La classificazione del rischio (basso, medio, alto) determina la durata della formazione specifica dei lavoratori prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. La classificazione è basata sul codice ATECO dell’azienda e sulle tabelle dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Non sostituisce la valutazione dei rischi specifica, che resta obbligatoria nel DVR.
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Definizione
La classificazione di rischio è un parametro convenzionale finalizzato a stabilire la durata minima della formazione (4, 8 o 12 ore di modulo specifico, oltre alle 4 ore di formazione generale). Non rappresenta la valutazione dei rischi effettiva dell’azienda, che il datore di lavoro deve sviluppare nel DVR tenendo conto delle attività concrete.
Riferimento normativo
Le tabelle di classificazione sono allegate all’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. La durata della formazione specifica è: 4 ore per i settori a rischio basso, 8 ore per quelli a rischio medio, 12 ore per quelli a rischio alto. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni a prescindere dal livello.
Esempi pratici
- Rischio basso: uffici, commercio al dettaglio, servizi assicurativi.
- Rischio medio: pubblici esercizi, agricoltura, trasporti, magazzini.
- Rischio alto: edilizia, sanità, chimica, metallurgia, estrazione.
Implicazioni
La classificazione influisce anche sulla formazione dei preposti, dei dirigenti e del RSPP. In presenza di attività miste, si applica la classificazione del rischio prevalente; se in azienda esistono mansioni con esposizione superiore, va comunque erogata la formazione adeguata a quei rischi.
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Domande frequentiFAQ
Chi stabilisce il livello di rischio della mia azienda?
Se cambio ATECO devo rifare la formazione?
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
- D.Lgs. 81/08 art. 37
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