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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Responsabilità del preposto: vigilanza e potere di intervento (art. 19)

Capisquadra, capi reparto e capi cantiere sono la prima linea della sicurezza. Ecco cosa chiede loro la legge dopo il 2021 e come la Cassazione ne valuta la responsabilità.

Risposta rapida

Il preposto sovrintende all’attività lavorativa e ne garantisce l’attuazione delle direttive. Dopo il D.L. 146/2021 (L. 215/2021) deve vigilare sull’osservanza delle misure, intervenire per modificare i comportamenti non conformi e, se il lavoratore persiste o c’è un pericolo, interrompere l’attività e segnalare ai superiori (art. 19). Per la Cassazione è titolare di una posizione di garanzia propria, anche se non formalmente nominato, purché eserciti di fatto la funzione: risponde dell’infortunio quando non ha impedito una prassi pericolosa che poteva vedere.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Preposto è chi sovrintende, con o senza nomina

    Conta la funzione: chi coordina e controlla il lavoro di altri, anche senza qualifica, è preposto di fatto (art. 299). L’obbligo del datore di individuare formalmente i preposti (art. 18, c. 1, lett. b-bis) non toglie rilievo alle situazioni di fatto.

    art. 2 c. 1 lett. e D.Lgs. 81/2008art. 299 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. Vigilanza effettiva sul posto

    Il preposto deve essere in condizione di vedere e intervenire. La giurisprudenza ritiene responsabile il preposto che tollera prassi pericolose ricorrenti (protezioni escluse, DPI non indossati, lavori in quota senza ancoraggi) o che impartisce disposizioni contrarie alle procedure per accelerare il lavoro.

    art. 19 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008

  3. 3. Dovere di interrompere l’attività

    Dal 2021 il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore che persiste nell’inosservanza e, in caso di deficienze dei mezzi o di situazioni di pericolo, sospendere temporaneamente l’attività e segnalare. Non averlo fatto è una omissione specifica valutata nei giudizi.

    art. 19 c. 1 lett. a e f-bis D.Lgs. 81/2008

  4. 4. La sua responsabilità non sostituisce quella dei vertici

    Il preposto risponde nei limiti dei suoi poteri. Le carenze strutturali (macchine non sicure, organici insufficienti, mancanza di attrezzature) restano a carico di datore e dirigenti, che devono anche formarlo e metterlo in condizione di operare.

Formazione ed emolumento

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso per preposti è di 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni; l’art. 37, c. 7-ter, richiede la formazione in presenza. I contratti collettivi possono prevedere un emolumento per il preposto (art. 18, c. 1, lett. b-bis). Negli appalti, appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente il personale che svolge funzioni di preposto (art. 26, c. 8-bis).

Sanzioni

Le violazioni degli obblighi del preposto sono punite dall’art. 56 D.Lgs. 81/2008 con l’arresto o l’ammenda. In caso di infortunio si aggiungono i reati di lesioni o omicidio colposo.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Un caposquadra senza nomina può rispondere come preposto?
Sì. Se di fatto coordina e controlla il lavoro della squadra è preposto ai sensi degli artt. 2 e 299 D.Lgs. 81/2008 e risponde degli obblighi dell’art. 19.
Il preposto deve stare sempre accanto ai lavoratori?
No, ma deve esercitare una vigilanza adeguata al rischio: più l’attività è pericolosa, più il controllo deve essere ravvicinato. Le prassi pericolose abituali devono essere da lui conosciute e corrette.
Se il preposto segnala un problema e nessuno interviene?
La segnalazione documentata è la prova del suo adempimento per ciò che non rientra nei suoi poteri; resta però l’obbligo di interrompere l’attività se c’è un pericolo che può gestire direttamente.

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