Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Registro Macchine e Attrezzature

Il registro macchine e attrezzature è il documento con cui l'azienda tiene traccia della manutenzione, delle verifiche periodiche e dei controlli sulle attrezzature di lavoro, come prescritto dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il registro macchine e attrezzatureè il documento aziendale con cui il datore di lavoro documenta la manutenzione, le verifiche periodiche obbligatorie e tutti i controlli eseguiti sulle attrezzature di lavoro. È richiesto dall'art. 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e costituisce la prova documentale che l'attrezzatura è stata mantenuta in efficienza e sottoposta ai controlli previsti dalla legge. Per le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 sono previste verifiche periodiche obbligatorie effettuate da INAIL o dagli organismi abilitati, con verbali da conservare nel registro.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Definizione

Il registro macchine e attrezzature è uno strumento di gestione operativa della sicurezza che raccoglie, per ciascuna attrezzatura di lavoro, tutta la documentazione relativa alla sua storia manutentiva e alle verifiche di conformità. Non si tratta di un semplice archivio formale: è la prova concreta che il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie a garantire che le attrezzature siano idonee allo scopo e mantenute in condizioni di sicurezza per tutta la loro vita utile.

Base normativa

L'obbligo di manutenzione delle attrezzature di lavoro è sancito dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature siano mantenute in buono stato di funzionamento e sicurezza per tutta la durata della loro vita utile, tenendo conto delle istruzioni del fabbricante.

L'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08disciplina le verifiche periodiche obbligatorie: le attrezzature indicate nell'Allegato VII sono soggette a verifiche da parte di INAIL (prima verifica) e degli organismi abilitati dal Ministero del Lavoro (verifiche successive), con oneri a carico del datore di lavoro. Il verbale di ogni verifica deve essere conservato e reso disponibile in caso di ispezione.

Attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria

L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 elenca le categorie di attrezzature soggette a verifica periodica, tra cui:

  • Ponteggi su ruote a torre (trabattelli)
  • Gru a torre e gru mobili
  • Apparecchi di sollevamento materiali e persone con portata superiore a 200 kg
  • Carrelli elevatori industriali semoventi
  • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
  • Scale aeree ad inclinazione variabile
  • Ponti sviluppabili su carro
  • Recipienti a pressione (bombole, autoclavi, scambiatori)
  • Generatori di vapore e di acqua surriscaldata
  • Idroestrattori centrifughi

Per ciascuna categoria l'Allegato VII stabilisce la frequenza delle verifiche: ad esempio, per gli apparecchi di sollevamento la prima verifica è annuale, per i recipienti a pressione la periodicità varia in funzione della tipologia e della pressione di esercizio.

Come si struttura il registro

Il registro è tipicamente organizzato con una scheda individuale per ciascuna attrezzatura, contenente almeno:

  • Matricola, numero di targa o identificativo univoco
  • Data di messa in servizio nell'azienda
  • Dati del costruttore e numero di serie
  • Dichiarazione CE di conformità (se applicabile) e marcatura CE
  • Libretto del fabbricante con istruzioni per l'uso e la manutenzione
  • Verbali delle verifiche periodiche INAIL / organismo abilitato
  • Registro degli interventi di manutenzione ordinaria (lubrificazione, sostituzione filtri, controlli)
  • Registro degli interventi di manutenzione straordinaria (riparazioni, modifiche, sostituzioni di componenti critici)
  • Data della prossima verifica periodica obbligatoria
  • Nominativo del preposto incaricato dei controlli prima dell'uso

Registro di manutenzione e libretto del fabbricante: differenze

Il libretto del fabbricanteè il documento tecnico fornito dal costruttore con l'attrezzatura: contiene le istruzioni per l'uso, le specifiche tecniche, i programmi di manutenzione raccomandati e le avvertenze di sicurezza. È un documento di riferimento fisso.

Il registro di manutenzione aziendaleè invece un documento dinamico, alimentato dall'azienda nel tempo: raccoglie gli interventi effettivamente eseguiti, le verifiche periodiche, le anomalie riscontrate e le misure correttive adottate. Entrambi sono obbligatori e devono essere conservati per tutta la vita dell'attrezzatura e per almeno tre anni dopo la sua dismissione.

Ruolo del Preposto nelle verifiche giornaliere

L'art. 19 del D.Lgs. 81/08 attribuisce al prepostoil compito di verificare che i lavoratori utilizzino le attrezzature, le macchine, i dispositivi di protezione e gli impianti in modo sicuro. In pratica, il preposto è il primo referente per i controlli prima dell'uso: verifica lo stato visivo dell'attrezzatura, la presenza dei dispositivi di sicurezza funzionanti e che la data della prossima verifica obbligatoria non sia scaduta. Le segnalazioni di anomalie devono essere riportate nel registro e all'RSPP.

Sanzioni

L'art. 87 del D.Lgs. 81/08prevede sanzioni penali e amministrative per l'utilizzo di attrezzature non sottoposte alle verifiche periodiche obbligatorie o non mantenute in stato di efficienza. Il datore di lavoro può essere assoggettato ad arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro, elevabili in caso di infortunio correlato. L'assenza del registro di manutenzione o la mancata esibizione dei verbali di verifica in sede di ispezione costituisce aggravante documentale e può comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.

Approfondimenti e servizi correlati

Domande frequentiFAQ

Tutte le aziende devono tenere un registro delle attrezzature?
Sì. L'art. 71 D.Lgs. 81/08 impone a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, di documentare la manutenzione delle attrezzature di lavoro. Per le attrezzature soggette all'Allegato VII è obbligatoria anche la conservazione dei verbali di verifica periodica INAIL o di organismo abilitato.
Chi effettua la prima verifica periodica obbligatoria?
La prima verifica è effettuata dall'INAIL su richiesta del datore di lavoro, entro 60 giorni dalla richiesta stessa. Le verifiche successive sono affidate agli organismi abilitati dal Ministero del Lavoro, oppure alle ASL/ARPA ove gli organismi abilitati non siano disponibili nel territorio. I relativi verbali devono essere conservati nel registro.
Cosa succede se la data della verifica periodica è scaduta e l'attrezzatura viene ugualmente usata?
L'utilizzo di attrezzature con verifica periodica scaduta è una violazione dell'art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08 e comporta le sanzioni previste dall'art. 87, con possibilità di arresto o ammenda per il datore di lavoro. In caso di infortunio, l'assenza della verifica aggrava significativamente la responsabilità penale e civile.
Il registro delle attrezzature deve essere cartaceo o può essere digitale?
La normativa non prescrive un formato specifico: il registro può essere cartaceo o digitale, purché garantisca l'integrità, la rintracciabilità e la disponibilità dei dati in caso di ispezione. In ogni caso, i verbali originali delle verifiche periodiche INAIL o degli organismi abilitati devono essere conservati (anche in copia scansionata con originale disponibile).

Fonti normative

Ti serve un preventivo per registro Macchine e Attrezzature?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito