La verifica periodica delle attrezzature di lavoroè un controllo obbligatorio, effettuato da soggetti abilitati, sulle attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08(apparecchi di sollevamento materiali e persone, apparecchi a pressione, impianti di messa a terra, impianti parafulmine), volto ad accertare che l'attrezzatura si mantenga in condizioni di sicurezza per l'utilizzo previsto. È disciplinata dall'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 e dalle disposizioni attuative del D.M. 11 aprile 2011 e successive modifiche.
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Riferimento normativo
L'obbligo di verifica periodica è sancito dall'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature elencate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La norma distingue tra:
- Prima verifica periodica— effettuata a cura dell'INAIL dopo la messa in servizio dell'attrezzatura (prima della prima verifica periodica dopo la messa in servizio).
- Verifiche periodiche successive — effettuate dalle ASL/ARPA territorialmente competenti o, in alternativa, da soggetti privati abilitati dal MISE (oggi MIMIT) ai sensi del D.M. 11 aprile 2011.
Il D.M. 11 aprile 2011(«Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati») definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti verificatori devono possedere per ottenere l'abilitazione ministeriale e le procedure di verifica per ciascuna categoria di attrezzatura. Le tariffe per le verifiche sono stabilite con decreto ministeriale e sono aggiornate periodicamente.
Attrezzature soggette a verifica: Allegato VII D.Lgs. 81/08
Le principali categorie di attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria sono:
- Apparecchi di sollevamento materiali e persone (gru, montacarichi, piattaforme elevabili, ascensori da cantiere) — prima verifica a 2 anni dalla messa in servizio; verifiche periodiche successive annuali (per gru e ascensori da cantiere) o biennali (per alcune categorie).
- Apparecchi a pressione semplici e complessi (recipienti in pressione, caldaie a vapore, generatori di vapore, autoclavi)— periodicità variabile da 1 anno (caldaie a vapore con pressione elevata) a 10 anni (recipienti in pressione in determinate condizioni di utilizzo), come dettagliato nell'Allegato VII.
- Impianti di messa a terra — verifica biennale nelle attività lavorative soggette al D.P.R. 462/2001 (impianti con rischio specifico, come i cantieri) e quinquennale negli altri ambienti di lavoro.
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (parafulmini) — verifica biennale nelle attività a rischio specifico e quinquennale negli altri ambienti di lavoro, ai sensi del D.P.R. 462/2001.
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX) — verifica biennale.
Soggetti abilitati alle verifiche
Le verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII D.Lgs. 81/08 sono effettuate da soggetti abilitati, in base all'ordine di priorità stabilito dall'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 11 aprile 2011:
- INAIL— effettua la prima verifica periodica. In caso di inerzia dell'INAIL (mancata effettuazione della verifica entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro), quest'ultimo può rivolgersi direttamente ai soggetti abilitati privati o alle ASL.
- ASL/ARPA— effettuano le verifiche periodiche successive. In caso di inerzia dell'ASL (oltre 30 giorni dalla scadenza della verifica), il datore di lavoro può rivolgersi ai soggetti privati abilitati.
- Soggetti privati abilitati dal MIMIT— organismi notificati e soggetti privati che hanno ottenuto l'abilitazione ministeriale ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, iscritti nell'elenco del MIMIT. Possono effettuare tutte le tipologie di verifica periodica, anche in sostituzione di INAIL e ASL in caso di loro inerzia.
Procedura e documentazione delle verifiche
La procedura di verifica periodica prevede tipicamente:
- Richiesta del datore di lavoro — almeno 30 giorni prima della scadenza della verifica (per INAIL) o almeno 60 giorni prima (per evitare periodi di fuori servizio);
- Esame documentale— verifica della documentazione tecnica dell'attrezzatura (dichiarazione di conformità CE, libretto d'uso e manutenzione, registro dei controlli e delle manutenzioni, verbali delle verifiche precedenti);
- Esame visivo e prove funzionali— ispezione dello stato fisico dell'attrezzatura, verifica dei dispositivi di sicurezza, prove di carico (per gli apparecchi di sollevamento);
- Redazione del verbale di verifica— il soggetto verificatore redige il verbale con esito positivo (attrezzatura idonea all'uso) o negativo (attrezzatura non idonea, messa fuori servizio fino alla risoluzione delle non conformità);
- Aggiornamento del registro macchine/attrezzature — il datore di lavoro conserva i verbali di verifica e aggiorna il registro delle manutenzioni e dei controlli.
Sanzioni per omissione delle verifiche periodiche
Il mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica delle attrezzature è sanzionato dall'art. 87 D.Lgs. 81/08:
- Omessa richiesta di verifica periodica — il datore di lavoro è punito con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro.
- Uso di attrezzatura con verifica scaduta — il datore di lavoro è esposto alle stesse sanzioni penali e, in caso di infortunio correlato, a responsabilità per lesioni o omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
- Sospensione dell'attività imprenditoriale— ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08, l'organo di vigilanza può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di utilizzo di attrezzature non verificate, con gravi ripercussioni operative per l'impresa.
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Domande frequentiFAQ
Come posso sapere se un'attrezzatura è soggetta a verifica periodica?
Cosa succede se la verifica periodica scade durante un periodo di fermo impianto?
Il verbale di verifica positivo garantisce che l'attrezzatura sia sicura fino alla verifica successiva?
Posso scegliere liberamente tra INAIL, ASL e soggetti privati abilitati per le verifiche?
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