Negli enti del Terzo settore la domanda decisiva è chi presta l’attività. Per i volontari il D.Lgs. 81/2008 (art. 3 c. 12-bis) applica le tutele dell’art. 21, previste per i lavoratori autonomi: niente DVR per loro, ma attrezzature conformi, DPI e informazione sui rischi. Con anche un solo dipendente, tirocinante o collaboratore inserito nell’organizzazione, l’ente diventa datore di lavoro con tutti gli obblighi: DVR, RSPP, formazione, addetti alle emergenze.
Volontari: cosa prevede l’art. 3 c. 12-bis
Il comma 12-bis estende ai volontari degli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), delle associazioni sportive dilettantistiche e di altri organismi indicati dalla norma le disposizioni dell’art. 21. In pratica il volontario deve usare attrezzature conformi al Titolo III, munirsi di DPI adeguati e, se l’attività lo richiede, può frequentare corsi di formazione e sottoporsi a sorveglianza sanitaria, con oneri a proprio carico salvo diverso accordo. Nella prassi è utile che l’ente formalizzi con i volontari un accordo scritto che definisca come queste tutele si applicano: chi fornisce i DPI, quale formazione si fa, chi la paga.
Questo regime non esonera l’ente dalle responsabilità generali: se mette a disposizione una sede, un furgone o un’attrezzatura, deve garantirne la sicurezza. I volontari di protezione civile hanno una disciplina propria, che qui non trattiamo.
Quando l’ente diventa datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 definisce «lavoratore» chi svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Dipendenti, collaboratori inseriti nell’organizzazione e tirocinanti rientrano quindi nel perimetro; i volontari del servizio civile sono invece richiamati dal comma 12-bis, con il regime dell’art. 21. Da quel momento servono:
- DVR che consideri le attività reali (assistenza, trasporto, magazzino, sportello, eventi);
- RSPP: può svolgerlo il legale rappresentante entro i limiti dell’allegato II, con il percorso formativo previsto;
- formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con parte specifica coerente con i rischi e con la classe di rischio del codice ATECO dell’ente;
- addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003) e antincendio (D.M. 2 settembre 2021);
- medico competente se la valutazione individua rischi soggetti a sorveglianza sanitaria.
Rischi tipici delle attività sociali
- Assistenza alle persone: movimentazione di persone non autosufficienti, aggressioni, rischio biologico, lavoro in solitudine al domicilio.
- Raccolta e distribuzione (banchi alimentari, mercatini, raccolta indumenti): movimentazione manuale, scaffalature, uso di furgoni; se si distribuiscono alimenti si applicano le regole di igiene del Reg. CE 852/2004.
- Eventi e manifestazioni: allestimenti, impianti elettrici provvisori, gestione della folla e delle emergenze; per strutture e palchi possono applicarsi le regole dei cantieri temporanei.
- Trasporto di persone e merci: rischio stradale e carico dei mezzi.
Volontari presso altre organizzazioni e appalti
Se i volontari operano presso un ospedale, una scuola o una RSA, il datore di lavoro ospitante deve informarli sui rischi dell’ambiente e sulle procedure di emergenza e coordinare le attività per ridurre le interferenze. Quando l’ente svolge servizi in convenzione o in appalto, si applica l’art. 26: scambio di informazioni sui rischi e, quando previsto, DUVRI.
Errori frequenti
- Considerare «volontario» chi in realtà ha orari, compensi e direttive da lavoratore.
- Nessuna verifica delle attrezzature e dei mezzi messi a disposizione dei volontari.
- Eventi senza piano di emergenza né persone formate per la gestione dell’evacuazione.
- Tirocinanti esclusi da formazione e valutazione dei rischi.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Un’associazione con soli volontari deve fare il DVR?
Basta un dipendente per far scattare tutti gli obblighi?
Se i volontari operano presso un’altra organizzazione chi li informa sui rischi?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 3 — Campo di applicazione (comma 12-bis: volontari)
- D.Lgs. 81/2008, art. 21 — Componenti dell’impresa familiare e lavoratori autonomi
- D.Lgs. 81/2008, art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo settore
- D.M. 2 settembre 2021 — Gestione della sicurezza antincendio e formazione addetti
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) — Formazione
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