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Sicurezza sul lavoro per ATECO 81.10: Servizi integrati di gestione agli edifici

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 81.10.

Secondo DVRFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda le imprese che gestiscono in modo integrato i servizi agli edifici di terzi: pulizie, manutenzione, reception, sicurezza, verde. La pluralità di servizi e di siti rende il coordinamento con i committenti la parte più impegnativa della sicurezza.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori secondo la classe di rischio risultante dal DVR, addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 81.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Molti siti, molti rischi

Ogni sito ha rischi, impianti e procedure di emergenza diversi. Il DVR dell'impresa deve essere completato con le informazioni di ciascun committente e il personale deve riceverle prima di lavorare in un sito nuovo. Gli interventi tecnici (impianti elettrici, climatizzazione, ascensori) vanno affidati a personale qualificato o a imprese abilitate.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 81.10

  • DVR che distingua ogni servizio e ogni sito gestito
  • Scambio di informazioni sui rischi con ogni committente e, quando previsto, DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
  • Tessera di riconoscimento con fotografia per il personale che lavora in appalto (art. 26, comma 8)
  • Abilitazioni delle imprese e del personale per gli impianti (DM 37/2008) e per i gas fluorurati
  • Procedure per lavori in quota, elettrici e in spazi confinati, con i requisiti del DPR 177/2011 se pertinente

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 81.10: livello 1 o 2.

Livello 1 per la sede; nei siti dei clienti il personale segue il piano di emergenza del committente e, se ha compiti di emergenza, la formazione richiesta dal livello del sito.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 81.10. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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