Codice ATECO 2025
Il codice 81.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rischi delle diverse attività svolte: pulizie, manutenzione impianti, verde, portierato
- Interferenze con le attività del committente e con altre imprese
- Lavori elettrici e su impianti tecnologici
- Lavori in quota e in spazi confinati nelle manutenzioni
- Lavoro notturno e solitario
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Molti siti, molti rischi
Ogni sito ha rischi, impianti e procedure di emergenza diversi. Il DVR dell'impresa deve essere completato con le informazioni di ciascun committente e il personale deve riceverle prima di lavorare in un sito nuovo. Gli interventi tecnici (impianti elettrici, climatizzazione, ascensori) vanno affidati a personale qualificato o a imprese abilitate.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 81.10
- DVR che distingua ogni servizio e ogni sito gestito
- Scambio di informazioni sui rischi con ogni committente e, quando previsto, DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Tessera di riconoscimento con fotografia per il personale che lavora in appalto (art. 26, comma 8)
- Abilitazioni delle imprese e del personale per gli impianti (DM 37/2008) e per i gas fluorurati
- Procedure per lavori in quota, elettrici e in spazi confinati, con i requisiti del DPR 177/2011 se pertinente
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per i lavori elettrici (norma CEI 11-27)
- Abilitazione per piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) se utilizzate
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 81.10: livello 1 o 2.
Livello 1 per la sede; nei siti dei clienti il personale segue il piano di emergenza del committente e, se ha compiti di emergenza, la formazione richiesta dal livello del sito.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Committenti in sede di verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Personale spostato tra siti diversi senza informazioni specifiche
- Interventi sugli impianti da personale non abilitato