Il preposto è chi, per competenza e per i poteri gerarchici e funzionali che gli sono affidati, sovrintende al lavoro degli altri e controlla che le direttive di sicurezza vengano rispettate (art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08). Di solito è il capo reparto, il capo squadra o il caposquadra di cantiere, ma conta la funzione svolta, non il nome dell’inquadramento. Dal 2021 il datore di lavoro deve individuare i preposti in modo formale (art. 18, comma 1, lett. b-bis).
Cosa è cambiato con la Legge 215/2021
Il D.L. 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021, ha rafforzato la figura del preposto:
- il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti per l’attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lett. b-bis);
- i contratti collettivi possono stabilire un emolumento per l’incarico, e il preposto non può subire pregiudizi per lo svolgimento della sua attività;
- negli appalti e nei subappalti, l’impresa appaltatrice deve indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis);
- il preposto ha il potere e il dovere di interrompere l’attività del lavoratore che non rispetta le disposizioni, e anche di sospendere temporaneamente l’attività in presenza di attrezzature non conformi o di condizioni di pericolo (art. 19).
Compiti (art. 19)
- vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali, compreso l’uso dei DPI. Se nota un comportamento non conforme deve intervenire con le istruzioni necessarie e, se il comportamento continua, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori;
- verificare che nelle zone a rischio grave e specifico entrino solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate;
- far rispettare le misure per le situazioni di emergenza e informare subito i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato;
- non chiedere di riprendere il lavoro finché il pericolo grave e immediato persiste;
- segnalare subito al datore di lavoro o al dirigente le carenze di mezzi, attrezzature e DPI e, se necessario, sospendere temporaneamente l’attività;
- frequentare la formazione prevista dall’art. 37.
Formazione
| Percorso | Durata minima | Modalità |
|---|---|---|
| Corso preposto (in aggiunta alla formazione come lavoratore) | 12 ore | In presenza (art. 37, comma 7-ter) |
| Aggiornamento | 6 ore ogni 2 anni | In presenza |
Durate e contenuti sono quelli dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito gli accordi del 2011 e del 2016. L’obbligo di svolgere in presenza la formazione del preposto e di ripeterla almeno ogni due anni deriva direttamente dall’art. 37, comma 7-ter.
Preposto “di fatto”
Gli obblighi del preposto gravano anche su chi esercita in concreto quei poteri senza una nomina formale (art. 299 D.Lgs. 81/08). Se un dipendente coordina di fatto una squadra e non è stato individuato né formato, rischiano sia lui sia il datore di lavoro: il primo per gli obblighi dell’art. 19, il secondo per la mancata individuazione e formazione.
Sanzioni
- Datore di lavoro e dirigente: la mancata individuazione del preposto è sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. d.
- Preposto: arresto fino a due mesi o ammenda per le violazioni più gravi dell’art. 19 (vigilanza, emergenze, pericolo grave, segnalazioni). Arresto fino a un mese o ammenda per le altre, compresa la mancata frequenza dei corsi (art. 56).
Per le domande pratiche (nomina scritta, numero di preposti, aggiornamento) vedi le FAQ sul preposto.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 2 — Definizioni (comma 1, lett. e)
- D.Lgs. 81/2008, art. 18 — Obblighi del datore di lavoro (comma 1, lett. b-bis)
- D.Lgs. 81/2008, art. 19 — Obblighi del preposto
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Formazione (comma 7-ter)
- D.Lgs. 81/2008, art. 56 — Sanzioni per il preposto
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, n. 59/CSR
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