Profilo del codice ATECO 96.09
Il codice ATECO 96.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività di servizi per la persona. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le attività di parrucchiere, estetista, tatuatore, piercer, solarium e simili rientrano nel codice 96.09 e sono soggette sia al D.Lgs. 81/08 sia alla normativa sanitaria specifica. I tatuatori e i piercer sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 2005 e dalle linee guida regionali che impongono requisiti strutturali e igienico-sanitari specifici. Il rischio chimico per parrucchieri ed estetisti include l'esposizione a persolfati (ossidanti in decoloranti), formaldeide (in prodotti liscanti), toluene (in smalti) e profumi (allergizzanti); la sorveglianza sanitaria del medico competente è consigliata e può essere obbligatoria in presenza di rischi chimici significativi.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da prodotti professionali per la cura della persona (coloranti, solventi, biocidi), rischio biologico da contatto con cute e annessi cutanei della clientela, dermatiti da contatto professionale per esposizione ad acqua e detergenti, scivolamento su pavimenti bagnati, postura scorretta e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, stress lavoro-correlato. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 96.09
- DVR con valutazione rischio chimico (incluso CMR), biologico, dermatologico e posturale (D.Lgs. 81/08)
- Schede di dati di sicurezza (SDS) per tutti i prodotti chimici utilizzati
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI (guanti monouso, mascherine, calzature antiscivolo)
- Nomine RSPP, MC se richiesto dalla valutazione del rischio, addetti antincendio e primo soccorso
- Autorizzazione sanitaria comunale per esercizi di acconciatura, estetista e simili (L. 1/1990 e L. 4/1990)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 96.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021 per esercizi con affollamento contenuto | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per l'utilizzo di prodotti chimici professionali e corretta applicazione dei DPI | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 96.09 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per esercizi di piccole dimensioni; livello 2 per locali con deposito di prodotti infiammabili (lacche, solventi, prodotti ossidanti per parrucchieri)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 96.09 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 96.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL e Igiene pubblica
- INL
- Comune (autorizzazione sanitaria e SCIA per apertura esercizio)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 96.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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