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Sicurezza nel Terzo settore: volontari e dipendenti

Associazioni, ODV, APS, fondazioni e imprese sociali: cosa cambia tra volontari e dipendenti e quali obblighi restano all’ente in ogni caso.

Risposta rapida

Negli enti del Terzo settore la domanda decisiva è chi presta l’attività. Per i volontari il D.Lgs. 81/2008 (art. 3 c. 12-bis) applica le tutele dell’art. 21, previste per i lavoratori autonomi: niente DVR per loro, ma attrezzature conformi, DPI e informazione sui rischi. Con anche un solo dipendente, tirocinante o collaboratore inserito nell’organizzazione, l’ente diventa datore di lavoro con tutti gli obblighi: DVR, RSPP, formazione, addetti alle emergenze.

Volontari: cosa prevede l’art. 3 c. 12-bis

Il comma 12-bis estende ai volontari degli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), delle associazioni sportive dilettantistiche e di altri organismi indicati dalla norma le disposizioni dell’art. 21. In pratica il volontario deve usare attrezzature conformi al Titolo III, munirsi di DPI adeguati e, se l’attività lo richiede, può frequentare corsi di formazione e sottoporsi a sorveglianza sanitaria, con oneri a proprio carico salvo diverso accordo. Nella prassi è utile che l’ente formalizzi con i volontari un accordo scritto che definisca come queste tutele si applicano: chi fornisce i DPI, quale formazione si fa, chi la paga.

Questo regime non esonera l’ente dalle responsabilità generali: se mette a disposizione una sede, un furgone o un’attrezzatura, deve garantirne la sicurezza. I volontari di protezione civile hanno una disciplina propria, che qui non trattiamo.

Quando l’ente diventa datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 definisce «lavoratore» chi svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Dipendenti, collaboratori inseriti nell’organizzazione e tirocinanti rientrano quindi nel perimetro; i volontari del servizio civile sono invece richiamati dal comma 12-bis, con il regime dell’art. 21. Da quel momento servono:

  • DVR che consideri le attività reali (assistenza, trasporto, magazzino, sportello, eventi);
  • RSPP: può svolgerlo il legale rappresentante entro i limiti dell’allegato II, con il percorso formativo previsto;
  • formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con parte specifica coerente con i rischi e con la classe di rischio del codice ATECO dell’ente;
  • addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003) e antincendio (D.M. 2 settembre 2021);
  • medico competente se la valutazione individua rischi soggetti a sorveglianza sanitaria.

Rischi tipici delle attività sociali

  • Assistenza alle persone: movimentazione di persone non autosufficienti, aggressioni, rischio biologico, lavoro in solitudine al domicilio.
  • Raccolta e distribuzione (banchi alimentari, mercatini, raccolta indumenti): movimentazione manuale, scaffalature, uso di furgoni; se si distribuiscono alimenti si applicano le regole di igiene del Reg. CE 852/2004.
  • Eventi e manifestazioni: allestimenti, impianti elettrici provvisori, gestione della folla e delle emergenze; per strutture e palchi possono applicarsi le regole dei cantieri temporanei.
  • Trasporto di persone e merci: rischio stradale e carico dei mezzi.

Volontari presso altre organizzazioni e appalti

Se i volontari operano presso un ospedale, una scuola o una RSA, il datore di lavoro ospitante deve informarli sui rischi dell’ambiente e sulle procedure di emergenza e coordinare le attività per ridurre le interferenze. Quando l’ente svolge servizi in convenzione o in appalto, si applica l’art. 26: scambio di informazioni sui rischi e, quando previsto, DUVRI.

Errori frequenti

  • Considerare «volontario» chi in realtà ha orari, compensi e direttive da lavoratore.
  • Nessuna verifica delle attrezzature e dei mezzi messi a disposizione dei volontari.
  • Eventi senza piano di emergenza né persone formate per la gestione dell’evacuazione.
  • Tirocinanti esclusi da formazione e valutazione dei rischi.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Un’associazione con soli volontari deve fare il DVR?
No. Il DVR è un obbligo del datore di lavoro verso i lavoratori. I volontari degli enti del Terzo settore sono equiparati, ai fini della sicurezza, ai lavoratori autonomi dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2008: devono usare attrezzature conformi e DPI adeguati e possono partecipare a formazione e sorveglianza sanitaria a proprie spese. Restano però la responsabilità dell’ente per le attrezzature e i luoghi che mette a disposizione e gli obblighi antincendio delle sedi e degli eventi.
Basta un dipendente per far scattare tutti gli obblighi?
Sì. Con un dipendente, un collaboratore che lavora nell’organizzazione dell’ente o un tirocinante, il legale rappresentante (o chi ha i poteri di gestione) è datore di lavoro: servono DVR, RSPP, formazione, addetti alle emergenze e, se i rischi lo richiedono, medico competente.
Se i volontari operano presso un’altra organizzazione chi li informa sui rischi?
L’art. 3 c. 12-bis prevede che, quando i volontari svolgono la loro attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (ad esempio un ospedale, una RSA, una scuola), questo fornisca loro informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza, e adotti le misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra l’attività dei volontari e quella dell’organizzazione.

Fonti normative

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