finale è sempre obbligatoria.

Aggiornamento periodico

RuoloValiditàAggiornamento
Datore di lavoro (Accordo 2025)5 anni6 ore
Datore RSPP rischio basso5 anni6 ore
Datore RSPP rischio medio5 anni10 ore
Datore RSPP rischio alto5 anni14 ore
Addetto antincendio5 anni2/5/8 ore
Addetto primo soccorso3 anni (pratica)4/6 ore

Cosa contiene un attestato valido

L’attestato del datore deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante con indicazione del ruolo di datore di lavoro e della ragione sociale dell’azienda; denominazione del corso e riferimento normativo specifico (art. 37 comma 7-ter D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per il corso datore, art. 34 per il corso datore RSPP); classe di rischio per il corso datore RSPP; programma dettagliato con ore per modulo; numero totale di ore (16, 32 o 48); periodo e sede; modalità di erogazione; esito positivo della verifica finale documentata; firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco. Va indicata la scadenza quinquennale dell’aggiornamento.

Errori comuni

Le criticità più frequenti rilevate sono: confusione tra le diverse formazioni del datore (corso datore ex Accordo 2025, corso datore RSPP, corso lavoratori); datori che frequentano solo il corso lavoratori senza quello specifico; corso datore RSPP svolto per classe di rischio inferiore a quella effettiva dell’azienda (es. rischio medio quando l’ATECO richiederebbe alto); mancata frequenza degli aggiornamenti quinquennali differenziati per classe (6/10/14 ore); mancata formazione del datore designato come addetto antincendio o primo soccorso; confusione tra formazione del datore e formazione di consulenti esterni; attestati senza verifica finale documentata; mancato passaggio formativo in caso di cambio di amministratore con assunzione del ruolo di datore di lavoro.

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

In sede ispettiva viene richiesto l’attestato di formazione del datore (16 ore ex Accordo 2025) e, se il datore è anche RSPP, l’attestato del corso datore RSPP (16, 32 o 48 ore per classe di rischio). Si verifica inoltre la presenza dell’aggiornamento quinquennale nei tempi previsti. Per la mancata formazione l’art. 55 D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. La mancata formazione costituisce elemento aggravante in caso di infortunio e indebolisce la difesa fondata sull’organigramma della sicurezza e sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. Nei casi più gravi la mancata formazione può comportare la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/08.

Sintesi e richiesta di preventivo

La formazione del datore di lavoro è il presidio normativo che protegge l’azienda e personalmente il titolare in caso di contestazioni. 123 Consulenza supporta la verifica degli obblighi specifici, la scelta del percorso adatto (corso datore, datore RSPP, eventuali percorsi aggiuntivi), la pianificazione degli aggiornamenti quinquennali. Richiedi un preventivo per organizzare il percorso formativo più adatto al tuo ruolo e alla tua azienda.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro deve sempre seguire un corso di formazione?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto, in attuazione del D.L. 146/2021, una specifica formazione obbligatoria di 16 ore per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall’assunzione del ruolo di RSPP. Si aggiunge agli obblighi formativi che derivano da scelte organizzative specifiche: corso datore RSPP (16/32/48 ore per classe di rischio) se il datore svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, corso addetto antincendio se è designato come tale, corso addetto primo soccorso se è designato. Va verificato caso per caso.
Il datore di lavoro può fare RSPP da sé?
Sì, nei casi previsti dall’art. 34 D.Lgs. 81/08 e dall’allegato II: aziende artigiane, industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole/zootecniche fino a 10 lavoratori, attività della pesca fino a 20 lavoratori, altre aziende fino a 200 lavoratori. Il datore che assume il ruolo deve frequentare il corso RSPP datore di lavoro modulato per classe di rischio (16, 32 o 48 ore), con aggiornamento quinquennale specifico (6, 10 o 14 ore). Per i casi che superano i limiti dimensionali è obbligatorio nominare un RSPP esterno o interno qualificato ai sensi dell’art. 32. La scelta va adattata al caso specifico.
Il corso datore RSPP si può fare in e-learning?
Dipende dalla classe di rischio. Il corso datore RSPP rischio basso (16 ore) è erogabile interamente in e-learning su piattaforma conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni vigente. Il corso datore RSPP rischio medio (32 ore) richiede una quota in sincrona (aula o videoconferenza) per il modulo specifico. Il corso datore RSPP rischio alto (48 ore) deve essere prevalentemente sincrono per i moduli relativi ai rischi specifici, con e-learning ammesso solo per la parte teorica generale. La verifica finale è sempre obbligatoria. La nuova formazione datore di 16 ore ex Accordo 2025 è erogabile interamente in e-learning.
L’attestato del datore vale in tutta Italia?
Sì, l’attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale se erogato secondo i requisiti vigenti dell’Accordo Stato-Regioni: soggetto formatore abilitato, docente qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, programma e ore conformi, verifica finale superata. Vale in caso di cambio di amministratore della società, di trasformazione societaria, di passaggio del ruolo di datore ad altro soggetto in deleghe parziali. In caso di nuovo amministratore che assume il ruolo di datore l’attestato del precedente non è trasferibile: il nuovo datore deve frequentare in proprio il corso obbligatorio di 16 ore entro i termini previsti.
Cosa succede se il datore non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
L’aggiornamento quinquennale del datore (6 ore per il corso ex Accordo 2025; 6/10/14 ore per il corso datore RSPP a seconda della classe di rischio) va effettuato entro la scadenza per garantire la continuità dell’efficacia. La mancata frequenza espone il datore alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs. 81/08, con arresto da due a quattro mesi o ammenda. In sede ispettiva l’assenza di aggiornamento è equiparata all’assenza di formazione iniziale. È opportuno programmare l’aggiornamento con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza per gestire eventuali imprevisti organizzativi e per coordinare la formazione con eventuali altri ruoli ricoperti.
Posso recuperare le ore di corso datore che ho perso?
Sì, la frequenza minima richiesta è del 90% del monte ore complessivo (14,4 ore su 16 per il corso datore o RSPP basso; 28,8 su 32 per il medio; 43,2 su 48 per l’alto). Le ore di assenza entro tale soglia devono essere recuperate in edizione successiva con identico programma, prima della verifica finale. Le ore di recupero vanno annotate nel registro presenze. Se le assenze superano il 10% il partecipante deve ripetere integralmente il corso. Per la modalità e-learning il tracciamento del tempo è automatico: la verifica finale è abilitata solo dopo aver completato il 100% dei moduli previsti.
Le società di consulenza possono erogare il corso datore?
No, non in modo autonomo. La formazione del datore deve essere erogata da soggetti formatori abilitati ex Accordo Stato-Regioni: enti bilaterali, organismi paritetici, ASL, Regioni, INAIL, Vigili del Fuoco, università, scuole pubbliche, soggetti accreditati alla formazione presso le Regioni, ordini professionali, e soggetti formatori che possiedono i requisiti dell’Allegato A dell’Accordo. Le società di consulenza possono organizzare corsi solo in qualità di soggetti abilitati o in collaborazione con essi. La verifica del titolo legittimante del soggetto formatore è il primo controllo da fare prima di iscrivere il datore al corso.
Le ore di corso del datore vanno retribuite ai lavoratori che partecipano?
La questione si pone solo se al corso partecipano lavoratori dipendenti (es. perché destinati ad assumere il ruolo di datore in futuro o perché dirigenti delegati). L’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Se il datore è anche titolare/amministratore senza rapporto di lavoro subordinato la questione retributiva non si applica direttamente, ma le spese del corso (iscrizione, materiali, eventuali trasferte) restano costi aziendali deducibili. Va adattato al caso specifico.

Fonti normative

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