FAQ Formazione Preposto — Aggiornamento Biennale: obblighi D.Lgs. 81/08
Risposte alle domande più frequenti sulla formazione iniziale del preposto (8 ore aggiuntive) e sull'aggiornamento biennale obbligatorio (6 ore ogni 2 anni) introdotto dal D.L. 146/2021, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni 2011 e 2025.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha reso obbligatorio l'aggiornamento biennale del preposto (6 ore ogni 2 anni), aggiungendo il comma 7-bis all'art. 37 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è tenuto a organizzare la formazione iniziale (8 ore specifiche in aggiunta al corso lavoratori) e ogni successivo aggiornamento. Ti aiutiamo a pianificare i percorsi formativi per i tuoi preposti, verificare la conformità e gestire la documentazione richiesta.
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Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR in merito agli obblighi di formazione e aggiornamento del preposto, con riferimento al D.Lgs. 81/08 art. 37 commi 7 e 7-bis, agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 2025 e alle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
Domande frequenti sulla formazione del prepostoFAQ
Quante ore dura il corso di formazione iniziale per preposto?
Il corso di formazione iniziale per preposto ha una durata di 8 ore, da intendersi come modulo aggiuntivo e specifico che si somma alle ore di formazione già previste per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Questo significa che il preposto deve aver prima completato — o completare contestualmente — la formazione generale e specifica destinata ai lavoratori, la cui durata varia in funzione del livello di rischio dell'azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio e 16 ore per rischio alto, come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Le 8 ore aggiuntive del modulo preposto sono invece dedicate alle competenze di supervisione, controllo e gestione operativa della sicurezza, con contenuti incentrati sui compiti del preposto ex art. 19 D.Lgs. 81/08, sulle tecniche di comunicazione efficace, sulla gestione delle emergenze e sul riconoscimento dei comportamenti a rischio. L'Accordo Stato-Regioni del 2025 ha ulteriormente precisato i contenuti minimi e le modalità di erogazione, confermando l'obbligo di distinguere nettamente il percorso formativo del preposto da quello del semplice lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione attestante il completamento di entrambi i percorsi formativi.
Con quale frequenza il preposto deve aggiornarsi?
Il preposto è tenuto ad aggiornarsi con cadenza biennale, ovvero ogni 2 anni. Questo obbligo è stato introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (cosiddetto "Decreto Fisco-Lavoro"), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, che ha inserito il comma 7-bis nell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Prima di tale modifica normativa non esisteva un obbligo esplicito di aggiornamento periodico per i preposti, a differenza di quanto già previsto per i dirigenti con delega di funzioni. L'aggiornamento biennale ha una durata minima di 6 ore e deve riguardare i contenuti della formazione specifica, con particolare attenzione alle novità normative, alle modifiche dei processi produttivi, all'introduzione di nuove attrezzature e all'analisi degli infortuni e quasi-infortuni occorsi nel periodo di riferimento. Il termine biennale decorre dalla data di completamento dell'ultima formazione (iniziale o di aggiornamento) attestata. La mancata esecuzione dell'aggiornamento nel termine prescritto equivale, sul piano della responsabilità, all'assenza totale di formazione aggiornata, con le relative conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro e del preposto stesso.
Chi può erogare la formazione per preposto?
La formazione per preposto può essere erogata unicamente da soggetti formatori legittimati, individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e confermati dall'Accordo Stato-Regioni del 2025. I soggetti abilitati sono: (1) Enti di formazione accreditati dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente per territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale a erogare formazione professionale e sulla sicurezza; (2) Datori di lavoro accreditati, ossia aziende che hanno conseguito l'accreditamento regionale e sono quindi autorizzate a erogare formazione in house per i propri dipendenti; (3) Formatori qualificati in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro), che attestano competenza tecnica ed esperienza professionale nella materia; (4) Organismi paritetici costituiti ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/08, che per legge hanno un ruolo prioritario nella formazione dei lavoratori. Non è ammessa la formazione erogata da soggetti privi di accreditamento o qualificazione, e la relativa documentazione — attestato e registro delle presenze — deve essere conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni. L'utilizzo di formatori non qualificati rende la formazione nulla ai fini di legge.
La formazione del preposto può essere erogata in modalità e-learning?
La risposta è parzialmente affermativa, ma con limitazioni significative che è fondamentale conoscere per non incorrere in formazione non conforme. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dei successivi chiarimenti apportati dall'Accordo Stato-Regioni del 2025, la modalità e-learning (FAD — Formazione a Distanza) è consentita esclusivamente per la parte teorica della formazione, ovvero per i moduli di carattere normativo, giuridico e di comunicazione. La parte pratica, che comprende simulazioni, esercitazioni e prove di riconoscimento dei rischi in ambiente lavorativo, deve obbligatoriamente essere svolta in presenza, con la partecipazione fisica del discente e la supervisione diretta del formatore. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha ulteriormente precisato le caratteristiche tecniche minime delle piattaforme e-learning ammesse: tracciabilità dell'apprendimento, verifica dell'identità del discente, test di apprendimento obbligatori e percentuale minima di completamento dei moduli. È importante sottolineare che la formazione interamente erogata in e-learning, senza la componente pratica in presenza, non è ritenuta valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge. Questo vale sia per la formazione iniziale che per gli aggiornamenti biennali.
Cosa succede se un preposto non si aggiorna entro i 2 anni?
Le conseguenze del mancato aggiornamento biennale del preposto sono rilevanti sia sul piano della sicurezza che su quello sanzionatorio. Sul piano sostanziale, il preposto privo di aggiornamento è considerato, agli occhi della legge e della giurisprudenza, come un soggetto senza formazione adeguata: non può svolgere legittimamente la propria funzione di supervisione e controllo ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, la sua posizione di garanzia viene fortemente compromessa. Il datore di lavoro che non ha curato l'aggiornamento del preposto è responsabile in via principale dell'inadempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 37 co. 7-bis D.Lgs. 81/08 ed è passibile delle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08, che per le violazioni in materia di formazione possono consistere in ammenda da 1.315 a 5.699 euro. Anche il preposto, qualora non si renda disponibile a partecipare agli aggiornamenti organizzati dal datore, può essere sanzionato per violazione dell'obbligo di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/08. In caso di infortunio sul lavoro, la mancanza di aggiornamento costituisce elemento aggravante nella valutazione della responsabilità penale e civile di entrambi i soggetti.
Il preposto è obbligato ad avere formazione o è facoltativa?
La formazione del preposto è un obbligo assoluto, senza eccezioni, né deroghe. Il quadro normativo è inequivocabile: l'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 dispone che "i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in aggiunta alla formazione di cui al comma 1, una formazione adeguata e specifica che tenga conto dei loro compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro". Il successivo comma 7-bis, introdotto dal D.L. 146/2021, ha aggiunto l'obbligo di aggiornamento biennale delle 6 ore. Il datore di lavoro ha quindi un obbligo primario e inderogabile di far formare il preposto prima che questi inizi a svolgere le funzioni di supervisione. Non è sufficiente che il soggetto possieda esperienza pratica o competenza tecnica: la formazione certificata è requisito di legge autonomo e distinto. Specularmente, il preposto ha l'obbligo — non la facoltà — di partecipare ai corsi organizzati dal datore, ai sensi dell'art. 20 co. 2 lett. h) D.Lgs. 81/08. La natura obbligatoria della formazione è confermata dal fatto che la sua omissione configura un reato contravvenzionale, perseguibile d'ufficio, e non una mera irregolarità amministrativa. La nomina di un preposto non formato non è quindi giuridicamente valida ed espone il datore a responsabilità piena per gli eventuali danni conseguenti.
Il corso preposto sostituisce il corso lavoratori?
No, il corso per preposto non sostituisce in alcun modo il corso per lavoratori: i due percorsi formativi sono distinti, autonomi e obbligatori ciascuno per conto proprio. Il lavoratore che assume la funzione di preposto deve aver completato, o completare contestualmente, l'intero percorso formativo previsto per i lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Tale percorso si compone di: modulo di formazione generale (4 ore, uguali per tutti i livelli di rischio) e modulo di formazione specifica che varia in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda: 4 ore aggiuntive per rischio basso (totale 8 ore), 8 ore aggiuntive per rischio medio (totale 12 ore), 12 ore aggiuntive per rischio alto (totale 16 ore). Solo dopo aver assolto questo obbligo formativo di base, il preposto deve frequentare le ulteriori 8 ore del modulo specifico per preposti. Il cumulo è quindi il seguente: un preposto in azienda a rischio alto deve aver ricevuto complessivamente 24 ore di formazione (16 ore lavoratori + 8 ore preposto) prima di poter operare nella propria funzione. Anche gli aggiornamenti sono separati: l'aggiornamento quinquennale per lavoratori e l'aggiornamento biennale per preposti devono essere entrambi rispettati e documentati.
Come si nomina un preposto? È necessaria una nomina scritta?
Il D.Lgs. 81/08 non impone espressamente una nomina scritta del preposto, a differenza di quanto previsto per altre figure come il RSPP o il medico competente. La definizione di preposto è contenuta nell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08, che lo identifica come "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Ciò significa che la qualifica di preposto dipende dall'effettivo esercizio di poteri di direzione e controllo, e non dalla sola investitura formale: anche un soggetto mai formalmente nominato può essere considerato preposto di fatto se esercita concretamente tali funzioni, con tutte le relative responsabilità. Tuttavia, dal punto di vista della buona pratica gestionale e della prevenzione del rischio legale, la nomina scritta è fortemente consigliata per tre ragioni: rende espliciti i poteri e i doveri del preposto; consente di verificare che il soggetto abbia ricevuto la formazione prevista prima di assumere l'incarico; costituisce elemento di prova in caso di contestazioni o indagini per infortuni sul lavoro. La nomina dovrebbe essere controfirmata per accettazione dall'interessato.
Quante ore dura il corso di formazione iniziale per preposto?
Il corso di formazione iniziale per preposto ha una durata di 8 ore, da intendersi come modulo aggiuntivo e specifico che si somma alle ore di formazione già previste per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Questo significa che il preposto deve aver prima completato — o completare contestualmente — la formazione generale e specifica destinata ai lavoratori, la cui durata varia in funzione del livello di rischio dell'azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio e 16 ore per rischio alto, come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Le 8 ore aggiuntive del modulo preposto sono invece dedicate alle competenze di supervisione, controllo e gestione operativa della sicurezza, con contenuti incentrati sui compiti del preposto ex art. 19 D.Lgs. 81/08, sulle tecniche di comunicazione efficace, sulla gestione delle emergenze e sul riconoscimento dei comportamenti a rischio. L'Accordo Stato-Regioni del 2025 ha ulteriormente precisato i contenuti minimi e le modalità di erogazione, confermando l'obbligo di distinguere nettamente il percorso formativo del preposto da quello del semplice lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione attestante il completamento di entrambi i percorsi formativi.
Con quale frequenza il preposto deve aggiornarsi?
Il preposto è tenuto ad aggiornarsi con cadenza biennale, ovvero ogni 2 anni. Questo obbligo è stato introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (cosiddetto "Decreto Fisco-Lavoro"), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, che ha inserito il comma 7-bis nell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Prima di tale modifica normativa non esisteva un obbligo esplicito di aggiornamento periodico per i preposti, a differenza di quanto già previsto per i dirigenti con delega di funzioni. L'aggiornamento biennale ha una durata minima di 6 ore e deve riguardare i contenuti della formazione specifica, con particolare attenzione alle novità normative, alle modifiche dei processi produttivi, all'introduzione di nuove attrezzature e all'analisi degli infortuni e quasi-infortuni occorsi nel periodo di riferimento. Il termine biennale decorre dalla data di completamento dell'ultima formazione (iniziale o di aggiornamento) attestata. La mancata esecuzione dell'aggiornamento nel termine prescritto equivale, sul piano della responsabilità, all'assenza totale di formazione aggiornata, con le relative conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro e del preposto stesso.
Chi può erogare la formazione per preposto?
La formazione per preposto può essere erogata unicamente da soggetti formatori legittimati, individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e confermati dall'Accordo Stato-Regioni del 2025. I soggetti abilitati sono: (1) Enti di formazione accreditati dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente per territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale a erogare formazione professionale e sulla sicurezza; (2) Datori di lavoro accreditati, ossia aziende che hanno conseguito l'accreditamento regionale e sono quindi autorizzate a erogare formazione in house per i propri dipendenti; (3) Formatori qualificati in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro), che attestano competenza tecnica ed esperienza professionale nella materia; (4) Organismi paritetici costituiti ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/08, che per legge hanno un ruolo prioritario nella formazione dei lavoratori. Non è ammessa la formazione erogata da soggetti privi di accreditamento o qualificazione, e la relativa documentazione — attestato e registro delle presenze — deve essere conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni. L'utilizzo di formatori non qualificati rende la formazione nulla ai fini di legge.
La formazione del preposto può essere erogata in modalità e-learning?
La risposta è parzialmente affermativa, ma con limitazioni significative che è fondamentale conoscere per non incorrere in formazione non conforme. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dei successivi chiarimenti apportati dall'Accordo Stato-Regioni del 2025, la modalità e-learning (FAD — Formazione a Distanza) è consentita esclusivamente per la parte teorica della formazione, ovvero per i moduli di carattere normativo, giuridico e di comunicazione. La parte pratica, che comprende simulazioni, esercitazioni e prove di riconoscimento dei rischi in ambiente lavorativo, deve obbligatoriamente essere svolta in presenza, con la partecipazione fisica del discente e la supervisione diretta del formatore. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha ulteriormente precisato le caratteristiche tecniche minime delle piattaforme e-learning ammesse: tracciabilità dell'apprendimento, verifica dell'identità del discente, test di apprendimento obbligatori e percentuale minima di completamento dei moduli. È importante sottolineare che la formazione interamente erogata in e-learning, senza la componente pratica in presenza, non è ritenuta valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge. Questo vale sia per la formazione iniziale che per gli aggiornamenti biennali.
Cosa succede se un preposto non si aggiorna entro i 2 anni?
Le conseguenze del mancato aggiornamento biennale del preposto sono rilevanti sia sul piano della sicurezza che su quello sanzionatorio. Sul piano sostanziale, il preposto privo di aggiornamento è considerato, agli occhi della legge e della giurisprudenza, come un soggetto senza formazione adeguata: non può svolgere legittimamente la propria funzione di supervisione e controllo ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, la sua posizione di garanzia viene fortemente compromessa. Il datore di lavoro che non ha curato l'aggiornamento del preposto è responsabile in via principale dell'inadempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 37 co. 7-bis D.Lgs. 81/08 ed è passibile delle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08, che per le violazioni in materia di formazione possono consistere in ammenda da 1.315 a 5.699 euro. Anche il preposto, qualora non si renda disponibile a partecipare agli aggiornamenti organizzati dal datore, può essere sanzionato per violazione dell'obbligo di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/08. In caso di infortunio sul lavoro, la mancanza di aggiornamento costituisce elemento aggravante nella valutazione della responsabilità penale e civile di entrambi i soggetti.
Il preposto è obbligato ad avere formazione o è facoltativa?
La formazione del preposto è un obbligo assoluto, senza eccezioni, né deroghe. Il quadro normativo è inequivocabile: l'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 dispone che "i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in aggiunta alla formazione di cui al comma 1, una formazione adeguata e specifica che tenga conto dei loro compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro". Il successivo comma 7-bis, introdotto dal D.L. 146/2021, ha aggiunto l'obbligo di aggiornamento biennale delle 6 ore. Il datore di lavoro ha quindi un obbligo primario e inderogabile di far formare il preposto prima che questi inizi a svolgere le funzioni di supervisione. Non è sufficiente che il soggetto possieda esperienza pratica o competenza tecnica: la formazione certificata è requisito di legge autonomo e distinto. Specularmente, il preposto ha l'obbligo — non la facoltà — di partecipare ai corsi organizzati dal datore, ai sensi dell'art. 20 co. 2 lett. h) D.Lgs. 81/08. La natura obbligatoria della formazione è confermata dal fatto che la sua omissione configura un reato contravvenzionale, perseguibile d'ufficio, e non una mera irregolarità amministrativa. La nomina di un preposto non formato non è quindi giuridicamente valida ed espone il datore a responsabilità piena per gli eventuali danni conseguenti.
Il corso preposto sostituisce il corso lavoratori?
No, il corso per preposto non sostituisce in alcun modo il corso per lavoratori: i due percorsi formativi sono distinti, autonomi e obbligatori ciascuno per conto proprio. Il lavoratore che assume la funzione di preposto deve aver completato, o completare contestualmente, l'intero percorso formativo previsto per i lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Tale percorso si compone di: modulo di formazione generale (4 ore, uguali per tutti i livelli di rischio) e modulo di formazione specifica che varia in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda: 4 ore aggiuntive per rischio basso (totale 8 ore), 8 ore aggiuntive per rischio medio (totale 12 ore), 12 ore aggiuntive per rischio alto (totale 16 ore). Solo dopo aver assolto questo obbligo formativo di base, il preposto deve frequentare le ulteriori 8 ore del modulo specifico per preposti. Il cumulo è quindi il seguente: un preposto in azienda a rischio alto deve aver ricevuto complessivamente 24 ore di formazione (16 ore lavoratori + 8 ore preposto) prima di poter operare nella propria funzione. Anche gli aggiornamenti sono separati: l'aggiornamento quinquennale per lavoratori e l'aggiornamento biennale per preposti devono essere entrambi rispettati e documentati.
Come si nomina un preposto? È necessaria una nomina scritta?
Il D.Lgs. 81/08 non impone espressamente una nomina scritta del preposto, a differenza di quanto previsto per altre figure come il RSPP o il medico competente. La definizione di preposto è contenuta nell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08, che lo identifica come "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Ciò significa che la qualifica di preposto dipende dall'effettivo esercizio di poteri di direzione e controllo, e non dalla sola investitura formale: anche un soggetto mai formalmente nominato può essere considerato preposto di fatto se esercita concretamente tali funzioni, con tutte le relative responsabilità. Tuttavia, dal punto di vista della buona pratica gestionale e della prevenzione del rischio legale, la nomina scritta è fortemente consigliata per tre ragioni: rende espliciti i poteri e i doveri del preposto; consente di verificare che il soggetto abbia ricevuto la formazione prevista prima di assumere l'incarico; costituisce elemento di prova in caso di contestazioni o indagini per infortuni sul lavoro. La nomina dovrebbe essere controfirmata per accettazione dall'interessato.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 art. 37 co. 7 e 7-bis — Formazione dei preposti
D.Lgs. 81/08 art. 19 — Obblighi del preposto
D.Lgs. 81/08 art. 2 co. 1 lett. e) — Definizione di preposto
D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215 — Introduzione aggiornamento biennale
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori e preposti
Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento modalità formazione e-learning
D.M. 6 marzo 2013 — Criteri qualificazione formatori sicurezza sul lavoro
Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
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