La delega di funzioni è l'atto giuridico con cui il datore di lavoro trasferisce a un soggetto qualificato (il delegato) specifici poteri, obblighi e la connessa responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la delega costituisce uno strumento essenziale nelle realtà aziendali strutturate per ripartire le responsabilità organizzative, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di validità previsti dalla norma. In assenza di anche uno solo di tali requisiti, la delega non produce effetti sul piano della responsabilità penale e il datore di lavoro rimane il soggetto garante delle obbligazioni delegate.
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Requisiti di validità ex art. 16 D.Lgs. 81/08
Affinché la delega di funzioni sia giuridicamente efficace e produca effetti sul piano della responsabilità, devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:
- Forma scritta con data certa: la delega deve risultare da atto scritto avente data certa, al fine di dimostrare l'anteriorità rispetto a qualsiasi evento dannoso.
- Accettazione scritta del delegato: il soggetto delegato deve accettare espressamente e per iscritto l'incarico e le correlate responsabilità.
- Capacità tecnica e gestionale del delegato: il delegato deve possedere le competenze professionali adeguate alle funzioni delegate, con riferimento sia alle conoscenze tecniche in materia di sicurezza sia alle capacità organizzative e gestionali.
- Autonomia di organizzazione, gestione, controllo e spesa: il delegato deve disporre di poteri autonomi sufficienti per esercitare effettivamente le funzioni delegate, inclusa la disponibilità delle risorse economiche necessarie per adottare le misure di prevenzione.
- Pubblicizzazione interna: la delega deve essere adeguatamente portata a conoscenza dei lavoratori e delle strutture aziendali interessate, al fine di rendere riconoscibile l'autorità del delegato.
La mancanza di anche uno solo di questi requisiti rende la delega inefficace sul piano penale: in tal caso il datore di lavoro continua a rispondere personalmente degli obblighi che aveva inteso trasferire.
Effetti sulla responsabilità penale
Una delega formalmente valida trasferisce al delegato la responsabilità penale per le violazioni commesse nell'ambito delle funzioni delegate. Tuttavia, il delegante non è esonerato da ogni forma di responsabilità: egli risponde comunque:
- Per culpa in eligendo: qualora abbia scelto un soggetto privo delle competenze tecniche o gestionali adeguate alle funzioni delegate.
- Per culpa in vigilando (omessa vigilanza): il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'operato del delegato e sul rispetto delle misure di prevenzione. L'art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, precisa che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante, la cui attuazione può avvenire anche attraverso il sistema di verifica e controllo adottato dall'impresa (modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001).
- Per gli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 D.Lgs. 81/08 (v. sezione successiva).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. IV) ha consolidato il principio per cui la delega non può costituire uno schermo per sottrarre il datore di lavoro a ogni responsabilità: il trasferimento è efficace solo se reale ed effettivo, non meramente formale.
Obblighi non delegabili (art. 17 D.Lgs. 81/08)
L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 individua due obblighi che rimangono in capo al datore di lavoro in modo esclusivo e inderogabile, non trasferibili nemmeno con una delega formalmente valida:
- Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): il datore di lavoro è il responsabile della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute e dell'elaborazione del relativo documento, anche se si avvale della collaborazione del RSPP e del medico competente.
- Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): la scelta e la designazione del RSPP, interno o esterno, spettano in via esclusiva al datore di lavoro.
Qualsiasi tentativo di delegare questi obblighi è privo di effetti giuridici: il datore di lavoro rimane penalmente responsabile anche in presenza di delega scritta.
Sub-delega (art. 16 comma 3 D.Lgs. 81/08)
L'art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/08 ammette la sub-delega, ossia la possibilità per il delegato di trasferire a sua volta parte delle funzioni ricevute a un altro soggetto (sub-delegato), a condizione che:
- la possibilità di sub-delegare sia espressamente prevista nella delega principale;
- la sub-delega riguardi specifiche funzioni e non l'integralità delle funzioni delegate;
- siano rispettati, in quanto compatibili, gli stessi requisiti di validità previsti per la delega principale (forma scritta, accettazione, capacità, autonomia, pubblicizzazione).
La sub-delega non esonera il delegato dalla responsabilità per le funzioni sub-delegate: egli conserva un obbligo residuo di vigilanza sull'operato del sub-delegato, analogo a quello che grava sul datore di lavoro nei confronti del delegato.
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Domande frequentiFAQ
La delega di funzioni deve essere in forma scritta?
Il delegante resta responsabile dopo aver delegato?
Quali obblighi non possono essere delegati?
La delega al dirigente è equiparabile alla delega di funzioni?
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