Pronunce sulla figura del preposto, sull'obbligo di vigilanza e sulle modifiche introdotte dal DL 146/2021 in materia di formalizzazione e formazione. Le voci raccolte sintetizzano i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità con un rilievo operativo per imprese, RSPP e studi legali. Sintesi orientativa, non parere legale né rappresentazione fedele del testo delle sentenze.
Inquadramento
L'art. 19 D.Lgs. 81/08, come modificato dal DL 146/2021 (convertito nella L. 215/2021), ha rafforzato la figura del preposto attribuendogli obblighi più stringenti di vigilanza, segnalazione e potere di intervento. Il preposto è titolare di una posizione di garanzia in senso proprio, sia pur più limitata di quella del datore di lavoro.
Chi può essere chiamato a rispondere
Sono preposti capisquadra, capi reparto, capi cantiere, capi turno e tutti i soggetti che sovrintendono all'attività di altri lavoratori. La giurisprudenza applica il principio del preposto di fatto (art. 299): assume gli obblighi chi esercita le funzioni indipendentemente dalla formalizzazione del ruolo.
Perché conta
Il preposto è la prima linea di vigilanza sul campo. Deve intervenire immediatamente in caso di comportamenti pericolosi, sospendere l'attività in presenza di rischio grave, segnalare le non conformità al datore. Le modifiche del 2021 hanno previsto un emolumento aggiuntivo e formazione specifica obbligatoria di 8 ore con aggiornamento biennale.
Prassi recenti
L'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha aggiornato i contenuti formativi del preposto. La giurisprudenza valuta la formazione come precondizione per esigere l'esercizio della funzione: non si può attribuire colpa per omessa vigilanza a chi non sia stato adeguatamente formato.
Massime sul tema
Ogni voce riporta il principio enucleato dalla giurisprudenza e il rilievo operativo per imprese e RSPP.
- Cassazione Penale Sez. IV· orientamento consolidato
«Il preposto è titolare di posizione di garanzia in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori e risponde, anche penalmente, dell'omessa attivazione delle misure correttive in presenza di comportamenti pericolosi o di non conformità rilevate.»
Principio
L'art. 19 D.Lgs. 81/08, dopo le modifiche del 2021, ha rafforzato la posizione del preposto. Spetta al preposto sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di sicurezza, intervenire per modificare i comportamenti pericolosi, sospendere l'attività in caso di rischio grave, segnalare al datore le carenze. La nomina deve essere formalizzata, la formazione specifica (art. 37 c. 7) erogata, e va riconosciuto un emolumento aggiuntivo come previsto dalle modifiche del DL 146/2021. L'omessa vigilanza del preposto può comportare responsabilità penale autonoma in caso di infortunio.
Rilievo per imprese e RSPP
Mappare i preposti di fatto, formalizzare le nomine, erogare la formazione aggiuntiva e prevedere modalità di segnalazione strutturate al datore di lavoro.
art. 19 D.Lgs. 81/08art. 2 D.Lgs. 81/08 - Cassazione Penale Sez. IV· orientamento consolidato
«La qualifica di preposto si individua sulla base delle mansioni effettivamente svolte e non solo dell'inquadramento formale: chi sovrintende all'attività di altri lavoratori e ne dirige l'esecuzione assume i correlati obblighi di vigilanza in materia di sicurezza.»
Principio
Il principio del preposto di fatto è consolidato. La Corte guarda alla sostanza dei rapporti: capisquadra, capo turno, capo cantiere, responsabili di reparto rivestono di fatto il ruolo di preposto anche in assenza di formale nomina. L'art. 299 D.Lgs. 81/08 sancisce espressamente il principio di effettività. L'individuazione del preposto di fatto può servire a rispondere all'esigenza investigativa di individuare i responsabili in caso di infortunio. La formalizzazione della nomina, la formazione e la chiara attribuzione di compiti tutelano l'organizzazione e l'individuo.
Rilievo per imprese e RSPP
Conviene formalizzare ciò che è già nei fatti: nomina, formazione, organigramma con responsabilità chiare evitano contestazioni e tutelano chi opera sul campo.
art. 19 D.Lgs. 81/08 - Cassazione Penale Sez. IV· orientamento consolidato
«La formazione specifica del preposto, aggiornata secondo l'Accordo Stato-Regioni vigente, è elemento essenziale dell'effettivo esercizio della funzione di vigilanza: la sua omissione esclude la possibilità di esigere un controllo qualificato sui comportamenti dei lavoratori.»
Principio
L'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha confermato e potenziato i requisiti di formazione del preposto: 8 ore aggiuntive rispetto alla formazione lavoratore con aggiornamento biennale, contenuti specifici su tecniche di comunicazione del rischio, gestione delle non conformità, valutazione dei comportamenti pericolosi. La giurisprudenza valuta la formazione del preposto come precondizione per esigere l'esercizio della funzione: non si può attribuire colpa per omessa vigilanza a chi non sia stato messo in condizione di vigilare adeguatamente. Il datore deve assicurare la formazione, l'azienda l'organizzazione di tempo e poteri.
Rilievo per imprese e RSPP
Pianificare l'aggiornamento biennale dei preposti, certificare la formazione conforme al nuovo Accordo SR, abilitare effettivamente i preposti a sospendere lavorazioni pericolose.
art. 19 D.Lgs. 81/08art. 37 D.Lgs. 81/08
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Disclaimer
Sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Ogni caso va valutato in concreto con un professionista abilitato.
Domande frequenti: Preposto e vigilanza (art. 19)FAQ
Come si formalizza la nomina del preposto?
Cosa prevede la formazione del preposto?
Cos'è il "preposto di fatto"?
Il preposto può sospendere l'attività?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
- Codice Penale, artt. 41, 437, 589, 590
- Italgiure — Cassazione, banca dati ufficiale
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
- Regolamento CE 852/2004 / 178/2002 / Reg. UE 1169/2011 (per temi alimentari)
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