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Guida definitiva · 2026

Sicurezza ONLUS, Volontariato e Terzo Settore: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in una ONLUS, un ETS, una cooperativa sociale o un'organizzazione di volontariato: applicazione del D.Lgs. 81/08 ai volontari, DVR, rischi specifici dell'assistenza e del volontariato, formazione, sorveglianza sanitaria, DUVRI, antincendio e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le organizzazioni del Terzo Settore — ONLUS, ETS, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato — sono soggette al D.Lgs. 81/08 con regole specifiche per i volontari (art. 3 c. 12-bis) e obbligo di DVR dalla presenza del primo lavoratore. I rischi prioritari comprendono la movimentazione manuale di persone non autosufficienti (metodo MAPO), il rischio biologico nell'assistenza, il rischio chimico nei servizi di ristorazione sociale, il rischio outdoor nelle attività ambientali. La formazione è obbligatoria per i dipendenti e necessaria per i volontari; la sorveglianza sanitaria è richiesta quando la valutazione supera i valori di azione. Supportiamo la gestione documentale e formativa adattata alla specifica realtà organizzativa.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Codice del Terzo Settore

Il sistema normativo applicabile alle organizzazioni del Terzo Settore in materia di salute e sicurezza sul lavoro si compone di due pilastri principali: il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, CTS). I due testi si integrano e si completano, creando un quadro che tiene conto delle specificità delle organizzazioni no-profit pur garantendo livelli adeguati di tutela per chi opera al loro interno.

Il D.Lgs. 81/08 si applica a "tutti i settori di attività, privati e pubblici" e a "tutte le tipologie di rischio" (art. 3 c. 1), il che include le organizzazioni no-profit che impiegano lavoratori subordinati. Il Codice del Terzo Settore (artt. 17 e 32-33) riconosce la figura del volontario dell'ETS come persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e dell'interesse generale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità senza fini di lucro. I volontari degli ETS non possono essere equiparati ai lavoratori ai fini retributivi e contributivi, ma la tutela della loro salute e sicurezza è espressamente prevista.

Le organizzazioni interessate da questa guida comprendono: le Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al RUNTS; le Associazioni di Promozione Sociale (APS); le ONLUS (in regime transitorio verso la riforma del CTS); le cooperative sociali di tipo A e B (L. 381/1991); le fondazioni ETS; gli enti religiosi con attività socio-assistenziali. Ognuna di queste realtà può avere lavoratori dipendenti, soci lavoratori, volontari e tirocinanti, con regimi di tutela parzialmente differenziati.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua organizzazione e supportiamo la gestione documentale e formativa adattata alla specifica configurazione dell'ente: struttura solo-volontari, ente con dipendenti e volontari, cooperativa sociale di tipo A o B.

2. I volontari nel D.Lgs. 81/08: artt. 2 e 3 c. 12-bis

La questione dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 ai volontari è stata a lungo oggetto di dibattito interpretativo. L'art. 2 lett. a) definisce "lavoratore" qualsiasi persona che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. Il rischio di una lettura estensiva che includesse automaticamente i volontari tra i lavoratori è stato superato dall'art. 3 c. 12-bis, introdotto dall'art. 20 D.Lgs. 151/2015, che ha disciplinato espressamente la posizione dei volontari.

L'art. 3 c. 12-bis stabilisce che nei confronti dei volontari delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale si applicano le disposizioni relative alle misure generali di tutela (art. 15), all'informazione (art. 36), alla formazione (art. 37) e alla fornitura dei DPI (artt. 74-79). Le disposizioni si applicano "tenendo conto della specificità dell'attività svolta" e delle caratteristiche organizzative dell'ente. In pratica, gli obblighi del datore di lavoro verso i volontari sono:

Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore il quadro si è esteso: i riferimenti alla L. 266/1991 nell'art. 3 c. 12-bis vanno letti in combinato con le disposizioni del CTS, che ha ampliato la platea degli enti interessati. La Circolare INAIL n. 23/2018 ha chiarito i criteri per l'assicurazione dei volontari degli ETS. È opportuno verificare, per ogni realtà specifica, quali disposizioni siano applicabili in base alla qualificazione giuridica dell'ente e alla tipologia di attività svolta.

3. DVR obbligatorio: quando e per chi

L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi sorge — anche per gli enti del Terzo Settore — dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Rientrano nella definizione di lavoratori per le organizzazioni no-profit: dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o stagionali; soci lavoratori di cooperative sociali; lavoratori somministrati (in staff leasing); tirocinanti e stagisti (per i quali l'ente ospitante assume obblighi equivalenti a quelli del datore di lavoro); lavoratori in contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) qualora la prestazione sia organizzata dal committente.

Il DVR di una ONLUS o di un ETS deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi i rischi specifici del settore socio-assistenziale (MMNP, biologico, chimico, stress lavoro-correlato, violenza da utenti); l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate; il programma di miglioramento; i nominativi di RSPP, medico competente e RLS. Il DVR va aggiornato ad ogni variazione significativa: cambio di sede, nuovi servizi avviati, nuove categorie di utenti assistiti, infortuni rilevanti.

Anche in assenza di lavoratori dipendenti, una organizzazione che gestisce attività con rischi significativi — come l'assistenza a persone non autosufficienti o attività outdoor con rischio di infortuni — è fortemente consigliata a redigere una valutazione documentata dei rischi anche per i soli volontari. Questa documentazione è utile per dimostrare l'adempimento agli obblighi dell'art. 3 c. 12-bis e per gestire eventuali contestazioni in caso di infortunio di un volontario. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica realtà organizzativa.

4. Rischi specifici: assistenza ad anziani e disabili

L'assistenza a persone anziane non autosufficienti e a persone con disabilità fisica o psichica è l'attività svolta dalla maggior parte delle cooperative sociali di tipo A e da molte organizzazioni di volontariato. I rischi professionali principali sono tra i più significativi dell'intero panorama lavorativo.

La movimentazione manuale di persone non autosufficienti (MMNP) è il rischio infortunistico e malattia professionale più rilevante. Le operazioni di trasferimento (dal letto alla sedia a rotelle, dalla sedia alla toilette, sollevamento da terra in caso di caduta, mobilizzazione nel letto per la prevenzione delle piaghe da decubito) comportano carichi biomeccanici elevati sul rachide lombare e sugli arti superiori degli operatori. Il metodo di riferimento per la valutazione è il metodo MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati), sviluppato dall'INAIL e dalla Fondazione Maugeri, che tiene conto del numero e della tipologia di pazienti, della disponibilità di ausili meccanici (sollevatori, cinghie di trasferimento, tavole di scivolamento), delle caratteristiche degli spazi e della formazione degli operatori. Un indice MAPO superiore a 1,5 segnala un rischio significativo; sopra 5 il rischio è elevato e richiede misure correttive urgenti.

Il rischio biologico (Titolo X D.Lgs. 81/08) è presente nell'assistenza di base (igiene personale, gestione delle stomie, medicazioni, gestione di presidi di incontinenza). Gli operatori sono esposti a sangue, liquidi biologici, feci, urine e potenzialmente a agenti patogeni trasmissibili per contatto cutaneo o mucoso (HIV, epatiti B e C, Clostridioides difficile, germi multiresistenti). Le misure di prevenzione comprendono: guanti monouso in nitrile categoria III per ogni manovra assistenziale con potenziale contatto con liquidi biologici, camici impermeabili, mascherine chirurgiche e FFP2 per procedure che generano aerosol, formazione sulle Precauzioni Standard (ex Precauzioni Universali), procedure per la gestione delle esposizioni accidentali (protocollo post-esposizione).

Il rischio di violenza da parte degli utenti è una realtà per gli operatori che assistono persone con demenza, disturbi psichiatrici gravi o dipendenze. Il DVR deve includere la valutazione del rischio di aggressione fisica e verbale con strumenti validati (scala STAMP, OAS), le misure di prevenzione organizzative (lavoro in coppia, sistemi di allarme, formazione alla gestione dei comportamenti aggressivi, percorsi di sostegno psicologico) e la registrazione degli episodi.

Il rischio da stress lavoro-correlato (SLC) negli operatori socio-sanitari è tra i più elevati tra le categorie professionali. Il burnout — esaurimento emotivo, depersonalizzazione, ridotta realizzazione personale — è una patologia lavoro-correlata riconosciuta che richiede valutazione specifica con la metodologia indicata nella Circolare INAIL e nel percorso validato dalla Commissione Consultiva Permanente. Le misure preventive comprendono: supervisione clinica, rotazione delle mansioni, gestione del carico di lavoro, percorsi di supporto psicologico per gli operatori.

5. Rischi nella distribuzione di pasti e beni di prima necessità

La distribuzione di pasti caldi, generi alimentari e beni di prima necessità (vestiti, coperte, farmaci) è un'attività svolta da molte organizzazioni di volontariato, in mense sociali, centri di ascolto, durante le emergenze e nei programmi di contrasto alla povertà. I rischi principali di questa attività sono:

Rischio chimico e biologico in cucina: le mense sociali gestite da enti no-profit che utilizzano volontari in cucina devono valutare il rischio da agenti chimici (detergenti, sanificanti, prodotti per la pulizia di superfici e attrezzature) ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 e il rischio biologico connesso alla manipolazione di alimenti e alla presenza di utenti con patologie trasmissibili. I volontari addetti alla cucina devono ricevere formazione sull'igiene degli alimenti (HACCP) e sui rischi specifici, nonché i DPI adeguati (guanti monouso alimentari, grembiule impermeabile, calzature antiscivolo).

Rischio di scivolamento e caduta: le cucine e le sale mensa hanno pavimenti che possono diventare scivolosi per presenza di acqua, oli e residui alimentari. Le pavimentazioni devono avere coefficienti di attrito adeguati (classificazione anti-scivolo UNI EN ISO 10545-17); i volontari devono indossare calzature con suola antiscivolo.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi: la movimentazione di casse di alimenti, contenitori gastronorm pieni, sacchi di farina o riso, scatole di prodotti donati può comportare sollevamento di carichi significativi. Per volontari occasionali il rischio va gestito con formazione sulla tecnica corretta di sollevamento e con la limitazione dei pesi movimentati singolarmente (indicativamente non oltre 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, in condizioni ottimali).

Rischio da ustioni e tagli: l'uso di attrezzature da cucina (affettatrici, forni, piastre, fritteuseforni, coltelli professionali) richiede specifica formazione sull'uso sicuro e DPI appropriati (guanti anticalore per la movimentazione di contenitori caldi, guanti antitaglio per le operazioni con coltelli).

La distribuzione di beni all'aperto (durante le emergenze, nei mercatini sociali, nelle raccolte alimentari) espone i volontari a rischi meteorologici (colpo di calore, ipotermia, scivolamento su superfici ghiacciate) che vanno gestiti con adeguati DPI stagionali e procedure operative che prevedano pause, riparo e idratazione.

6. Attività outdoor, campi scuola e volontariato ambientale

Le organizzazioni di volontariato svolgono frequentemente attività all'aperto: escursioni e trekking con persone anziane o con disabilità, campi di volontariato ambientale (ripristino sentieri, pulizia corsi d'acqua, piantumazione), campi estivi per minori, progetti di protezione civile. Questi contesti presentano rischi specifici che vanno valutati e gestiti anche quando i partecipanti sono esclusivamente volontari.

Il rischio da lavoro in ambiente esterno comprende: esposizione agli agenti atmosferici (caldo eccessivo con rischio di colpo di calore, freddo intenso con rischio di ipotermia, raggi UV con rischio di melanoma professionale nei volontari che svolgono attività outdoor sistematica), scivolamento su terreni irregolari, caduta dall'alto in attività su dislivelli o in quota, rischio idrogeologico in caso di lavori in prossimità di corsi d'acqua.

Il rischio biologico outdoor include: punture di insetti vettori (zanzara tigre e West Nile, zecche e malattia di Lyme, leishmaniosi in aree endemiche del centro-sud), contatto con piante urticanti o tossiche, contatto con terreni contaminati. I volontari che operano in aree boschive devono essere informati sul rischio da puntura di zecca e sulla procedura corretta di rimozione; in aree ad alta endemia va valutata la vaccinazione contro l'encefalite da zecca (TBE).

Nei campi scuola per minori con supervisione di volontari-educatori, il rischio principale è la caduta e il trauma durante le attività ludico-sportive. La valutazione deve considerare: adeguatezza degli spazi e delle attrezzature, rapporto numerico educatori/minori, formazione degli educatori al primo soccorso, procedure in caso di emergenza sanitaria in luoghi isolati (disponibilità di kit di primo soccorso, defibrillatore semiautomatico se previsto dall'attività, piano di emergenza con contatti del 118 e itinerari per l'evacuazione).

Le attività di protezione civile (in emergenze alluvionali, sismiche, di incendio boschivo) rientrano in un quadro normativo specifico (D.Lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile) che prevede obblighi di formazione e dotazione DPI per i volontari delle organizzazioni iscritte all'elenco nazionale o regionale. I DPI per le operazioni di emergenza (caschi, guanti, stivali, indumenti ad alta visibilità, maschere FFP3 per ambienti polverosi o contaminati) devono essere forniti dall'organizzazione e i volontari devono essere formati al loro uso in scenari simulati.

7. Raccolta fondi, eventi e manifestazioni pubbliche

Gli eventi pubblici organizzati dagli enti del Terzo Settore — sagre di beneficenza, cene sociali, mercatini, concerti, maratone e camminate solidali, banchetti di raccolta fondi — presentano rischi che il rappresentante legale dell'ente deve valutare e gestire anche quando i partecipanti attivi sono esclusivamente volontari.

Per gli eventi aperti al pubblico con più di 200 partecipanti, la normativa prevede obblighi specifici in materia di sicurezza pubblica (notifica alla questura o al comune, piano di sicurezza per l'ordine pubblico), di prevenzione incendi (nei locali chiusi, verifica che la capienza sia rispettata e che le uscite di emergenza siano agibili e segnalate) e di gestione delle emergenze sanitarie (presenza di personale formato al primo soccorso e, per eventi con oltre 1.000 partecipanti o con attività sportive, disponibilità di defibrillatore semiautomatico — DAE ai sensi della L. 116/2021).

Nei banchetti di raccolta fondi con distribuzione di cibo o bevande, i volontari sono esposti ai rischi della distribuzione alimentare (vedi sezione precedente); va verificata la conformità alla normativa igienico-sanitaria (notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004, ove applicabile; formazione HACCP per i manipolatori di alimenti).

Per i volontari addetti all'allestimento e smontaggio degli stand (montaggio di tensostrutture, palchi, transenne, installazione di impianti audio e luci), vanno valutati i rischi connessi al lavoro manuale in quota, all'uso di attrezzature (muletti, ponteggi, scale) e alla movimentazione di carichi pesanti. Se le attività di allestimento sono affidate a ditte specializzate, si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08 con obbligo di coordinamento e DUVRI.

8. Formazione: volontari vs. dipendenti e differenze normative

Il sistema di formazione sulla sicurezza nel Terzo Settore opera su due binari paralleli con obblighi diversi per i lavoratori dipendenti e per i volontari.

Per i lavoratori dipendenti (e i soci lavoratori di cooperative sociali), la formazione obbligatoria segue l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Le cooperative sociali di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi) rientrano tipicamente nel codice ATECO 87 o 88 (assistenza sociale residenziale e non residenziale), classificato come rischio medio, con monte ore di formazione pari a 12 ore (4 ore generali + 8 ore specifiche sui rischi del settore) e aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. Le ore specifiche devono coprire: rischio MMNP e metodo MAPO, rischio biologico nell'assistenza, rischio stress lavoro-correlato, rischio violenza da utenti, uso corretto dei DPI, procedure di emergenza. I preposti hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore; i dirigenti di 16 ore.

Per i volontari, l'art. 3 c. 12-bis D.Lgs. 81/08 richiede una formazione "adeguata e sufficiente" in relazione alle attività svolte, senza specificare un monte ore minimo. Il contenuto deve essere proporzionale al rischio effettivo: un volontario che occasionalmente effettua piccole mansioni amministrative necessita solo di informazione sui rischi generali della sede; un volontario che assiste quotidianamente persone non autosufficienti deve ricevere formazione specifica sulla MMNP, sul rischio biologico e sulle procedure di emergenza, con contenuto paragonabile a quello previsto per i dipendenti. La formazione dei volontari va documentata con registro firmato; in caso di infortunio di un volontario, la documentazione dell'avvenuta formazione è elemento essenziale per la valutazione delle responsabilità dell'ente.

Per la formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) valgono gli stessi obblighi per dipendenti e volontari addetti alle emergenze: il livello di rischio (basso 4 ore, medio 8 ore, elevato 16 ore) dipende dall'attività e dalla struttura dell'ente. Una struttura residenziale per anziani (RSA) è solitamente classificata a rischio medio-elevato; una piccola sede associativa è tipicamente a rischio basso. La formazione di primo soccorso (D.M. 388/2003) è obbligatoria per gli addetti designati e raccomandata per i volontari che operano in contesti isolati o con utenti fragili.

9. Sorveglianza sanitaria nelle organizzazioni no-profit

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei confronti dei lavoratori dipendenti (e soci lavoratori equiparati) ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti (art. 41 D.Lgs. 81/08). Per le cooperative sociali e gli enti no-profit con dipendenti i principali trigger sono:

Nei confronti dei volontari non esiste un obbligo formale di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma l'ente deve valutare l'idoneità del volontario all'attività proposta in considerazione di eventuali limitazioni fisiche o patologie note. Per le attività ad alto rischio fisico (MMNP intensiva, attività outdoor impegnativa, emergenze di protezione civile) è buona prassi raccogliere una dichiarazione di idoneità dal medico di medicina generale o da un medico competente convenzionato.

10. DUVRI e gestione degli appalti nel Terzo Settore

Molti enti del Terzo Settore operano in regime di appalto o concessione di servizi (servizi domiciliari affidati dal Comune, gestione di strutture pubbliche in convenzione, appalti di facchinaggio sociale) e sono quindi sia committenti che appaltatori. In entrambi i ruoli sorgono obblighi specifici ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08.

Quando l'ente no-profit è committente (affida lavori o servizi a terzi nella propria sede), deve: verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (iscrizione CCIAA, certificato di regolarità contributiva DURC, attestazione di idoneità specifica per la lavorazione); fornire all'appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (layout della struttura, presenza di utenti fragili, rischi biologici, vie di emergenza); elaborare il DUVRI identificando i rischi da interferenza e le misure di coordinamento; inserire nei costi del contratto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Quando l'ente no-profit è appaltatore (gestisce servizi sociali, educativi o assistenziali in strutture del committente pubblico o privato), deve: ricevere dal committente le informazioni sui rischi specifici del luogo di lavoro; partecipare alla riunione di coordinamento per la redazione del DUVRI; garantire che i propri lavoratori e volontari coinvolti nel servizio abbiano ricevuto la formazione adeguata ai rischi presenti nella struttura del committente e non solo ai rischi generali dell'ente.

Un aspetto spesso trascurato nel Terzo Settore è il coordinamento in caso di co-progettazione tra più enti, dove più organizzazioni operano nella stessa struttura con attività diverse. In questi casi va chiarito contrattualmente quale soggetto assume il ruolo di committente principale e coordina le misure di sicurezza, evitando che la molteplicità di soggetti produca vuoti di responsabilità. Supportiamo la gestione documentale e formativa anche per le situazioni di co-progettazione e di appalto multiplo.

11. Prevenzione incendi e gestione delle emergenze

Le strutture degli enti del Terzo Settore — residenze per anziani (RSA), centri diurni, case famiglia, sedi associative, centri di accoglienza, ostelli sociali — hanno profili di rischio incendio molto differenziati. Il quadro normativo di riferimento è il D.M. 02/09/2021 (Criteri per la classificazione del fuoco e la gestione delle emergenze), il D.M. 02/09/2021 (norme tecniche di prevenzione incendi, c.d. RTO per le attività soggette) e il DPR 151/2011 (Regolamento di prevenzione incendi).

Le attività soggette a certificato di prevenzione incendi (CPI) che riguardano il Terzo Settore comprendono: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali con più di 25 posti letto (attività 68 DPR 151/2011); strutture per disabili con più di 25 posti letto (attività 68); asili nido e scuole materne con oltre 100 presenze (attività 67); locali di pubblico spettacolo con oltre 100 posti; impianti sportivi con oltre 100 spettatori. La maggior parte delle RSA e dei centri diurni con ospiti non deambulanti rientra in categorie a rischio elevato e richiede non solo il CPI ma anche piani di evacuazione specifici per persone a mobilità ridotta, con personale formato per l'evacuazione assistita.

Il piano di emergenza deve essere adattato alla specificità degli utenti: nelle strutture residenziali per anziani con persone non autosufficienti, l'evacuazione assistita richiede procedure dettagliate che identifichino per ciascun ospite il grado di autonomia, il numero di operatori necessari per il trasferimento, l'ausilio eventualmente richiesto (carrozzina, barella di evacuazione) e il percorso di uscita. Le esercitazioni di evacuazione (almeno una all'anno ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08) devono includere scenari realistici con ospiti non autosufficienti, anche solo su un numero limitato di essi.

La formazione antincendio per gli addetti alle emergenze segue il D.M. 02/09/2021: 4 ore per il livello 1 (rischio basso), 8 ore per il livello 2 (rischio medio, applicabile alla maggior parte delle sedi no-profit), 16 ore per il livello 3 (rischio elevato, obbligatorio per strutture soggette a CPI con più di 300 persone o con specifiche caratteristiche di rischio). La formazione deve includere simulazioni pratiche con estintore e, per il livello 3, esercitazioni di evacuazione.

12. Sanzioni: responsabilità e profili penali

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 si applicano al datore di lavoro degli enti del Terzo Settore esattamente come a qualsiasi altro datore di lavoro. Il soggetto responsabile è identificato nel rappresentante legale dell'ente (presidente, direttore esecutivo) o, in presenza di un'effettiva delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/08), nel delegato con i poteri e le risorse necessari.

ViolazioneSanzioneRiferimento normativo
Mancata redazione del DVRArresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 euroArt. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08
Mancata nomina RSPPArresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 euroArt. 55 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08
Mancata formazione dei lavoratoriArresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratoreArt. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08
Mancata nomina del medico competente (quando dovuta)Arresto 2-4 mesi o ammenda fino a 3.714 euroArt. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08
Mancata fornitura di DPI ai lavoratoriAmmenda 548-1.972 euroArt. 87 D.Lgs. 81/08
Mancata redazione DUVRIArresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-5.000 euroArt. 55 c. 5 lett. e) D.Lgs. 81/08
Violazione obblighi tutela volontari (art. 3 c. 12-bis)Ammende proporzionate alla violazione specifica; responsabilità civile in caso di infortunioArtt. 55-87 D.Lgs. 81/08; art. 2043 c.c.

In caso di infortunio grave o mortale di un lavoratore o di un volontario, si aggiungono i profili di responsabilità penale ex artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del Codice penale per il rappresentante legale o per il soggetto delegato, e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (per gli enti dotati di personalità giuridica, incluse le cooperative sociali e le fondazioni). Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro può rappresentare un'esimente o un'attenuante in caso di procedimento a carico dell'ente.

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 (emesse dagli organi di vigilanza — ASL/PSAL, INL — in caso di violazioni sanabili) sospendono il procedimento penale: il datore di lavoro può regolarizzare entro il termine prescritto e pagare un quarto del massimo dell'ammenda, estinguendo il reato. L'inadempienza alla prescrizione riattiva il procedimento penale con aggravante.

Documenti minimi per un ETS o cooperativa sociale — checklist sintetica

  • DVR completo con valutazione MMNP (metodo MAPO), rischio biologico, chimico, stress lavoro-correlato e violenza da utenti
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente (quando dovuto), addetti emergenza e primo soccorso
  • Attestati formazione lavoratori 12 ore (rischio medio) con aggiornamento quinquennale
  • Registro informazione e formazione volontari con firma di ciascun volontario per ogni sessione
  • Verbali consegna DPI ai lavoratori e ai volontari (guanti, calzature, DPI specifici per mansione)
  • Polizza assicurativa INAIL per tutti i volontari attivi (o polizza privata equivalente ai sensi del CTS)
  • Protocollo sanitario del medico competente con giudizi di idoneità alla mansione per ciascun lavoratore
  • DUVRI per ogni contratto di appalto con rischi da interferenza, allegato ai contratti stipulati
  • Certificato di prevenzione incendi (CPI) per le strutture soggette a DPR 151/2011
  • Piano di emergenza e evacuazione con procedure specifiche per ospiti/utenti a mobilità ridotta
  • Attestati formazione antincendio degli addetti (livello commisurato al rischio della struttura)
  • Registro infortuni aggiornato (anche per eventi senza giorni di assenza, inclusi infortuni dei volontari)
  • Schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici in uso (detergenti, sanificanti, prodotti cucina)
  • Documentazione audit periodico del sistema di sicurezza con verifica dell'efficacia delle misure adottate

FAQ — Sicurezza ONLUS, ETS e organizzazioni di volontariatoFAQ

Il D.Lgs. 81/08 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che non hanno dipendenti?
La risposta dipende dalla presenza o assenza di lavoratori subordinati e dalla qualificazione dei volontari. L'art. 3 c. 12-bis D.Lgs. 81/08 (introdotto dal D.Lgs. 151/2015 e successivamente aggiornato) estende l'applicazione di alcune disposizioni del Testo Unico anche ai volontari delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). In particolare, l'ente è tenuto ad applicare le misure generali di tutela (art. 15), a fornire ai volontari informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate (art. 36), a dotarli dei DPI necessari e ad assicurarli contro gli infortuni ai sensi dell'art. 4 L. 266/1991. L'obbligo di redazione del DVR in senso stretto, invece, sorge quando è presente almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/08. Anche in assenza di dipendenti, però, per gli Enti del Terzo Settore che registrano nelle proprie sedi attività con rischi significativi (assistenza a persone non autosufficienti, uso di attrezzature, attività outdoor) è fortemente consigliata una valutazione documentata dei rischi per dimostrare la conformità alle misure generali di tutela e per gestire adeguatamente la responsabilità civile e penale in caso di infortunio.
I volontari devono ricevere la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista per i lavoratori?
L'art. 3 c. 12-bis D.Lgs. 81/08 richiama espressamente l'obbligo di informazione e formazione per i volontari, ma con modalità adattate rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti. I volontari non sono soggetti all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 che fissa i monte ore per i lavoratori (12 ore per rischio medio), ma devono ricevere informazioni adeguate sui rischi a cui sono esposti nell'attività prestata, sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto dei DPI e sulle procedure di emergenza (art. 36 D.Lgs. 81/08). Il contenuto della formazione deve essere proporzionato alla tipologia e alla frequenza dell'attività svolta: un volontario che occasionalmente distribuisce pasti in una mensa sociale necessita di un'informativa più snella rispetto a un volontario che quotidianamente assiste persone non autosufficienti con movimentazione manuale, che richiede formazione specifica su tecnica di trasferimento e ausili. In caso di ispezione, l'ente deve essere in grado di documentare l'avvenuta informazione e formazione di ciascun volontario (registro firmato, data, argomenti trattati).
Quando è obbligatorio il DVR per una cooperativa sociale?
Le cooperative sociali (tipologia A — servizi socio-sanitari ed educativi; tipologia B — inserimento lavorativo di persone svantaggiate) sono datori di lavoro a tutti gli effetti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e hanno obbligo di DVR dalla presenza del primo lavoratore dipendente o socio lavoratore (i soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza). Il DVR di una cooperativa sociale di tipo A deve includere la valutazione di tutti i rischi connessi all'assistenza: movimentazione manuale di persone non autosufficienti (rischio principale, da valutare con metodo MAPO), rischio biologico (esposizione a sangue e liquidi biologici), rischio chimico (prodotti per l'igiene e la sanificazione), rischio da stress lavoro-correlato (burnout degli operatori socio-sanitari), rischio di violenza da parte degli utenti. Per le cooperative di tipo B, oltre ai rischi ordinari dell'attività produttiva svolta, va valutata l'eventuale maggiore vulnerabilità dei soci lavoratori svantaggiati (persone con disabilità fisica, psichica o con dipendenze), adottando misure di tutela aggiuntive.
Cos'è il DUVRI e quando deve essere redatto da un ETS che affida lavori in appalto?
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 e deve essere redatto dal committente ogni volta che affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria sede o struttura, quando esistono rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. Per un ETS (Ente del Terzo Settore) l'obbligo sorge ad esempio quando affida: la pulizia e la sanificazione dei propri locali a una ditta esterna, la manutenzione degli impianti o degli immobili, la fornitura di pasti a una ditta di catering che opera nelle cucine dell'ente, la gestione di alcune attività educative o riabilitative in co-progettazione. Sono esclusi dall'obbligo del DUVRI i contratti di somministrazione di beni e servizi senza attività lavorativa in presenza dei lavoratori del committente e i servizi di natura intellettuale. Il DUVRI deve contenere: l'identificazione dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro del committente, i rischi introdotti dall'appaltatore, le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta). Va allegato al contratto d'appalto.
Quali sono i rischi principali nella movimentazione manuale di persone non autosufficienti e come si valutano?
La movimentazione manuale di persone non autosufficienti (MMNP) è il rischio professionale più rilevante per gli operatori socio-sanitari di cooperative sociali, case di riposo, centri diurni e servizi di assistenza domiciliare (SAD). Il metodo di riferimento per la valutazione è il metodo MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati), sviluppato dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi e riconosciuto dalle Linee guida ISPESL (ora INAIL). L'indice MAPO tiene conto di: numero di operatori esposti alle operazioni di sollevamento/trasferimento, numero e tipologia di pazienti non collaboranti, dotazione di ausili (sollevatori a imbracatura, sollevatori da pavimento, ausili per il trasferimento laterale), caratteristiche ergonomiche degli spazi (larghezza dei corridoi, spazio attorno ai letti, bagni), formazione specifica degli operatori. Un indice MAPO superiore a 1,5 indica un rischio significativo che richiede misure correttive prioritarie: acquisizione di ausili meccanici, adeguamento degli spazi, formazione specifica sulla tecnica di trasferimento sicuro. La sorveglianza sanitaria con il medico competente è obbligatoria per i lavoratori esposti a MMNP con indice MAPO che supera i valori di azione. Il rischio MMNP va valutato anche per le attività di SAD, dove le condizioni abitative degli utenti (spazi ristretti, assenza di ausili, scale) spesso rendono la movimentazione più critica che in struttura.
Quali sanzioni rischiano i responsabili di un'associazione di volontariato che non adempiono agli obblighi di sicurezza?
Le sanzioni del D.Lgs. 81/08 si applicano al "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 lett. b), identificato nella persona che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria attività, con poteri decisionali e di spesa. In un'associazione di volontariato riconosciuta come ETS, il datore di lavoro è in genere il presidente o il legale rappresentante, salvo diverse previsioni statutarie. Le principali sanzioni applicabili sono: mancata elaborazione del DVR (quando dovuta) — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro (art. 55 c. 1 lett. a); mancata formazione e informazione dei lavoratori — arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per ciascun lavoratore non formato (art. 55 c. 5 lett. c); mancata nomina del medico competente quando dovuta — arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 3.714 euro (art. 55 c. 5 lett. a); mancata fornitura di DPI — ammenda da 548 a 1.972 euro (art. 87). Per i volontari, la mancata adozione delle misure di tutela previste dall'art. 3 c. 12-bis può comportare responsabilità civile in caso di infortunio e, nei casi più gravi, profili di responsabilità penale ex artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose) per il rappresentante legale. In caso di infortunio, la certificazione INAIL relativa al volontario assicurato non esclude la responsabilità civile e penale dell'ente per violazione degli obblighi di tutela.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 3 c. 12-bis, 15, 17, 26, 28, 36-37, 41, 55, Titoli VI, X)
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 — Codice del Terzo Settore (CTS), in particolare artt. 17, 32, 33 sui volontari degli ETS
  • L. 11 agosto 1991 n. 266 — Legge quadro sul volontariato (art. 4 — assicurazione obbligatoria dei volontari)
  • D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 151 — Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure in materia di lavoro, art. 20 (introduzione art. 3 c. 12-bis D.Lgs. 81/08)
  • Circolare INAIL n. 23 del 15 giugno 2018 — Chiarimenti sull'assicurazione obbligatoria dei volontari degli ETS
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze e la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio da movimentazione manuale di pazienti: metodo MAPO
  • Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 167-171 — Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 223-232 — Titolo IX: Agenti chimici
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 266-286 — Titolo X: Agenti biologici
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 8 del 5 marzo 2012 — DUVRI: indicazioni operative per la redazione

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla qualificazione giuridica dell'ente, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti, dalla presenza di volontari e/o dipendenti e dalla normativa vigente. DVR, protocollo sanitario, DUVRI e piani di emergenza devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua organizzazione e supportiamo la gestione documentale e formativa.

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