Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 96.02 il codice corrispondente è 96.21 / 96.22: 96.21 per parrucchieri e barbieri, 96.22 per i trattamenti estetici.
Con ATECO 2025 acconciatura ed estetica hanno classi separate. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Rischio chimico da tinture, decoloranti, prodotti per permanente e per unghie
- Dermatiti da contatto e da lavoro a mani bagnate
- Sensibilizzazione respiratoria da persolfati e polveri
- Disturbi muscolo-scheletrici da postura in piedi e braccia sollevate
- Tagli e punture con forbici, rasoi e strumenti per manicure
- Rischio biologico nei trattamenti che possono causare sanguinamento
- Radiazioni ottiche artificiali da laser, luce pulsata e lampade UV
- Rischio elettrico da phon, piastre e apparecchi estetici
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Rischio chimico e pelle: il punto centrale del DVR
Tinture ossidative, decoloranti a base di persolfati e prodotti per unghie contengono sostanze sensibilizzanti. La valutazione parte dalle schede di sicurezza e considera quantità, frequenza d'uso e ventilazione del locale. Se il risultato non è un rischio irrilevante per la salute, scatta la sorveglianza sanitaria (art. 229 D.Lgs. 81/2008).
Il lavoro a mani bagnate per molte ore al giorno è una causa frequente di dermatite. Il DVR dovrebbe prevedere guanti adatti al prodotto (non tutti i guanti monouso proteggono dalle tinture), creme barriera e la rotazione delle mansioni al lavatesta.
Centri estetici: apparecchi e radiazioni
Gli estetisti possono usare solo gli apparecchi elencati nel DM 206/2015, con le caratteristiche e le cautele indicate nelle schede tecniche. Per laser e luce pulsata il datore di lavoro deve valutare l'esposizione dell'operatore alle radiazioni ottiche artificiali e fornire occhiali protettivi adatti alla lunghezza d'onda.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 96.02
- DVR con valutazione del rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/2008) basata sulle schede di sicurezza dei prodotti
- Valutazione delle radiazioni ottiche artificiali se si usano laser o luce pulsata (Titolo VIII, Capo V)
- Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso
- Registro di consegna dei DPI (guanti adatti ai prodotti, mascherine per le polveri)
- Nomina del medico competente quando il rischio chimico non risulta irrilevante per la salute
- Documentazione degli apparecchi elettromeccanici per estetica conformi al DM 206/2015
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento all'uso degli apparecchi estetici secondo le istruzioni del fabbricante
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 96.02: livello 1.
Un salone ordinario rientra nel livello 1. Conservare bombolette spray e solventi in quantità limitate e lontano da fonti di calore.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e igiene pubblica
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Comune per i requisiti dell'esercizio e il regolamento locale
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- DVR senza l'elenco dei prodotti chimici usati e le relative schede di sicurezza
- Guanti forniti non adatti alle tinture
- Apprendisti senza formazione specifica prima di iniziare a lavorare
- Laser o luce pulsata usati senza valutazione delle radiazioni ottiche