Codice ATECO 2025
Il codice 96.01.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Trascinamento delle mani nei mangani e nelle calandre
- Rischio biologico e ferite da aghi nella biancheria proveniente da strutture sanitarie
- Prodotti chimici per il lavaggio industriale
- Calore e umidità
- Movimentazione di sacchi e carrelli di biancheria
- Movimenti ripetitivi nella piegatura e nell'alimentazione dei mangani
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Mangani e biancheria sanitaria
L'alimentazione dei mangani è il punto con gli infortuni più gravi: la barra di arresto all'imbocco deve fermare il rullo al contatto con le dita e va verificata ogni giorno. La biancheria degli ospedali può contenere aghi e materiale biologico: va gestita in sacchi idrosolubili o chiusi, aperta con cautela e lavata con cicli di disinfezione.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 96.01.10
- DVR con valutazione dei mangani, del rischio biologico e del microclima
- Procedure di separazione della biancheria sporca e pulita e di gestione della biancheria infetta
- Verifica dei dispositivi di sicurezza dei mangani (barre di arresto all'imbocco)
- Verifiche periodiche dei generatori di vapore e delle attrezzature a pressione
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, nei casi previsti
- Abilitazione per i carrelli elevatori se utilizzati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 96.01.10: livello 1 o 2.
Livello 2 per le lavanderie con impianti di produzione di calore oltre 116 kW o depositi di tessuti oltre le soglie del DPR 151/2011; livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Barra di arresto dei mangani mai verificata
- Selezione manuale della biancheria sanitaria senza guanti resistenti