Il datore di lavoro è destinatario di specifici obblighi formativi che variano in funzione delle scelte organizzative: assunzione diretta del ruolo di RSPP, designazione di addetto antincendio o di primo soccorso, delega di funzioni ex art. 16. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto inoltre una specifica formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili e a pianificare il percorso secondo il quadro normativo vigente.
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A chi si rivolge la formazione del datore
Il datore di lavoro è definito dall’art. 2 D.Lgs. 81/08 come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PMI il datore coincide spesso con il titolare, l’amministratore unico, il legale rappresentante. Nelle aziende strutturate la funzione può essere assegnata a un dirigente apicale con i pieni poteri decisionali e di spesa. La formazione del datore differisce da quella di lavoratore, dirigente, preposto: ciascuna ha presupposti normativi propri. Quando il datore assume contestualmente il ruolo di RSPP (caso comune nelle PMI con meno di 30 o 200 lavoratori secondo i casi), si aggiunge la formazione specifica RSPP datore. L’obbligo va adattato al caso specifico.
Obbligo normativo
Il D.Lgs. 81/08 individua diversi presupposti formativi per il datore: l’art. 34 disciplina il caso in cui il datore svolga direttamente i compiti di RSPP (corso 16/32/48 ore per classe di rischio); l’art. 18 elenca gli obblighi del datore e del dirigente; l’art. 37 commi 7 e 7-ter disciplina la formazione di datore, dirigenti e preposti. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, in attuazione del D.L. 146/2021, ha introdotto una specifica formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall’assunzione del ruolo RSPP, della durata di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Le ore minime previste e i contenuti vanno ricondotti alla classe di rischio. La formazione è propedeutica all’assunzione del ruolo.
Durata e contenuti del corso
| Percorso | Argomenti principali | Ore |
|---|---|---|
| Formazione del datore (Accordo 17/04/2025) | Quadro normativo, obblighi e responsabilità, modello organizzativo 231, gestione SSL, comunicazione e consultazione | 16 |
| Datore di lavoro RSPP — rischio basso | Norme, individuazione e valutazione rischi, gestione emergenze, comunicazione e formazione | 16 |
| Datore di lavoro RSPP — rischio medio | Programma di rischio basso ampliato con rischi specifici di settore | 32 |
| Datore di lavoro RSPP — rischio alto | Programma completo con rischi specifici di industria, costruzioni, sanità | 48 |
| Eventuali percorsi aggiuntivi | Addetto antincendio (se designato), addetto primo soccorso (se designato), HACCP per l’alimentare | variabili |
Modalità di erogazione
Le modalità ammesse variano per percorso. La formazione del datore ex Accordo 2025 è erogabile in aula, videoconferenza sincrona ed e-learning su piattaforma conforme. Il corso datore RSPP rischio basso è erogabile interamente in e-learning; il rischio medio richiede una quota di sincrona; il rischio alto deve essere prevalentemente sincrono (aula o videoconferenza) per il modulo specifico, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni vigente. Gli eventuali percorsi per addetto antincendio o primo soccorso hanno modalità proprie (parte pratica sempre in presenza). La videoconferenza sincrona richiede tracciamento delle presenze e interazione bidirezionale. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013. La verifica finale è sempre obbligatoria.
Aggiornamento periodico
| Ruolo | Validità | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Datore di lavoro (Accordo 2025) | 5 anni | 6 ore |
| Datore RSPP rischio basso | 5 anni | 6 ore |
| Datore RSPP rischio medio | 5 anni | 10 ore |
| Datore RSPP rischio alto | 5 anni | 14 ore |
| Addetto antincendio | 5 anni | 2/5/8 ore |
| Addetto primo soccorso | 3 anni (pratica) | 4/6 ore |
Cosa contiene un attestato valido
L’attestato del datore deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante con indicazione del ruolo di datore di lavoro e della ragione sociale dell’azienda; denominazione del corso e riferimento normativo specifico (art. 37 comma 7-ter D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per il corso datore, art. 34 per il corso datore RSPP); classe di rischio per il corso datore RSPP; programma dettagliato con ore per modulo; numero totale di ore (16, 32 o 48); periodo e sede; modalità di erogazione; esito positivo della verifica finale documentata; firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco. Va indicata la scadenza quinquennale dell’aggiornamento.
Errori comuni
Le criticità più frequenti rilevate sono: confusione tra le diverse formazioni del datore (corso datore ex Accordo 2025, corso datore RSPP, corso lavoratori); datori che frequentano solo il corso lavoratori senza quello specifico; corso datore RSPP svolto per classe di rischio inferiore a quella effettiva dell’azienda (es. rischio medio quando l’ATECO richiederebbe alto); mancata frequenza degli aggiornamenti quinquennali differenziati per classe (6/10/14 ore); mancata formazione del datore designato come addetto antincendio o primo soccorso; confusione tra formazione del datore e formazione di consulenti esterni; attestati senza verifica finale documentata; mancato passaggio formativo in caso di cambio di amministratore con assunzione del ruolo di datore di lavoro.
Cosa controlla l’ispettore e sanzioni
In sede ispettiva viene richiesto l’attestato di formazione del datore (16 ore ex Accordo 2025) e, se il datore è anche RSPP, l’attestato del corso datore RSPP (16, 32 o 48 ore per classe di rischio). Si verifica inoltre la presenza dell’aggiornamento quinquennale nei tempi previsti. Per la mancata formazione l’art. 55 D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. La mancata formazione costituisce elemento aggravante in caso di infortunio e indebolisce la difesa fondata sull’organigramma della sicurezza e sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. Nei casi più gravi la mancata formazione può comportare la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/08.
Sintesi e richiesta di preventivo
La formazione del datore di lavoro è il presidio normativo che protegge l’azienda e personalmente il titolare in caso di contestazioni. 123 Consulenza supporta la verifica degli obblighi specifici, la scelta del percorso adatto (corso datore, datore RSPP, eventuali percorsi aggiuntivi), la pianificazione degli aggiornamenti quinquennali. Richiedi un preventivo per organizzare il percorso formativo più adatto al tuo ruolo e alla tua azienda.
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Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro deve sempre seguire un corso di formazione?
Il datore di lavoro può fare RSPP da sé?
Il corso datore RSPP si può fare in e-learning?
L’attestato del datore vale in tutta Italia?
Cosa succede se il datore non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
Posso recuperare le ore di corso datore che ho perso?
Le società di consulenza possono erogare il corso datore?
Le ore di corso del datore vanno retribuite ai lavoratori che partecipano?
Fonti normative
- Art. 34 D.Lgs. 81/08 — Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione del datore, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 18 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025
- D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 — Formazione obbligatoria del datore
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro
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