Risposta rapida
Dal dicembre 2021 il datore di lavoro deve individuare i preposti (art. 18, comma 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/08). Il preposto vigila sul lavoro e deve interromperlo se le regole di sicurezza non sono rispettate. Deve seguire un corso di almeno 12 ore in presenza e aggiornarsi ogni due anni con almeno 6 ore (Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025).
La definizione e il quadro normativo completo sono nella voce del glossario Preposto. Qui trovi le risposte ai dubbi operativi più frequenti.
Domande frequenti sul prepostoFAQ
Chi è il preposto?
È la persona che, per le sue competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali ricevuti, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce che le direttive siano attuate e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, con un potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08). Conta la funzione svolta, non la qualifica contrattuale: capo reparto, capo turno, caposquadra e capocantiere sono di solito preposti.
L’individuazione del preposto è obbligatoria? Serve una nomina scritta?
Sì. Dal D.L. 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021, il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti che svolgono la vigilanza dell’art. 19 (art. 18, comma 1, lett. b-bis). La legge non prescrive una forma particolare, ma solo un atto scritto e firmato per ricevuta consente di dimostrare chi è stato individuato, per quali reparti o squadre e da quando. I contratti collettivi possono prevedere un emolumento per l’incarico, e il preposto non può subire pregiudizi per la sua attività.
Quanti preposti servono?
Non esiste un numero minimo fissato dalla legge. Ci vuole un preposto per ogni gruppo di lavoratori che lavora sotto una sovrintendenza diretta: per reparto, turno, squadra o cantiere. Se in un turno non è presente nessun preposto, la vigilanza dell’art. 19 resta scoperta.
Quali sono i compiti del preposto?
L’art. 19 gli affida, tra gli altri, questi compiti: vigilare sul rispetto delle norme e delle disposizioni aziendali, compreso l’uso dei DPI; far accedere alle zone a rischio grave e specifico solo i lavoratori adeguatamente istruiti; far rispettare le misure di emergenza; informare subito i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato e non chiedere di riprendere il lavoro finché il pericolo persiste; segnalare le carenze di mezzi, attrezzature e DPI; frequentare la formazione.
Il preposto deve interrompere il lavoro? In quali casi?
Sì. Se nota un comportamento non conforme deve intervenire con le istruzioni necessarie. Se il lavoratore non le applica o persiste, deve interrompere la sua attività e informare i superiori diretti (art. 19, comma 1, lett. a). Se rileva carenze dei mezzi e delle attrezzature o una condizione di pericolo, deve, se necessario, sospendere temporaneamente l’attività e segnalare subito le non conformità al datore di lavoro e al dirigente (lett. f-bis).
Che differenza c’è tra preposto e dirigente?
Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro: organizza l’attività e vigila su di essa, con poteri gerarchici e funzionali più ampi (art. 2, comma 1, lett. d). Il preposto lavora più vicino all’esecuzione: sovrintende al lavoro e ne controlla lo svolgimento. Dirigente e datore di lavoro hanno gli obblighi dell’art. 18, il preposto quelli dell’art. 19. Le due figure hanno percorsi formativi distinti nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Un caporeparto senza nomina è comunque preposto?
Sì. Le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita in concreto i poteri di quella figura, anche senza un’investitura formale (art. 299 D.Lgs. 81/08). Il caporeparto “di fatto” risponde degli obblighi dell’art. 19, e il datore di lavoro risponde di non averlo individuato e formato. La soluzione è individuarlo per iscritto e avviarlo al corso.
Quanta formazione serve al preposto?
Oltre alla formazione come lavoratore, il preposto deve seguire un corso specifico di almeno 12 ore, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 19 maggio 2025), che ha sostituito gli accordi del 2011 e del 2016. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni due anni. La cadenza almeno biennale è prevista anche dall’art. 37, comma 7-ter, che richiede di ripetere la formazione anche ogni volta che l’evoluzione dei rischi o la comparsa di nuovi rischi lo rendano necessario.
La formazione del preposto si può fare in e-learning?
No. L’art. 37, comma 7-ter, richiede che la formazione del preposto si svolga interamente in presenza. L’Accordo Stato-Regioni 2025 equipara alla presenza la videoconferenza sincrona, cioè con docente e partecipanti collegati in diretta e la presenza verificata. Un corso registrato in modalità asincrona non è valido per il preposto, né per il corso base né per l’aggiornamento.
Negli appalti chi è il preposto?
Ogni impresa appaltatrice o subappaltatrice deve indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis). Il preposto dell’appaltatore vigila sui propri lavoratori. Il committente coordina le misure contro i rischi da interferenza attraverso il DUVRI o, nei cantieri, il PSC.
Il preposto risponde penalmente in caso di infortunio?
Può risponderne. Se un infortunio dipende dalla mancata vigilanza o dal mancato intervento che la legge gli affida, il preposto può essere chiamato a rispondere di lesioni od omicidio colposi, insieme al datore di lavoro e al dirigente, ciascuno per la propria posizione. Una formazione adeguata, istruzioni scritte e la prova degli interventi fatti (segnalazioni e interruzioni) sono gli strumenti per dimostrare di aver adempiuto.
Quali sanzioni sono previste?
Per il preposto l’art. 56 prevede l’arresto fino a due mesi o l’ammenda per le violazioni dell’art. 19 più rilevanti (vigilanza e interruzione, emergenze, pericolo grave, segnalazioni) e l’arresto fino a un mese o l’ammenda per le altre, compresa la mancata frequenza dei corsi. Per il datore di lavoro e il dirigente, la mancata individuazione del preposto è sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. d. Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente (art. 306, comma 4-bis).
Cosa tenere agli atti
- atto di individuazione firmato, con l’indicazione del reparto, del turno o della squadra;
- attestato del corso preposto e degli aggiornamenti biennali;
- istruzioni scritte su come segnalare le non conformità e interrompere le attività;
- negli appalti, la comunicazione al committente del nominativo dei preposti.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 2 — Definizioni
- D.Lgs. 81/2008, art. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- D.Lgs. 81/2008, art. 19 — Obblighi del preposto
- D.Lgs. 81/2008, art. 26 — Contratti d’appalto (comma 8-bis)
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Formazione (comma 7-ter)
- D.Lgs. 81/2008, art. 56 — Sanzioni per il preposto
- D.L. 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, n. 59/CSR
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