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Guida

Formazione del preposto: 12 ore e aggiornamento biennale

Chi è il preposto, perché va individuato per iscritto, cosa prevede il corso dopo l’Accordo Stato-Regioni del 2025 e cosa rischia l’azienda se manca la formazione.

Risposta rapida

Il preposto, oltre alla formazione da lavoratore, deve seguire un corso di 12 ore e un aggiornamento di almeno 6 ore ogni due anni, entrambi in presenza o in videoconferenza sincrona (art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025). Dal 2021 il datore di lavoro deve anche individuarloformalmente (art. 18 c. 1 lett. b-bis). La mancata formazione è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Chi è il preposto

L'art. 2 c. 1 lett. e del D.Lgs. 81/08 definisce preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Nella pratica sono preposti il caposquadra, il capoturno, il capocantiere, il responsabile di reparto o di punto vendita, il capo cuoco che coordina la brigata. Conta la funzione svolta, non il titolo: chi sovrintende di fatto ad altri lavoratori ha gli obblighi del preposto (art. 299).

L'individuazione è obbligatoria

Il D.L. 146/2021 ha introdotto l'obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18 c. 1 lett. b-bis). Anche nelle imprese appaltatrici e subappaltatrici il datore di lavoro deve indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26 c. 8-bis). L'individuazione va fatta per iscritto, con l'indicazione dei lavoratori e delle attività su cui il preposto vigila, e va coordinata con l'organigramma della sicurezza nel DVR.

Cosa deve fare (art. 19)

Il corso: 12 ore

Con l'Accordo del 17 aprile 2025 il corso specifico del preposto passa da 8 a 12 ore, in aggiunta alla formazione generale e specifica da lavoratore. I contenuti riguardano ruolo e responsabilità del preposto, individuazione dei fattori di rischio, incidenti e infortuni mancati, tecniche di comunicazione e di vigilanza, gestione delle non conformità e dell'interruzione dell'attività. Il corso si svolge in aula o in videoconferenza sincrona e si chiude con una verifica dell'apprendimento. Deve essere completato prima che la persona assuma il ruolo, o comunque nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento ogni due anni

L'art. 37 c. 7-ter prevede che la formazione del preposto sia ripetuta con cadenza almeno biennale e, comunque, ogni volta che lo richiedono l'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi. L'Accordo 2025 fissa l'aggiornamento in almeno 6 ore, con le stesse modalità del corso iniziale. L'aggiornamento del preposto è distinto da quello quinquennale da lavoratore e non si assolve con quest'ultimo.

Preposto e dirigente

PrepostoDirigente
RuoloVigila sull'attuazione delle direttiveAttua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività
Corso iniziale12 ore12 ore (più 6 ore per i cantieri)
AggiornamentoAlmeno 6 ore ogni 2 anni6 ore ogni 5 anni
ModalitàPresenza o videoconferenza sincronaAula, videoconferenza sincrona o e-learning nei limiti fissati dall'Accordo

Errori frequenti

La procedura passo per passo è nello scenario come nominare un preposto.

Sanzioni

La mancata formazione del preposto (art. 37 c. 7) è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55 c. 5 lett. c, importi rivalutati nel 2023), con importi raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati oltre dieci (c. 6-bis). Anche la mancata individuazione del preposto è sanzionata dall'art. 55. Il preposto che non adempie ai propri obblighi risponde a sua volta, con arresto o ammenda, ai sensi dell'art. 56.

Domande frequentiFAQ

Il corso preposti si può fare in e-learning?
No. L’art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/08 richiede che la formazione del preposto si svolga in presenza; l’Accordo del 17 aprile 2025 equipara alla presenza la videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è ammesso né per il corso iniziale né per l’aggiornamento.
Chi ha fatto il corso preposti da 8 ore deve rifarlo?
No. Il corso da 8 ore svolto secondo l’Accordo del 2011 resta valido come formazione iniziale. Va però rispettato l’aggiornamento biennale di almeno 6 ore: se il preposto non si è aggiornato negli ultimi due anni, l’aggiornamento va fatto subito.
Un caposquadra non nominato per iscritto è un preposto?
Sì, se di fatto sovrintende all’attività di altri lavoratori. L’art. 299 D.Lgs. 81/08 attribuisce gli obblighi a chi esercita in concreto i poteri del preposto, anche senza investitura formale. Per questo il datore di lavoro deve individuare i preposti e formarli.
Al preposto spetta un compenso aggiuntivo?
La legge non lo impone: l’art. 18 c. 1 lett. b-bis rinvia ai contratti e agli accordi collettivi la possibilità di stabilire un emolumento. Va quindi verificato il CCNL applicato.

Fonti normative

Devi individuare e formare i preposti?

Mappiamo chi coordina di fatto il lavoro, prepariamo le lettere di individuazione e organizziamo corso e aggiornamenti.