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FAQ responsabilità penale del datore di lavoro

Cosa rischia il datore di lavoro in caso di violazioni e di infortuni: reati, ruolo della delega, colpa del lavoratore, responsabilità dell’ente e risarcimenti.

Risposta rapida

Il datore di lavoro risponde delle contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008 anche senza infortunio e, se l’infortunio avviene, di omicidio o lesioni colpose aggravate (artt. 589 e 590 c.p.). La delega di funzioni non elimina l’obbligo di vigilanza; l’azienda può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 16, 17, 30 e 55; codice penale, artt. 589 e 590; D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies.

Domande frequenti sulla responsabilità penaleFAQ

Di quali reati può rispondere il datore di lavoro?
Su due piani. Le violazioni del D.Lgs. 81/2008 sono in gran parte contravvenzioni, punite con arresto o ammenda anche se non si verifica alcun infortunio (per il datore di lavoro e il dirigente, art. 55 e articoli sanzionatori dei singoli Titoli). Se dall’omissione deriva un infortunio, si aggiungono i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), aggravati quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Che pene sono previste per omicidio e lesioni colpose da infortunio?
Per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche la reclusione va da due a sette anni (art. 589, secondo comma, c.p.). Per le lesioni, se commesse con la stessa violazione, l’art. 590, terzo comma, prevede per le lesioni gravi la reclusione da tre mesi a un anno o la multa, per le lesioni gravissime la reclusione da uno a tre anni. In questi casi le lesioni gravi e gravissime sono procedibili d’ufficio, senza bisogno di querela.
La delega di funzioni trasferisce la responsabilità?
In parte. Con una delega valida secondo l’art. 16 (atto scritto con data certa, delegato con professionalità ed esperienza, poteri di organizzazione, gestione, controllo e autonomia di spesa, accettazione scritta, adeguata pubblicità) la responsabilità per le funzioni delegate passa al delegato. Resta però al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate, e non sono delegabili la valutazione dei rischi con il DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17).
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro?
Solo in casi limite. Il datore di lavoro deve prevenire anche le imprudenze prevedibili, con formazione, istruzioni e vigilanza. La giurisprudenza esclude il nesso causale solo quando la condotta del lavoratore è abnorme o esorbitante: del tutto estranea alle mansioni e al procedimento di lavoro, imprevedibile e tale da creare un rischio diverso da quello che il datore di lavoro doveva governare.
Anche il RSPP può essere condannato?
Il RSPP non ha obblighi propri sanzionati dal D.Lgs. 81/2008, perché è un consulente del datore di lavoro. Può però rispondere a titolo di concorso nei reati di omicidio o lesioni colpose se, per errore o omissione nei suoi compiti (per esempio non individuando un rischio evidente o suggerendo misure inadeguate), ha contribuito a causare l’evento. Lo stesso vale, per i rispettivi obblighi, per dirigenti e preposti.
L’azienda risponde oltre alla persona fisica?
Sì. L’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, nel suo interesse o vantaggio (per esempio un risparmio di costi o di tempi), con sanzioni pecuniarie e interdittive. L’ente può andare esente se ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
Chi paga il risarcimento alla famiglia o al lavoratore infortunato?
L’INAIL eroga le prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria. Se il datore di lavoro è riconosciuto responsabile penalmente, l’INAIL può agire in regresso per recuperare quanto pagato e il lavoratore o i familiari possono chiedere il danno “differenziale”, cioè la parte di danno non coperta dall’indennizzo (artt. 10 e 11 del DPR 1124/1965). Molte imprese coprono questo rischio con polizze di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

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