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Sicurezza sul lavoro per cooperative di servizi

Facchinaggio, pulizie, logistica, servizi socio-assistenziali e manutenzioni: la cooperativa lavora quasi sempre nei luoghi di altri. Questo cambia il modo di valutare i rischi e di dimostrarlo ai committenti.

Risposta rapida

Il socio lavoratore è equiparato al lavoratore dipendente (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008): la cooperativa è datore di lavoro e deve redigere il DVR, nominare RSPP e medico competente, formare ogni socio e fornire i DPI. Quando opera presso committenti deve anche dimostrare l’idoneità tecnico-professionale, cooperare al DUVRI e dotare gli addetti della tessera di riconoscimento.

Perché la cooperativa ha obblighi pieni verso i soci

Nella definizione di lavoratore dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 rientra espressamente “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto”. Non conta quindi il tipo di rapporto (subordinato, autonomo o altro, come previsto dalla Legge 142/2001 sul socio lavoratore): ai fini della sicurezza il socio che presta attività per la cooperativa ha le stesse tutele di un dipendente.

Ne deriva che il legale rappresentante o il consiglio di amministrazione con poteri di spesa è il datore di lavoro, con gli obblighi non delegabili dell’art. 17: valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP. È un punto che spesso sorprende chi guida cooperative nate con pochi soci fondatori, dove “siamo tutti soci” viene confuso con “non ci sono lavoratori”. Restano fuori solo i volontari delle cooperative sociali, a cui si applica l’art. 21 come ai lavoratori autonomi; per le specificità delle cooperative di tipo A e B rimandiamo alla guida sulla sicurezza nelle cooperative sociali.

Rischi tipici per tipo di servizio

Una cooperativa di servizi raramente ha un solo profilo di rischio. Il DVR va organizzato per tipologia di servizio e non per sede, perché lo stesso socio può lavorare in un magazzino la mattina e in un ufficio la sera. La tabella riassume i rischi che più spesso emergono nei sopralluoghi presso i committenti.

ServizioRischi principaliValutazioni e misure da prevedere
Facchinaggio e logisticaMovimentazione manuale, carrelli elevatori, investimento, scaffalatureValutazione MMC, abilitazione carrellisti, regole di viabilità concordate con il committente
Pulizie civili e industrialiProdotti chimici, scivolamento, lavoro notturno o in solitario, scaleRischio chimico sulle schede di sicurezza, procedure per il lavoro isolato, DPI per mansione
Servizi socio-assistenzialiMovimentazione pazienti, rischio biologico, aggressioni, stressValutazione biologica, ausili, sorveglianza sanitaria, procedure per gli eventi violenti
Manutenzioni e verdeAttrezzature, lavori in quota, rumore, spazi confinatiRumore e vibrazioni, qualificazione D.P.R. 177/2011 per gli ambienti confinati
Portierato e custodiaLavoro notturno, aggressioni, videoterminaliLavoro isolato, gestione delle emergenze nell’edificio del committente

Per la parte documentale generale, compresa la struttura del DVR per attività svolte presso i clienti, vedi l’approfondimento sul DVR per cooperative: qui ci concentriamo su cosa serve operativamente per lavorare in appalto senza blocchi.

Lavorare presso i committenti: cosa devi poter dimostrare

L’art. 26 chiede al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e di promuovere cooperazione e coordinamento. In pratica è il committente a chiedere i documenti e la cooperativa che non li ha pronti perde tempo o l’appalto. Il DUVRI lo elabora il committente quando il servizio si svolge nei suoi locali, ma le informazioni sui rischi che la cooperativa introduce devono arrivare da te.

  • Iscrizione alla Camera di commercio e autocertificazione dei requisiti (art. 26, comma 1).
  • Elenco nominativo del personale impiegato, con attestati di formazione e idoneità sanitarie.
  • Elenco di attrezzature e DPI che i soci useranno nel sito.
  • Nominativi di RSPP, medico competente, RLS o RLST e del preposto che coordina la squadra.
  • Tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8).

Nel contratto vanno indicati i costi della sicurezza relativi alle interferenze, non soggetti a ribasso (art. 26, comma 5). Se la cooperativa lavora in un cantiere temporaneo o mobile entrano in gioco anche il piano operativo di sicurezza e la patente a crediti dell’art. 27: in quel caso conviene leggere la pagina sull’edilizia e i cantieri.

Documenti che una cooperativa deve tenere pronti

  • DVR per mansioni e tipologie di servizio, aggiornato quando si acquisisce un appalto con rischi nuovi
  • Nomina dell’RSPP e del medico competente; elezione del RLS o riferimento al RLST
  • Individuazione per iscritto dei preposti (capisquadra presso i committenti)
  • Attestati di formazione generale e specifica per ogni socio lavoratore, con scadenze
  • Abilitazioni per carrelli elevatori e altre attrezzature dell’Accordo Stato-Regioni
  • Giudizi di idoneità alla mansione e scadenziario delle visite
  • Registro di consegna DPI per lavoratore
  • Tessere di riconoscimento con foto, generalità e datore di lavoro
  • Fascicolo per appalto con DUVRI firmato e verbali di coordinamento

Formazione dei soci: tabella degli obblighi

La classe di rischio per la formazione specifica dipende dall’attività effettivamente svolta, non dal codice ATECO prevalente della cooperativa. Un facchino e un’operatrice di assistenza domiciliare hanno percorsi diversi anche se lavorano per la stessa cooperativa. Le durate seguono l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

FiguraFormazione minimaAggiornamento
Socio lavoratore4 ore generale + 4, 8 o 12 ore specifica secondo il rischio della mansione6 ore ogni 5 anni
Caposquadra (preposto)12 ore, dopo la formazione lavoratori; in presenza o videoconferenza sincrona6 ore ogni 2 anni
Datore di lavoro (presidente o amministratore)16 ore; chi era già in carica deve completarlo entro il 19 maggio 20276 ore ogni 5 anni
CarrellistaAbilitazione in presenza con prova praticaOgni 5 anni, almeno 4 ore di pratica
Addetti emergenzeAntincendio secondo il livello del sito (D.M. 2/9/2021) e primo soccorso (D.M. 388/2003)Antincendio ogni 5 anni; primo soccorso ogni 3 anni

Due regole pesano molto nelle cooperative. La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori (art. 37, comma 12): addebitare il corso al socio, anche come trattenuta, è un errore frequente. Con soci stranieri la formazione deve essere effettivamente compresa (art. 37, comma 13), il che significa verificare la comprensione della lingua e non solo raccogliere la firma. Per il calendario dei corsi puoi partire dalla pagina sul corso preposti.

Cosa trovano più spesso gli ispettori

Nei controlli presso i committenti le contestazioni ricorrenti non riguardano quasi mai l’assenza totale di documenti, ma il disallineamento tra carta e realtà. Questi sono i casi tipici.

  1. DVR scritto per la sede amministrativa, senza le mansioni svolte nei siti dei clienti.
  2. Soci appena assunti per un picco di lavoro mandati in servizio senza formazione specifica.
  3. Caposquadra che di fatto dirige il lavoro ma non è stato individuato come preposto né formato.
  4. Tessere di riconoscimento mancanti o senza fotografia.
  5. Carrellisti senza abilitazione, perché “il muletto è del committente”.

Le conseguenze sono concrete. L’omessa formazione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55, comma 5, lett. c), importo che raddoppia oltre 5 lavoratori coinvolti e triplica oltre 10. Esempio: una cooperativa che invia 12 soci non formati in un magazzino rischia l’applicazione dell’importo triplicato e, nei casi previsti dall’art. 14, la sospensione dell’attività con una somma aggiuntiva di 300 euro per ogni lavoratore non formato.

Come ti seguiamo

Partiamo dall’elenco degli appalti in corso e delle mansioni reali, non dall’organigramma. Facciamo sopralluoghi a campione nei siti più rappresentativi, impostiamo il DVR per tipologia di servizio e un fascicolo standard per committente da adattare a ogni nuovo contratto. Poi gestiamo lo scadenziario di formazione e visite, che nelle cooperative con forte turnover è la parte che salta per prima. Con il servizio di gestione scadenze ricevi gli avvisi prima che un attestato scada nel mezzo di un appalto.

Domande frequentiFAQ

Il presidente della cooperativa è il datore di lavoro?
Di norma il datore di lavoro è il legale rappresentante o l’organo amministrativo con poteri decisionali e di spesa. Con deleghe formali scritte (art. 16) alcuni obblighi possono essere trasferiti a responsabili di area o di servizio, ma la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP restano in capo al datore di lavoro e non sono delegabili.
Il DUVRI lo fa la cooperativa o il committente?
Lo elabora il datore di lavoro committente quando il servizio si svolge nella sua azienda (art. 26, comma 3). La cooperativa deve fornire le informazioni sui rischi che introduce con le proprie lavorazioni, partecipare al coordinamento e trasmettere ai soci impiegati nel sito le misure concordate, firmando il documento.
Se il committente forma i nostri soci, siamo a posto?
Il committente deve informare sui rischi specifici del proprio ambiente, ma la formazione generale e specifica dei soci resta un obbligo della cooperativa come datore di lavoro. Un corso organizzato dal cliente può essere riconosciuto solo se rispetta l’Accordo Stato-Regioni e l’attestato è intestato correttamente al lavoratore.
Un socio amministratore che lavora anche in squadra va formato?
Sì, per la parte di attività operativa in cui presta lavoro per la cooperativa è un lavoratore e deve ricevere formazione e, se prevista, sorveglianza sanitaria. Se è anche datore di lavoro deve inoltre seguire il corso da 16 ore previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2025.

Fonti normative

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