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Sicurezza sul lavoro per ATECO 81.21: Pulizia generale di edifici

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 81.21.

Secondo DVRFormazione lavoratoriLivello 1Addetti antincendio81.21ATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda le imprese di pulizia di uffici, condomini, negozi e strutture. L'impresa deve essere iscritta nel registro imprese o nell'albo delle imprese artigiane con i requisiti della L. 82/1994 e lavora quasi sempre in appalto nei locali di altri.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori secondo la classe di rischio risultante dal DVR, addetti antincendio di livello 1, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico. Nella classificazione ATECO 2025 il codice corrispondente è 81.21.

Codice ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 81.21 il codice corrispondente è 81.21: Pulizia generale di edifici (classe presente anche in ATECO 2025).

Verifica la sottocategoria a sei cifre nella visura aggiornata.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Lavorare nei locali del committente

Il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e informarla sui rischi dei propri locali; insieme si coordinano le misure per le interferenze, con il DUVRI quando è richiesto. L'impresa di pulizie, dal canto suo, deve dare ai propri lavoratori le informazioni su ogni sito: percorsi, uscite di emergenza, aree vietate, persone di riferimento.

Il personale che lavora in appalto deve esporre la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.

Prodotti chimici

La valutazione del rischio chimico parte dall'elenco dei prodotti e dalle loro schede di sicurezza. Le misure più efficaci sono semplici: sistemi di dosaggio invece della diluizione a occhio, flaconi sempre etichettati, divieto di travasare in bottiglie per bevande, guanti adatti al prodotto. Se il rischio non risulta irrilevante per la salute serve la sorveglianza sanitaria.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 81.21

  • DVR con valutazione del rischio chimico basata sulle schede di sicurezza
  • Procedure scritte per diluizione, uso e stoccaggio dei prodotti
  • DUVRI o scambio di informazioni sui rischi con ogni committente (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
  • Tessera di riconoscimento con fotografia per il personale in appalto (art. 26, comma 8)
  • Registro di consegna dei DPI
  • Nomina del medico competente quando il rischio chimico o biologico lo richiede

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 hlivello 1: 2 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 81.21: livello 1.

Livello 1 per la sede. Nei locali dei clienti il personale segue il piano di emergenza del committente, che deve essergli comunicato.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 81.21. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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