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Delega di funzioni in materia di sicurezza

L’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un’altra persona poteri e obblighi di sicurezza, con i limiti e le condizioni dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.

Risposta rapida

La delega di funzioni è l’atto con cui il datore di lavoro attribuisce a un’altra persona (il delegato) poteri e obblighi in materia di salute e sicurezza, che altrimenti resterebbero suoi. È ammessa dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 solo se rispetta tutti i requisiti di legge e non può riguardare gli obblighi indicati dall’art. 17: la valutazione dei rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione dell’RSPP. Anche con una delega valida il datore di lavoro conserva un obbligo di vigilanza sul delegato.

I requisiti di validità (art. 16, comma 1)

  1. Atto scritto recante data certa.
  2. Il delegato possiede professionalità ed esperienza richieste dalla specifica natura delle funzioni.
  3. Al delegato sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari.
  4. Al delegato è attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni.
  5. La delega è accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità (comma 2), ad esempio comunicandola a chi lavora nell’area interessata e aggiornando l’organigramma della sicurezza.

Vigilanza e subdelega

  • La delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Questo obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo dell’art. 30, comma 4 (art. 16, comma 3).
  • Il delegato può a sua volta subdelegare specifiche funzioni, d’intesa con il datore di lavoro e alle stesse condizioni; il subdelegato non può delegare ulteriormente (comma 3-bis).

Delega di funzioni e figure di legge

Dirigenti e preposti hanno obblighi propri per legge (artt. 18 e 19) in base ai poteri che esercitano di fatto, anche senza delega. La delega serve a trasferire funzioni che spetterebbero al datore di lavoro, ad esempio la gestione della manutenzione o della formazione in uno stabilimento, con un budget proprio.

Errori frequenti

  • Delega senza autonomia di spesa o con un budget irrisorio rispetto alle funzioni.
  • Delega a chi non ha competenze tecniche adeguate.
  • Includere nella delega la redazione del DVR o la nomina dell’RSPP, che restano al datore di lavoro.
  • Nessuna traccia della vigilanza del delegante (report, audit, riunioni).

Fonti normative

Approfondimenti

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