Codice ATECO 2025
Il codice 56.21 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Movimentazione di contenitori isotermici, attrezzature e tavoli durante allestimento e smontaggio
- Ustioni da fornelli, scaldavivande e bombole di gas nelle cucine da campo
- Rischio elettrico da prolunghe e attrezzature collegate in locali di terzi
- Guida dei furgoni per il trasporto di pasti e attrezzature
- Lavoro serale e notturno con turni prolungati
- Scivolamento e inciampo in spazi non conosciuti
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavorare nella location di un altro
Prima di ogni evento il catering dovrebbe ricevere dal gestore della location le informazioni su vie di esodo, punti di raccolta, quadri elettrici utilizzabili e divieti, e comunicare a sua volta quali attrezzature porta: bombole, fornelli, forni elettrici ad alto assorbimento. Le bombole di GPL in locali interrati o al chiuso sono spesso vietate dal regolamento della struttura e vanno concordate.
Il personale extra assunto per il singolo evento è a tutti gli effetti lavoratore: deve ricevere formazione e informazione prima di iniziare, anche se lavora poche ore.
Catena del caldo e del freddo
Il piano HACCP deve indicare per ogni preparazione se viaggia calda o refrigerata, con quali contenitori e per quanto tempo. Le temperature vanno misurate alla partenza e all'arrivo e i tempi tra preparazione e servizio ridotti al minimo; i buffet esposti a temperatura ambiente sono il punto più delicato.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 56.21
- DVR che consideri sia il laboratorio di produzione sia il lavoro presso le sedi degli eventi
- Registrazione del laboratorio tramite SCIA al SUAP e piano HACCP che copra trasporto e somministrazione fuori sede
- Procedura per il mantenimento delle temperature durante il trasporto (legame caldo o refrigerato)
- Scambio di informazioni sui rischi con il committente o il gestore della location (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Elenco allergeni per ogni menù
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa della propria Regione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 56.21: livello 1 o 2.
Livello 1 per il laboratorio. Nelle location esterne il personale segue il piano di emergenza del gestore; se l'evento si svolge in un locale di pubblico spettacolo soggetto al DPR 151/2011 il livello degli addetti è quello previsto per quel locale.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- NAS dei Carabinieri
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Personale extra degli eventi senza formazione né informazione registrata
- Nessun controllo delle temperature all'arrivo nella location
- Prolunghe e ciabatte sovraccariche con scaldavivande e forni
- Bombole portate in sale chiuse senza accordo con il gestore