FAQ Obblighi dei Lavoratori — Art. 20 D.Lgs. 81/08
Risposte alle domande più frequenti sugli obblighi dei lavoratori ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08: uso dei DPI, partecipazione alla formazione, segnalazione dei pericoli, sorveglianza sanitaria, sanzioni e responsabilità penale.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 attribuisce ai lavoratori un ruolo attivo nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, imponendo obblighi precisi e sanzionabili. Ti aiutiamo a comprendere i confini di tali obblighi, a strutturare la formazione e i controlli e a documentare correttamente il rispetto degli adempimenti.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e lavoratori sugli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle sanzioni, alla sorveglianza sanitaria e al diritto di allontanarsi in caso di pericolo grave e immediato.
Domande frequenti sugli obblighi dei lavoratoriFAQ
Quali sono gli obblighi principali del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08?
L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. In particolare, il lavoratore deve: (a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; (c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i prodotti chimici, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza; (d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione dal datore di lavoro; (e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; (f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; (h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal testo unico o comunque disposti dal medico competente. Tali obblighi si applicano a tutti i lavoratori subordinati e assimilati, indipendentemente dal contratto di lavoro, dal settore produttivo e dalle dimensioni dell'azienda.
Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI?
Sì. L'art. 59 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni a carico del lavoratore che violi gli obblighi di cui all'art. 20. In particolare, la mancata utilizzazione dei DPI messi a disposizione dal datore di lavoro, l'inosservanza delle disposizioni e delle istruzioni del datore di lavoro e del preposto in materia di sicurezza, nonché la manomissione dei dispositivi di sicurezza, comportano l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 292,46 a 1.169,88 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica). La sanzione è di natura penale e viene irrogata all'esito di un procedimento davanti al giudice penale. Nella prassi, la contestazione avviene a seguito di ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o di segnalazione del datore di lavoro o del preposto. Il lavoratore può altrimenti essere soggetto a sanzioni disciplinari ai sensi del CCNL applicabile, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi. La Cassazione Penale ha più volte affermato che la consegna dei DPI da parte del datore di lavoro non è sufficiente ad escludere la responsabilità del lavoratore che li abbia deliberatamente omessi, configurando un concorso di colpa rilevante ai fini risarcitori e penali.
Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza?
Sì. L'art. 20, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente l'obbligo del lavoratore di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale obbligo è correlato al corrispondente obbligo del datore di lavoro di garantire la formazione (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08). Il rifiuto ingiustificato di partecipare ai corsi di formazione obbligatori espone il lavoratore a sanzioni disciplinari, che possono variare dal richiamo scritto fino al licenziamento per giusta causa, a seconda della gravità e della reiterazione del comportamento, come previsto dal CCNL applicabile. Sul piano penale, la violazione dell'art. 20 può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 59. In caso di infortunio occorso a un lavoratore non formato per fatto imputabile a entrambe le parti, la mancata partecipazione alla formazione può rilevare ai fini della ripartizione della responsabilità e della quantificazione del danno risarcibile.
Se un lavoratore segnala un pericolo al datore di lavoro e non viene ascoltato, cosa può fare?
L'art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza. Qualora la segnalazione non riceva risposta adeguata, il lavoratore può e deve rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della propria unità produttiva, che ha il compito istituzionale di interloquire con il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza e di segnalare alle autorità competenti le condizioni di pericolo non risolte. Se il rischio risulta grave e immediato, il lavoratore può esercitare il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 81/08 (si veda la relativa FAQ). In alternativa, il lavoratore o il RLS possono presentare segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o all'ASL competente per territorio, che hanno poteri di vigilanza e ispezione. La segnalazione all'ITL può essere presentata anche in forma anonima. È importante documentare le segnalazioni effettuate, conservando copia delle comunicazioni scritte o dei messaggi inviati, in modo da poter dimostrare l'avvenuta segnalazione in caso di contestazione successiva.
Il lavoratore risponde penalmente in caso di infortunio a un collega?
Sì, in determinate circostanze. L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di prendersi cura non solo della propria incolumità, ma anche di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni. Qualora un lavoratore violi tali obblighi e da tale violazione derivi la morte o le lesioni gravi o gravissime di un collega, possono configurarsi i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.), con l'aggravante speciale prevista dall'art. 590 bis c.p. della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporta un significativo aumento delle pene. La responsabilità penale del lavoratore sussiste quando la sua condotta sia causalmente collegata all'evento e sia connotata da colpa (imprudenza, negligenza, imperizia o violazione di una norma cautelare). La Cassazione Penale ha più volte ribadito che la posizione di garanzia originaria del datore di lavoro non esclude automaticamente la responsabilità del lavoratore qualora questi abbia assunto comportamenti autonomi, sconsiderati e imprevedibili. La responsabilità penale del lavoratore è peraltro compatibile con quella del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi alla visita del medico competente?
Sì. L'art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 81/08 prevede esplicitamente l'obbligo del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal testo unico o comunque disposti dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41. La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva (prima dell'adibizione alla mansione), le visite periodiche, le visite su richiesta del lavoratore, le visite al cambio di mansione, alla ripresa dopo assenza prolungata per motivi di salute e alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita medica del lavoro costituisce violazione dell'obbligo di cui all'art. 20 e può comportare sanzioni disciplinari. Sul piano pratico, il lavoratore che risulti inidoneo alla mansione specifica all'esito della visita non può essere adibito a quella mansione, e il datore di lavoro è tenuto a valutare l'adibizione a mansioni compatibili con lo stato di salute accertato. La sorveglianza sanitaria non si applica in tutti i luoghi di lavoro, ma solo nelle situazioni in cui la legge lo prevede (es. esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, lavoro notturno).
Può un lavoratore rifiutarsi di svolgere un lavoro che ritiene pericoloso?
Sì. L'art. 44 del D.Lgs. 81/08 riconosce al lavoratore il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro, dalla zona pericolosa o di astenersi dallo svolgimento dell'attività lavorativa, senza essere sanzionato, ogni volta che sussista un pericolo grave, immediato e inevitabile. Il presupposto è che il lavoratore non possa contattare il superiore competente e che il rischio sia obiettivamente grave e imminente, non meramente ipotetico. Il lavoratore che abbia esercitato tale diritto non può subire pregiudizi a meno che non abbia agito in modo negligente o sia venuto meno agli obblighi di cui all'art. 20. Nei casi in cui il pericolo non sia immediato ma il lavoratore ritenga comunque le condizioni di lavoro non sicure, lo strumento corretto non è il rifiuto unilaterale, bensì la segnalazione al preposto, al RLS o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione lavorativa, senza che ricorrano le condizioni di cui all'art. 44, può configurare inadempimento contrattuale e giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Gli obblighi dell'art. 20 si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai collaboratori?
L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 si applica in primo luogo ai lavoratori subordinati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico, che comprende anche i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti e i soggetti ad essi equiparati. Per i lavoratori autonomi, il D.Lgs. 81/08 prevede un regime specifico agli artt. 21 e 26: i lavoratori autonomi che operano nei luoghi di lavoro di un committente sono tenuti a utilizzare attrezzature di lavoro conformi, a munirsi di dispositivi di protezione individuale adeguati e a munirsi di apposita tessera di riconoscimento. Ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e ai lavoratori a progetto, il D.Lgs. 81/08 si applica secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, con le precisazioni delle circolari ministeriali in materia. Per i lavoratori delle imprese esterne operanti nei locali del committente, gli obblighi dell'art. 20 si applicano nei confronti del proprio datore di lavoro, mentre gli obblighi di cooperazione e coordinamento con il committente sono disciplinati dall'art. 26. In tutti i casi, il principio di fondo rimane quello per cui ciascun soggetto deve adottare le misure necessarie a tutelare la propria salute e sicurezza e quella delle persone presenti nel luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni.
Quali sono gli obblighi principali del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08?
L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. In particolare, il lavoratore deve: (a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; (c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i prodotti chimici, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza; (d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione dal datore di lavoro; (e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; (f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; (h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal testo unico o comunque disposti dal medico competente. Tali obblighi si applicano a tutti i lavoratori subordinati e assimilati, indipendentemente dal contratto di lavoro, dal settore produttivo e dalle dimensioni dell'azienda.
Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI?
Sì. L'art. 59 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni a carico del lavoratore che violi gli obblighi di cui all'art. 20. In particolare, la mancata utilizzazione dei DPI messi a disposizione dal datore di lavoro, l'inosservanza delle disposizioni e delle istruzioni del datore di lavoro e del preposto in materia di sicurezza, nonché la manomissione dei dispositivi di sicurezza, comportano l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 292,46 a 1.169,88 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica). La sanzione è di natura penale e viene irrogata all'esito di un procedimento davanti al giudice penale. Nella prassi, la contestazione avviene a seguito di ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o di segnalazione del datore di lavoro o del preposto. Il lavoratore può altrimenti essere soggetto a sanzioni disciplinari ai sensi del CCNL applicabile, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi. La Cassazione Penale ha più volte affermato che la consegna dei DPI da parte del datore di lavoro non è sufficiente ad escludere la responsabilità del lavoratore che li abbia deliberatamente omessi, configurando un concorso di colpa rilevante ai fini risarcitori e penali.
Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza?
Sì. L'art. 20, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente l'obbligo del lavoratore di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale obbligo è correlato al corrispondente obbligo del datore di lavoro di garantire la formazione (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08). Il rifiuto ingiustificato di partecipare ai corsi di formazione obbligatori espone il lavoratore a sanzioni disciplinari, che possono variare dal richiamo scritto fino al licenziamento per giusta causa, a seconda della gravità e della reiterazione del comportamento, come previsto dal CCNL applicabile. Sul piano penale, la violazione dell'art. 20 può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 59. In caso di infortunio occorso a un lavoratore non formato per fatto imputabile a entrambe le parti, la mancata partecipazione alla formazione può rilevare ai fini della ripartizione della responsabilità e della quantificazione del danno risarcibile.
Se un lavoratore segnala un pericolo al datore di lavoro e non viene ascoltato, cosa può fare?
L'art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza. Qualora la segnalazione non riceva risposta adeguata, il lavoratore può e deve rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della propria unità produttiva, che ha il compito istituzionale di interloquire con il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza e di segnalare alle autorità competenti le condizioni di pericolo non risolte. Se il rischio risulta grave e immediato, il lavoratore può esercitare il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 81/08 (si veda la relativa FAQ). In alternativa, il lavoratore o il RLS possono presentare segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o all'ASL competente per territorio, che hanno poteri di vigilanza e ispezione. La segnalazione all'ITL può essere presentata anche in forma anonima. È importante documentare le segnalazioni effettuate, conservando copia delle comunicazioni scritte o dei messaggi inviati, in modo da poter dimostrare l'avvenuta segnalazione in caso di contestazione successiva.
Il lavoratore risponde penalmente in caso di infortunio a un collega?
Sì, in determinate circostanze. L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di prendersi cura non solo della propria incolumità, ma anche di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni. Qualora un lavoratore violi tali obblighi e da tale violazione derivi la morte o le lesioni gravi o gravissime di un collega, possono configurarsi i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.), con l'aggravante speciale prevista dall'art. 590 bis c.p. della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporta un significativo aumento delle pene. La responsabilità penale del lavoratore sussiste quando la sua condotta sia causalmente collegata all'evento e sia connotata da colpa (imprudenza, negligenza, imperizia o violazione di una norma cautelare). La Cassazione Penale ha più volte ribadito che la posizione di garanzia originaria del datore di lavoro non esclude automaticamente la responsabilità del lavoratore qualora questi abbia assunto comportamenti autonomi, sconsiderati e imprevedibili. La responsabilità penale del lavoratore è peraltro compatibile con quella del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi alla visita del medico competente?
Sì. L'art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 81/08 prevede esplicitamente l'obbligo del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal testo unico o comunque disposti dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41. La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva (prima dell'adibizione alla mansione), le visite periodiche, le visite su richiesta del lavoratore, le visite al cambio di mansione, alla ripresa dopo assenza prolungata per motivi di salute e alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita medica del lavoro costituisce violazione dell'obbligo di cui all'art. 20 e può comportare sanzioni disciplinari. Sul piano pratico, il lavoratore che risulti inidoneo alla mansione specifica all'esito della visita non può essere adibito a quella mansione, e il datore di lavoro è tenuto a valutare l'adibizione a mansioni compatibili con lo stato di salute accertato. La sorveglianza sanitaria non si applica in tutti i luoghi di lavoro, ma solo nelle situazioni in cui la legge lo prevede (es. esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, lavoro notturno).
Può un lavoratore rifiutarsi di svolgere un lavoro che ritiene pericoloso?
Sì. L'art. 44 del D.Lgs. 81/08 riconosce al lavoratore il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro, dalla zona pericolosa o di astenersi dallo svolgimento dell'attività lavorativa, senza essere sanzionato, ogni volta che sussista un pericolo grave, immediato e inevitabile. Il presupposto è che il lavoratore non possa contattare il superiore competente e che il rischio sia obiettivamente grave e imminente, non meramente ipotetico. Il lavoratore che abbia esercitato tale diritto non può subire pregiudizi a meno che non abbia agito in modo negligente o sia venuto meno agli obblighi di cui all'art. 20. Nei casi in cui il pericolo non sia immediato ma il lavoratore ritenga comunque le condizioni di lavoro non sicure, lo strumento corretto non è il rifiuto unilaterale, bensì la segnalazione al preposto, al RLS o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione lavorativa, senza che ricorrano le condizioni di cui all'art. 44, può configurare inadempimento contrattuale e giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Gli obblighi dell'art. 20 si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai collaboratori?
L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 si applica in primo luogo ai lavoratori subordinati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico, che comprende anche i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti e i soggetti ad essi equiparati. Per i lavoratori autonomi, il D.Lgs. 81/08 prevede un regime specifico agli artt. 21 e 26: i lavoratori autonomi che operano nei luoghi di lavoro di un committente sono tenuti a utilizzare attrezzature di lavoro conformi, a munirsi di dispositivi di protezione individuale adeguati e a munirsi di apposita tessera di riconoscimento. Ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e ai lavoratori a progetto, il D.Lgs. 81/08 si applica secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, con le precisazioni delle circolari ministeriali in materia. Per i lavoratori delle imprese esterne operanti nei locali del committente, gli obblighi dell'art. 20 si applicano nei confronti del proprio datore di lavoro, mentre gli obblighi di cooperazione e coordinamento con il committente sono disciplinati dall'art. 26. In tutti i casi, il principio di fondo rimane quello per cui ciascun soggetto deve adottare le misure necessarie a tutelare la propria salute e sicurezza e quella delle persone presenti nel luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni.
Fonti normative
Art. 20 D.Lgs. 81/08 — obblighi del lavoratore
Art. 44 D.Lgs. 81/08 — diritti del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato
Art. 59 D.Lgs. 81/08 — sanzioni a carico dei lavoratori
Artt. 589 e 590 c.p. — omicidio colposo e lesioni colpose aggravate
Cassazione Penale — sentenze sull'obbligo di utilizzo dei DPI e responsabilità del lavoratore
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