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Formazione specifica dei lavoratori

Definizione, durata, contenuti e aggiornamento della formazione specifica prevista dall’art. 37 del Testo Unico Sicurezza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La formazione specifica è il modulo successivo a quella generale, dedicato ai rischi propri della mansione e del settore di appartenenza. Ha durata di 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio) o 12 ore (rischio alto), con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. È prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

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Definizione

La formazione specifica copre i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, le misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. È integrata da informazioni sull’uso di attrezzature, DPI e procedure aziendali.

Riferimento normativo

La durata è definita dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 in funzione del livello di rischio del settore (classificazione ATECO). L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, comprensivo di contenuti su innovazioni normative, evoluzione tecnologica, esempi di rischi emergenti. In caso di cambio mansione o settore con rischio maggiore, va integrata.

Esempi pratici

  • Un addetto vendite (rischio basso) frequenta 4 ore di formazione specifica più 4 di generale, per un totale di 8 ore.
  • Un operaio edile (rischio alto) completa 12 ore di formazione specifica più 4 di generale, per un totale di 16 ore.
  • Un cuoco (rischio medio) integra la formazione specifica di 8 ore con l’attestato HACCP secondo le regole regionali.

Aggiornamento

6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli di rischio. La frequenza ai corsi di addestramento a specifiche attrezzature (carrelli elevatori, PLE, gru, ecc.) costituisce un obbligo distinto e aggiuntivo.

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Domande frequentiFAQ

Cosa succede se passo a un settore a rischio maggiore?
Va integrata la formazione specifica con le ore mancanti rispetto al nuovo livello di rischio, prima dell’avvio della nuova mansione.
L’aggiornamento quinquennale può essere svolto online?
Sì, l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ammette la modalità e-learning per l’aggiornamento, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti.

Fonti normative

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