Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Giurisprudenza

Preposto e vigilanza (art. 19)

Pronunce sulla figura del preposto, sull'obbligo di vigilanza e sulle modifiche introdotte dal DL 146/2021 in materia di formalizzazione e formazione.

3MassimeCass. Pen.Sez. IV / IIIItalgiureFonti ufficiali
Risposta rapida

Pronunce sulla figura del preposto, sull'obbligo di vigilanza e sulle modifiche introdotte dal DL 146/2021 in materia di formalizzazione e formazione. Le voci raccolte sintetizzano i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità con un rilievo operativo per imprese, RSPP e studi legali. Sintesi orientativa, non parere legale né rappresentazione fedele del testo delle sentenze.

Inquadramento

L'art. 19 D.Lgs. 81/08, come modificato dal DL 146/2021 (convertito nella L. 215/2021), ha rafforzato la figura del preposto attribuendogli obblighi più stringenti di vigilanza, segnalazione e potere di intervento. Il preposto è titolare di una posizione di garanzia in senso proprio, sia pur più limitata di quella del datore di lavoro.

Chi può essere chiamato a rispondere

Sono preposti capisquadra, capi reparto, capi cantiere, capi turno e tutti i soggetti che sovrintendono all'attività di altri lavoratori. La giurisprudenza applica il principio del preposto di fatto (art. 299): assume gli obblighi chi esercita le funzioni indipendentemente dalla formalizzazione del ruolo.

Perché conta

Il preposto è la prima linea di vigilanza sul campo. Deve intervenire immediatamente in caso di comportamenti pericolosi, sospendere l'attività in presenza di rischio grave, segnalare le non conformità al datore. Le modifiche del 2021 hanno previsto un emolumento aggiuntivo e formazione specifica obbligatoria di 8 ore con aggiornamento biennale.

Prassi recenti

L'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha aggiornato i contenuti formativi del preposto. La giurisprudenza valuta la formazione come precondizione per esigere l'esercizio della funzione: non si può attribuire colpa per omessa vigilanza a chi non sia stato adeguatamente formato.

Massime sul tema

Ogni voce riporta il principio enucleato dalla giurisprudenza e il rilievo operativo per imprese e RSPP.

Approfondimenti correlati

Disclaimer

Sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Ogni caso va valutato in concreto con un professionista abilitato.

Domande frequenti: Preposto e vigilanza (art. 19)FAQ

Come si formalizza la nomina del preposto?
Atto scritto firmato dal datore di lavoro e accettato dal preposto, con descrizione dei compiti e del perimetro di vigilanza. La formalizzazione è importante anche per la riconoscibilità da parte dei lavoratori.
Cosa prevede la formazione del preposto?
L'art. 37 c. 7 e l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 prevedono 8 ore di formazione specifica aggiuntiva rispetto alla formazione lavoratore, con aggiornamento biennale di 6 ore.
Cos'è il "preposto di fatto"?
Chi sovrintende all'attività di altri lavoratori e ne dirige l'esecuzione assume di fatto gli obblighi di preposto, anche in assenza di formale nomina. È l'applicazione del principio di effettività dell'art. 299.
Il preposto può sospendere l'attività?
Sì. L'art. 19 lett. f-bis prevede che il preposto debba in caso di rilevazione di comportamenti non conformi attivarsi immediatamente; in presenza di rischio grave deve interrompere l'attività e segnalare al datore.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
  • Codice Penale, artt. 41, 437, 589, 590
  • Italgiure — Cassazione, banca dati ufficiale
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
  • Regolamento CE 852/2004 / 178/2002 / Reg. UE 1169/2011 (per temi alimentari)

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.