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Sicurezza sul lavoro per ATECO 56.29: Mense e catering continuativo su base contrattuale

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 56.29.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda le imprese che gestiscono mense aziendali, scolastiche e ospedaliere o forniscono pasti in modo continuativo con un contratto. Il catering occasionale per eventi è nel codice 56.21.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico, piano di autocontrollo HACCP.

Codice ATECO 2025

Il codice 56.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Diete speciali e allergeni

Nelle mense scolastiche e ospedaliere l'errore più grave è servire a un utente allergico il pasto sbagliato. La procedura deve coprire tutto il percorso: preparazione in zona separata, contenitore singolo con nome e dieta, consegna verificata da chi distribuisce. Il personale di distribuzione va formato su questo punto, non solo i cuochi.

Il rapporto con il committente

Quando il servizio si svolge nei locali del committente, il DUVRI individua le interferenze: orari delle consegne, percorsi dei carrelli, uso di ascensori e montacarichi, presenza di bambini o pazienti. Le attrezzature di proprietà del committente devono essere conformi e manutenute: il contratto deve dire chi se ne occupa.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 56.29

  • DVR del gestore per ogni centro cottura e refettorio
  • DUVRI del committente quando il servizio si svolge nei suoi locali (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
  • Registrazione dei centri cottura e piano HACCP con legame caldo, refrigerato o fresco-caldo
  • Gestione delle diete speciali e degli allergeni con procedura scritta
  • Tessera di riconoscimento per il personale che lavora in appalto (art. 26, comma 8)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 56.29: livello 1 o 2.

Livello 1 per refettori e cucine ordinarie. Livello 2 per i centri cottura soggetti al DPR 151/2011, ad esempio con impianti di produzione di calore oltre 116 kW (attività 74). Nei locali del committente si segue anche il suo piano di emergenza.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Igiene alimentare

L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 56.29. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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