Il registro macchine e attrezzatureè il documento aziendale con cui il datore di lavoro documenta la manutenzione, le verifiche periodiche obbligatorie e tutti i controlli eseguiti sulle attrezzature di lavoro. È richiesto dall'art. 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e costituisce la prova documentale che l'attrezzatura è stata mantenuta in efficienza e sottoposta ai controlli previsti dalla legge. Per le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 sono previste verifiche periodiche obbligatorie effettuate da INAIL o dagli organismi abilitati, con verbali da conservare nel registro.
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Definizione
Il registro macchine e attrezzature è uno strumento di gestione operativa della sicurezza che raccoglie, per ciascuna attrezzatura di lavoro, tutta la documentazione relativa alla sua storia manutentiva e alle verifiche di conformità. Non si tratta di un semplice archivio formale: è la prova concreta che il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie a garantire che le attrezzature siano idonee allo scopo e mantenute in condizioni di sicurezza per tutta la loro vita utile.
Base normativa
L'obbligo di manutenzione delle attrezzature di lavoro è sancito dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature siano mantenute in buono stato di funzionamento e sicurezza per tutta la durata della loro vita utile, tenendo conto delle istruzioni del fabbricante.
L'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08disciplina le verifiche periodiche obbligatorie: le attrezzature indicate nell'Allegato VII sono soggette a verifiche da parte di INAIL (prima verifica) e degli organismi abilitati dal Ministero del Lavoro (verifiche successive), con oneri a carico del datore di lavoro. Il verbale di ogni verifica deve essere conservato e reso disponibile in caso di ispezione.
Attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria
L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 elenca le categorie di attrezzature soggette a verifica periodica, tra cui:
- Ponteggi su ruote a torre (trabattelli)
- Gru a torre e gru mobili
- Apparecchi di sollevamento materiali e persone con portata superiore a 200 kg
- Carrelli elevatori industriali semoventi
- Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti sviluppabili su carro
- Recipienti a pressione (bombole, autoclavi, scambiatori)
- Generatori di vapore e di acqua surriscaldata
- Idroestrattori centrifughi
Per ciascuna categoria l'Allegato VII stabilisce la frequenza delle verifiche: ad esempio, per gli apparecchi di sollevamento la prima verifica è annuale, per i recipienti a pressione la periodicità varia in funzione della tipologia e della pressione di esercizio.
Come si struttura il registro
Il registro è tipicamente organizzato con una scheda individuale per ciascuna attrezzatura, contenente almeno:
- Matricola, numero di targa o identificativo univoco
- Data di messa in servizio nell'azienda
- Dati del costruttore e numero di serie
- Dichiarazione CE di conformità (se applicabile) e marcatura CE
- Libretto del fabbricante con istruzioni per l'uso e la manutenzione
- Verbali delle verifiche periodiche INAIL / organismo abilitato
- Registro degli interventi di manutenzione ordinaria (lubrificazione, sostituzione filtri, controlli)
- Registro degli interventi di manutenzione straordinaria (riparazioni, modifiche, sostituzioni di componenti critici)
- Data della prossima verifica periodica obbligatoria
- Nominativo del preposto incaricato dei controlli prima dell'uso
Registro di manutenzione e libretto del fabbricante: differenze
Il libretto del fabbricanteè il documento tecnico fornito dal costruttore con l'attrezzatura: contiene le istruzioni per l'uso, le specifiche tecniche, i programmi di manutenzione raccomandati e le avvertenze di sicurezza. È un documento di riferimento fisso.
Il registro di manutenzione aziendaleè invece un documento dinamico, alimentato dall'azienda nel tempo: raccoglie gli interventi effettivamente eseguiti, le verifiche periodiche, le anomalie riscontrate e le misure correttive adottate. Entrambi sono obbligatori e devono essere conservati per tutta la vita dell'attrezzatura e per almeno tre anni dopo la sua dismissione.
Ruolo del Preposto nelle verifiche giornaliere
L'art. 19 del D.Lgs. 81/08 attribuisce al prepostoil compito di verificare che i lavoratori utilizzino le attrezzature, le macchine, i dispositivi di protezione e gli impianti in modo sicuro. In pratica, il preposto è il primo referente per i controlli prima dell'uso: verifica lo stato visivo dell'attrezzatura, la presenza dei dispositivi di sicurezza funzionanti e che la data della prossima verifica obbligatoria non sia scaduta. Le segnalazioni di anomalie devono essere riportate nel registro e all'RSPP.
Sanzioni
L'art. 87 del D.Lgs. 81/08prevede sanzioni penali e amministrative per l'utilizzo di attrezzature non sottoposte alle verifiche periodiche obbligatorie o non mantenute in stato di efficienza. Il datore di lavoro può essere assoggettato ad arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro, elevabili in caso di infortunio correlato. L'assenza del registro di manutenzione o la mancata esibizione dei verbali di verifica in sede di ispezione costituisce aggravante documentale e può comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.
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Domande frequentiFAQ
Tutte le aziende devono tenere un registro delle attrezzature?
Chi effettua la prima verifica periodica obbligatoria?
Cosa succede se la data della verifica periodica è scaduta e l'attrezzatura viene ugualmente usata?
Il registro delle attrezzature deve essere cartaceo o può essere digitale?
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