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Verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Il controllo obbligatorio, svolto da soggetti pubblici o abilitati, sulle attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Risposta rapida

La verifica periodica è il controllo dello stato di conservazione e di efficienza, ai fini della sicurezza, che il datore di lavoro deve far eseguire sulle attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, con la frequenza lì indicata (art. 71, comma 11). La prima verifica è effettuata dall’INAIL, che deve provvedere entro 45 giorni dalla richiesta; le successive dalle ASL o, in alternativa, da soggetti pubblici o privati abilitati. Le modalità sono fissate dal D.M. 11 aprile 2011.

Quali attrezzature

  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg (gru, carroponti, paranchi motorizzati).
  • Apparecchi di sollevamento persone: piattaforme di lavoro elevabili, ponti sospesi, ascensori e montacarichi da cantiere.
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico.
  • Attrezzature e insiemi a pressione (recipienti, generatori di vapore, tubazioni) e impianti di riscaldamento con potenza oltre i limiti previsti.

La periodicità (annuale, biennale, triennale, ecc.) varia per tipo, età e settore d’impiego dell’attrezzatura.

Come si gestisce

  1. Comunicare all’INAIL la messa in servizio dell’attrezzatura e richiedere la prima verifica; se l’INAIL non interviene entro 45 giorni, ci si può rivolgere a un soggetto abilitato.
  2. Per le verifiche successive, rivolgersi all’ASL o a un soggetto abilitato iscritto negli elenchi del Ministero del Lavoro.
  3. Conservare i verbali di verifica con la documentazione dell’attrezzatura, a disposizione degli organi di vigilanza.

Controlli del datore di lavoro (art. 71, comma 8)

Le verifiche periodiche non sostituiscono i controlli che il datore di lavoro deve far eseguire da persona competente su tutte le attrezzature soggette a deterioramento: controllo iniziale dopo l’installazione, controlli periodici e straordinari dopo eventi eccezionali. I risultati vanno riportati per iscritto e conservati almeno per gli ultimi tre anni (art. 71, comma 9): è questo il cosiddetto “registro di controllo” delle attrezzature, che deve accompagnare l’attrezzatura quando è usata fuori sede.

Fonti normative

Voci e pagine collegate

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