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Dirigente per la sicurezza

La persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa, con obblighi propri in materia di sicurezza.

Risposta rapida

Il dirigente è la persona che, per competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008). Sono dirigenti per la sicurezza, ad esempio, il direttore di stabilimento, il capo della produzione o il responsabile di una sede. Il ruolo non dipende dalla qualifica contrattuale: conta il potere effettivamente esercitato (art. 299). Il dirigente risponde in proprio degli obblighi dell’art. 18, nei limiti delle attribuzioni ricevute.

Obblighi principali

L’art. 18 elenca gli obblighi comuni a datore di lavoro e dirigente; tra quelli che ricadono più spesso sul dirigente:

  • affidare i compiti tenendo conto delle capacità e delle condizioni di salute dei lavoratori;
  • fornire DPI idonei e richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali;
  • inviare i lavoratori alla visita medica nei tempi previsti e non adibirli a mansioni per cui sono inidonei;
  • garantire informazione, formazione e addestramento;
  • adottare le misure per le emergenze e vigilare sull’operato dei preposti;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi.

Non spettano al dirigente, salvo che sia anche datore di lavoro, gli obblighi non delegabili dell’art. 17: valutazione dei rischi con elaborazione del DVR e designazione dell’RSPP.

Dirigente, preposto e delegato

FiguraFonte degli obblighiLivello
DirigenteLegge (art. 18), in base ai poteri esercitatiOrganizza e dirige un’area
PrepostoLegge (art. 19)Sovrintende e vigila sul lavoro, con potere di intervento
DelegatoAtto di delega (art. 16)Esercita funzioni del datore di lavoro con poteri e autonomia di spesa

Formazione

L’art. 37, comma 7, impone una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) prevede per i dirigenti un corso di 12 ore, seguito dall’aggiornamento periodico previsto dallo stesso Accordo.

Errori frequenti

  • Ritenere che senza nomina scritta non si sia dirigenti: conta l’esercizio effettivo dei poteri.
  • Responsabili di area senza la formazione da dirigente.
  • Confondere il dirigente con l’RSPP, che è un consulente senza poteri gestionali.

Fonti normative

Approfondimenti

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