Il D.L. 146/2021 ha modificato l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 estendendo l’obbligo di formazione al datore di lavoro. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) ne ha fissato i contenuti: un corso di 16 ore con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. Vale per tutti i datori di lavoro, anche quando l’RSPP è un consulente esterno. Chi svolge direttamente i compiti di RSPP deve aggiungere il modulo RSPP previsto dall’Accordo.
Chi è obbligato
È datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, il titolare del rapporto di lavoro o comunque chi ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle piccole imprese è il titolare della ditta individuale o l’amministratore unico; nelle società con consiglio di amministrazione occorre individuare chi esercita in concreto quei poteri. L’obbligo scatta quando l’azienda ha almeno un lavoratore nel senso dell’art. 2: dipendenti, ma anche soci lavoratori, tirocinanti e collaboratori che operano nell’organizzazione dell’impresa.
Il corso è personale: se cambia l’amministratore, il nuovo datore di lavoro deve essere formato a sua volta.
I tre percorsi possibili per il datore di lavoro
| Situazione | Formazione richiesta | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Datore di lavoro con RSPP esterno o interno | Corso datore di lavoro, 16 ore | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34) | Corso datore di lavoro (16 ore) + modulo comune RSPP (8 ore) + modulo tecnico-integrativo da 12 o 16 ore se l’attività rientra nei settori ATECO indicati dall’Accordo | 8 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro che si designa anche addetto alle emergenze | In aggiunta: corso antincendio di livello 1, 2 o 3 (D.M. 2/9/2021) e corso di primo soccorso per il gruppo A, B o C (D.M. 388/2003) | Antincendio ogni 5 anni; primo soccorso ogni 3 anni |
Per le imprese affidatarie nei cantieri l’Accordo prevede inoltre un modulo integrativo dedicato ai cantieri.
Quando il datore di lavoro può fare l’RSPP
L’art. 34 e l’Allegato II del D.Lgs. 81/08 consentono al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori. Non è possibile nei casi dell’art. 31, comma 6 (ad esempio aziende industriali a rischio di incidente rilevante, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori), dove il servizio di prevenzione deve essere interno. Oltre questi limiti, o se il titolare preferisce non assumere il ruolo, si nomina un RSPP esterno qualificato ai sensi dell’art. 32.
Contenuti del corso da 16 ore
Il corso è pensato per chi deve organizzare la sicurezza, non per chi la esegue. Gli argomenti ruotano attorno alle responsabilità del datore di lavoro: obblighi non delegabili dell’art. 17 (valutazione dei rischi con elaborazione del DVR e nomina dell’RSPP), obblighi dell’art. 18, delega di funzioni ai sensi dell’art. 16, organizzazione del sistema di prevenzione (RSPP, medico competente, preposti, addetti alle emergenze, RLS), gestione degli appalti e del DUVRI, responsabilità penale e amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001) e ruolo dei modelli di organizzazione dell’art. 30.
Modalità di erogazione
L’Accordo 2025 ammette per il corso datore di lavoro e per il suo aggiornamento la formazione in aula, in videoconferenza sincrona e in e-learning su piattaforma che traccia la fruizione. Il corso si chiude con una verifica finale; l’attestato va rilasciato da un soggetto formatore che possiede i requisiti dell’Accordo. Le prove pratiche dei corsi antincendio e primo soccorso, se il datore si designa addetto, si svolgono sempre in presenza.
Tempi per mettersi in regola
L’Accordo è in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119. Per i datori di lavoro già in carica l’Accordo prevede un periodo transitorio di 24 mesi per completare il corso; chi diventa datore di lavoro dopo l’entrata in vigore deve formarsi secondo le regole del nuovo Accordo. Conviene non attendere la scadenza: in caso di infortunio o di ispezione la formazione del datore è uno dei primi documenti richiesti.
Errori frequenti
- Considerare sufficiente il vecchio corso RSPP datore di lavoro e ignorare l’aggiornamento, che con l’Accordo 2025 è di 8 ore quinquennali.
- Pensare che il corso non serva perché l’RSPP è esterno: il corso da 16 ore riguarda ogni datore di lavoro.
- Far frequentare il corso a un delegato o a un consulente al posto del datore di lavoro effettivo.
- Non formare il nuovo amministratore dopo un cambio della governance.
- Iscriversi a corsi senza verifica finale o erogati da soggetti privi dei requisiti dell’Accordo.
Sanzioni
La violazione degli obblighi di formazione previsti dall’art. 37 è sanzionata penalmente dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08, con arresto o ammenda alternativi; gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente. Per stimare la sanzione applicabile al tuo caso puoi usare il calcolatore delle sanzioni.
Domande frequentiFAQ
Il corso da 16 ore sostituisce il corso RSPP datore di lavoro?
Ho già frequentato il corso RSPP datore di lavoro: devo rifare tutto?
Il corso si può fare online?
Un socio di società di persone senza dipendenti deve fare il corso?
Fonti normative
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione (comma 7: datore di lavoro, dirigenti, preposti)
- Art. 34 D.Lgs. 81/08 — Svolgimento diretto dei compiti di RSPP
- Art. 31 D.Lgs. 81/08 — Servizio di prevenzione e protezione
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR — Ministero del Lavoro
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